Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3230 del 18/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3230 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 18/02/2016

ORDINANZA
sul ricorso 20551-2013 proposto da:
RUFINI ENRICO RFNNRC52P29G478I, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRA FERRANTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE INNAMORATI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

40,

A

avverso la sentenza n. 20/03/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 20/12/2012,
depositata il 04/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Alessandra Ferranti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 20551 sez. MT ud. 20-01-2016
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:
La CTR di Perugia ha accolto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la
sentenza n.162/01/2009 della CTP di Perugia, che aveva già accolto il ricorso
della medesima parte contribuente, concernente cartella di pagamento per
IRPEF relativa agli anni 2002-2004, conseguente a controllo formale ex art.36
bis del DPR n.600/1973 e generata dal disconoscimento di oneri detraibili e dal
disconoscimento della detraibilità di interessi su mutuo per ristrutturazione e di
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La CTR ha motivato la propria decisione ritenendo che non si potesse
“prescindere dalle inadempienze normative con carattere decadenziale sulle
agevolazioni”…aspetti resi noti dall’Ufficio sia ai primi giudicanti che al
contribuente sin dalla costituzione nel primo grado di giudizio e perciò in tempo
utile. In specie, con riferimento all’uso per attività turistico-alberghiera
dell’immobile in Corciano, ciò che faceva escludere l’immobile dal novero di
quelli agevolabili, ovvero con riferimento all’omesso invio della documentazione
inerente la concessione edilizia dell’immobile in Roma, come la relazione
tecnico-descrittiva e la dichiarazione di consenso del proprietario.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Ed invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione

Ricorso n. 20551/2013 R.G

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(

dell’art.112 epe) la parte ricorrente lamenta che “i rilievi sollevati dall’ufficio
con l’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, ripetuti nel ricorso in
appello,.., concretano un’inaccettabile ed illegittima modifica della motivazione
degli atti impositivi” i quali riportavano in motivazione solo “la mancata
produzione delle ricevute della raccomandate con cui erano state spedite le

si era del tutto disinteressata del vero thema decidendum inevitabilmente
definito dalla motivazione dell’atto impositivo e dai motivi di impugnazione
dedotti in ricorso.
Il motivo appare infondato e da disattendersi.
La materia sottoposta all’esame del giudice di appello è quella contenuta
nell’atto di gravame ed è solo con riferimento ad essa che può valutarsi la
corretta applicazione fatta dal giudicante medesimo del principio di correlazione
tra il chiesto ed il pronunciato.
La parte ricorrente ha perciò erroneamente valorizzato la supposta violazione
dell’art.112 cpc a riguardo di materia che —ove si sostenesse che sia stata
irritualmente introdotta nel giudizio di appello- avrebbe necessitato della
valorizzazione della violazione di altra e diversa disciplina di legge.
Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.1
della legge n.449/1997) la parte ricorrente si duole che —per ciò che concerne i
lavori eseguiti sull’immobile di Corciano- gli stessi erano stati eseguiti su un
immobile con destinazione residenziale che tale era rimasto per oltre sei anni
prima di essere utilizzato dal proprietario come struttura ricettiva; e si duole
ancora che si sia ritenuto mancante la documentazione relativa al superamento
dell’importo di E 100.000,00 di spese detraibili, documentazione che era stata
invece prodotta; si duole infine —per ciò che concerne i lavori eseguiti
sull’immobile di Roma- della valutazione del giudicante relativamente alla
mancata produzione della documentazione richiesta dall’Agenzia per la prima
volta con la comparsa di costituzione di primo grado, non solo perché si tratta di
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[Data]

comunicazioni di avvio dei lavori ai competenti centri operativi”. La CTR perciò

documenti tardivamente richiesti, ma anche perché detti documenti erano stati
debitamente prodotti in primo grado.
Il motivo di impugnazione —nella sua articolata formulazione- appare
inammissibile.
Da un canto perché, con riferimento a ciò che è identificato come “lavori

confronti della pronuncia impugnata, mentre le doglianze sono tutte rivolte
direttamente contro l’atto impositivo, così risultando il motivo carente del
requisito di inerenza; d’altro canto, perché la parte ricorrente non ha dettagliato
dove e come avrebbe prodotto i documenti che assume di avere prodotto, cosi
violando il canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza ed inammissibilità.
Roma, 10 luglio 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce la Corte a rimeditare le ragioni su cui è fondata la proposta del relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di
lite di questo giudizio, liquidate in C 2.000,00 oltre spese prenotate a debito ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
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[Data]

eseguiti sull’immobile di Corciano”- non vi è critica alcuna che sia rivolta nei

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2016

Depositata in Cancelleria

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