Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32300 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15820-2012 proposto da:

NATURA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato VALLE RANIERO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SPECIALE PAOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI (OMISSIS) in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 15/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Natura s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 51/02/2011, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche il 15.07.2011, con la quale, in riforma della decisione assunta dal giudice di primo grado, era rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo al recupero di imposte non versate e ritenute aiuti di Stato;

ha riferito che l’atto impositivo, emesso ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 24, convertito in L. n. 2 del 2009, e relativo all’anno d’imposta 1995, era impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che con sentenza n. 82/4/09 accoglieva le ragioni della società.

L’Agenzia appellava la sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che con la pronuncia ora impugnata riformava la decisione del giudice provinciale, ritenendo applicabile il recupero a tassazione della L. n. 62 del 2005, ex art. 27, che seguiva la Decisione n. 2003/193/CE del 5.06.2002.

La società censura la sentenza con quattro motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione delle regole sul passaggio in giudicato di decisione, per giudicato interno formatosi sulla parte motiva della sentenza della CTP relativamente alla dichiarata decadenza dal potere di accertamento, nonchè per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in particolare per avere ritenuto infondata l’eccezione di decadenza della Agenzia dall’accertamento dei redditi relativi all’anno 1995, ancorchè l’Ufficio non avesse contestato la decisione adottata sul punto dal giudice provinciale;

con il secondo per vizio di motivazione e per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 47-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, per non aver dichiarato inammissibile l’appello perchè intempestivo;

con il terzo per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè, pur in assenza di contestazioni da parte dell’Ufficio su dati e atti prodotti dalla società, la pronuncia ha ritenuto legittima la ripresa fiscale operata dall’Agenzia;

con il quarto per vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della corretta impostazione contabile adottata dalla società, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’omesso esame di documenti decisivi ai fini della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza.

Si è costituita l’Agenzia, contestando i motivi perchè infondati (il primo e il secondo) o perchè inammissibili (il terzo e il quarto) per difetto di autosufficienza e comunque anche essi perchè infondati.

La società ha tempestivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo è infondato. Con esso la contribuente sostiene che la sollevata eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento sull’anno d’imposta 1995, rilevata anche dal giudice tributario provinciale, non è stata contestata dalla Agenzia. Nel proprio controricorso l’Ufficio ha invece riportato il lungo passaggio del ricorso in appello in cui si affrontava, anche con riferimenti alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Ord. 6 febbraio 2009, n. 36), la questione della ripresa a tassazione di redditi relativi agli anni in causa, in particolare l’assoggettamento retroattivo della contribuente all’Irpeg relativa agli anni d’imposta 1995/1998. La critica alla decisione che sul punto aveva adottato la CTP è anzi, al contrario di quanto assume la società, puntuale e pertinente, inficiando le ragioni esplicate dal giudice di primo grado sulla legittimità degli atti di recupero degli aiuti di Stato a seguito della Decisione n. 2003/193/CE.

D’altronde, nel merito, la giurisprudenza di questa Corte ha ampiamente spiegato che il termine di decadenza, quale quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, verrebbe ad impedire l’effettività dell’applicazione del diritto comunitario così come affermato dalla decisione della Commissione, che è stata comunque emessa in data 5.6.2002, notificata allo Stato italiano il 7.6.2002 e pubblicata nella GUCE L. 77/21 in data 24.3.2003. Ne discende che ogni diversa interpretazione si porrebbe in manifesto ed insanabile contrasto con la giurisprudenza comunitaria, secondo la quale i vantaggi indebitamente erogati in violazione del principio di concorrenza debbono sempre e comunque essere “effettivamente” recuperati (cfr. Corte di Giustizia, sent. 12.5.2005 in causa C-415/03), non potendo trincerarsi lo Stato membro neppure sotto l’egida della intangibilità del giudicato (Corte di Giustizia, sent. 18.7.2007, in causa C119/05; id. 3.9.2009, in causa C- 2/08), nè invocando la decorrenza dei termini posti dall’ordinamento a salvaguardia della certezza dei diritti (cfr. Cass., sent. n. 15209/2012). Nel caso di specie è indubitabile peraltro che neppure il termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c. era decorso al momento della decisione della Commissione.

Il motivo in conclusione va rigettato.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale ci si duole che il giudice regionale non abbia dichiarato inammissibile l’appello perchè intempestivo. A tal fine la contribuente invoca il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis, sostenendo che rispetto alla dimidiazione dei termini prevista dalla norma sarebbe salvo il termine annuale (cd. termine lungo) per il ricorso in appello ma non quello della sospensione feriale. L’interpretazione non è condivisibile perchè l’espresso riferimento, nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis, comma 7, alla salvezza dei termini per la proposizione del ricorso nel giudizio di appello include la disciplina temporale nella sua interezza, e dunque anche la sospensione feriale. Sarebbe incomprensibile ogni altra interpretazione atteso che l’intangibilità del termine per la proposizione del ricorso non può che riferirsi alla sua interezza, senza separare la frazione annuale o semestrale – o il cd. termine breve decorrente dalla notifica dell’atto impugnabile – dal periodo corrispondente alla sospensione feriale.

D’altronde la giurisprudenza di questa Corte ha significativamente chiarito che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis, cit., introdotto con effetto dal 9 aprile 2008 dal D.L. n. 59 del 2008, art. 2, comma 1, convertito con modifiche dalla L. n. 101 del 2008, si interpreta, in considerazione della finalità di accelerare le controversie in materia di aiuti di stato, nel senso che i termini dimidiati, ad eccezione di quello per proporre ricorso in appello, si riferiscono unicamente ai casi di concessione della sospensione cautelare da parte della commissione tributaria provinciale (Cass., sent. n. 23797 del 2016; 26285/2010).

Nè l’inammissibilità può essere eccepita perchè l’Agenzia si sarebbe costituita tardivamente nel grado d’appello, così come sostenuto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. A parte che non si comprende se al momento della decisione pronunciata dalla c.t.p. la sospensione della esecutività dell’avviso di accertamento fosse ancora, efficace, questa Corte ha affermato che comunque, ai fini della applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis e della dimidiazione dei termini, appare dirimente il rilievo che il giudicato favorevole al contribuente, che deriverebbe dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello della Agenzia, condurrebbe a paralizzare il recupero di un aiuto di Stato dichiarato illegittimo dall’Unione europea, impedendo l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario. Ciò rappresenta una conseguenza insostenibile, e per ciò stesso inammissibile, perchè in contrasto con il reiterato principio affermato da questa Corte, secondo cui “il potere-dovere del giudice nazionale di conformarsi al diritto comunitario comporta la necessaria disapplicazione delle regole processuali di diritto interno che, precludendo in sede di legittimità l’esame di questioni non specificamente dedotte dal ricorrente, impediscono la piena applicazione delle norme comunitarie.” (Cass., Sent. n. 23797 cit.; n. 26285 del 2010 cit.; nella giurisprudenza eurocomunitaria cfr. Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2007 in causa C-119/05 Lucchini, secondo cui il diritto comunitario osta all’applicazione del principio di autorità della cosa giudicata ove esso contrasti con il principio di effettività, nei limiti in cui l’applicazione del primo principio impedisca il recupero di un aiuto di stato dichiarato incompatibile con decisione della commissione divenuta definitiva).

Inoltre si è condivisibilmente evidenziato che la finalità accelleratoria insita nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47-bis, cit., a garanzia della tutela delle ragioni dell’Amministrazione, tesa al recupero di aiuti di stato in attuazione di una decisione della Commissione, è inapplicabile nella ipotesi in cui sia l’Ufficio stesso ad impugnare la sentenza di primo grado, perchè mortificherebbe la medesima finalità, ostacolando l’obiettivo perseguito dal legislatore (23797 cit.). In altri termini la norma, se diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con le decisioni eurocomunitarie, divenendo incompatibile con le Decisioni della Commissione, e per ciò stesso norma processuale recessiva rispetto a queste ultime.

Anche questo motivo va pertanto rigettato.

Il terzo motivo del ricorso è invece inammissibile. Con esso la società si duole della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perchè il giudice regionale, pur in assenza di contestazioni specifiche da parte della Amministrazione sulle doglianze e sulla documentazione prodotta dalla contribuente in ordine alla illegittimità delle riprese fiscali operate in sede di accertamento, non ha tenuto conto delle rispettive posizioni difensive senza affrontare il problema posto dalla società.

A parte che nel motivo si sovrappone la denuncia di errores in iudicando ed errores in procedendo senza una netta distinzione dei profili di violazione addebitati, pur superando i dubbi su tale modalità di costruzione del motivo di ricorso, con esso la società afferma che fossero stati riportati una serie di fatti e documenti incontestati, ma poi manca uno specifico riferimento ai medesimi, sicchè sotto il profilo della genericità, e comunque della autosufficienza, la censura resta incomprensibile.

E’ fondato invece il quarto motivo, con il quale si deduce l’omessa valutazione della corretta impostazione contabile adottata dalla società, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’omesso esame di documenti decisivi ai fini della decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La contribuente assume, in sintesi, che nel caso di specie non vi è stato alcun aiuto di stato, perchè il mancato versamento di imposte era riconducibile non già al regime di esenzione introdotto dal D.L. 331 del 1993, art. 66, comma 14, conv. con L. n. 427 del 1993, ma alla circostanza che nell’anno 1995 non vi era base imponibile su cui applicare le imposte. In particolare deduce che gli importi appostati tra i “costi di produzione” con contropartita al “fondo ripristino e recupero ambientale”, e dunque imputati quale posta negativa di reddito, erano stati ampiamente documentati sin dall’introduzione del giudizio. Tale posta era stata invece ritenuta irrilevante dalla Agenzia, affermando che i costi per il ripristino della discarica, dovendosi sostenere in un futuro, erano irrilevanti da un punto di vista fiscale se imputati al conto economico dell’anno 1995. La questione posta era dunque di interpretazione della imputabilità dei costi alla luce dei principi tecnico-contabili. Ebbene, a prescindere dal merito e fondamento dell’una o dell’altra posizione, emerge che la sentenza non ha affrontato la questione. In particolare, nei termini in cui si rivela essenziale per la definizione del giudizio, cioè per comprendere se nel caso di specie nell’anno 1995 vi siano stati o meno ricavi e dunque base imponibile, non sono sufficienti gli accenni riportati nell’ultima parte della sentenza, che nulla dicono e sul punto restano peraltro poco perspicui. Non è neppure vero, come pretende l’Agenzia nel controricorso, che vi sia difetto di autosufficienza perchè non si precisa in quali scritti difensivi la questione fosse stata addotta nel giudizio di merito, perchè il ricorso indica l’atto introduttivo e individua gli allegati e la documentazione.

Deve pertanto riconoscersi che sulla questione, ancorchè non possa identificarsi un error in procedendo, si registra un vizio di omessa motivazione del giudice regionale.

In conclusione il quarto motivo è fondato.

Considerato che in accoglimento del quarto motivo la sentenza va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che deciderà in diversa composizione in ragione del motivo accolto, nonchè sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; accoglie il quarto; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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