Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3230 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17397/2008 proposto da:

P.L., S.C., P.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio

dell’avvocato PELLICANO’ Antonino, che li rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati FABIANI

Giuseppe, PATRIZIA TADRIS, VINCENZO STUMPO, giusta procura speciale

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1108/2008 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

emessa il 27/05/08;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

Fatto

MOTIVI

Nel corso del procedimento esecutivo promosso in danno dell’INPS da P.L. nella forma del pignoramento presso terzi, l’Istituto proponeva opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione. Analoghe opposizioni erano proposte in relazioni alle esecuzioni promosse da S.C. e P.S..

Il giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria, dinanzi al quale quei giudizi erano stati riassunti, a seguito di ordinanze del giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale di sospensione delle esecuzioni e rimessione delle parti al giudice del lavoro, ha, per quanto ancora qui interessa, dopo la riunione dei tre giudizi, dichiarato la propria incompetenza territoriale in ordine all’opposizione all’esecuzione, affermando la competenza del Tribunale di Palmi.

Il predetto giudice è pervenuto a tale conclusione osservando che si tratta di causa previdenziale, per la quale l’art. 444 cod. proc. civ., determina la competenza in ragione della residenza dell’attore, e rimarcando che secondo Cass. sez. unite 18 gennaio 2005 n. 841 devono ritenersi prevalenti i criteri di competenza specifici delle controversie di lavoro rispetto al criterio generale relativo alle cause di opposizione all’esecuzione.

Contro la indicata sentenza le opponenti hanno proposto istanza regolamento di competenza con un motivo, poi illustrato con memoria, L’INPS ha depositato procura al difensore.

L’unico motivo, per il quale è stato ritualmente formulato il relativo quesito di diritto, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 618 c.p.c., e deduce l’errore in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel dichiarare la propria incompetenza territoriale a decidere della causa di opposizione all’esecuzione, pur essendo stato il procedimento esecutivo instaurato dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria (ai sensi del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326), tra l’altro male interpretando il principio di diritto della ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 841 del 2005.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

E’ incontroversa la circostanza della proposizione da parte dell’INPS delle opposizioni all’esecuzione quando le esecuzioni erano già iniziate (peraltro il giudice si è riservato all’udienza di assegnazione delle somme pignorate presso terzi).

Ai fini della decisione della questione relativa all’individuazione del giudice competente per la fase di merito dell’opposizione all’esecuzione, deve tenersi presente la modifica apportata dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16, all’art. 618 bis c.p.c., comma 2, mediante l’aggiunta, in fine, delle parole “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”. Tale aggiunta incide indubbiamente, e in maniera che appare del tutto chiara, sulla portata normativa della disposizione (con la conseguenza che non risulta utile Cass. n. 20891/2009, richiamata nella memoria).

E’ opportuno ricordare che l’art. 618 bis, aggiunto dalla legge di riforma del processo del lavoro 11 agosto 1973, n. 533, contiene disposizioni sulle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi proposte relativamente a controversie di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie. Il comma 1 prevede che tali opposizioni siano disciplinate dalle norme sulle controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Il comma 2, però, lasciava ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dall’art. 615 c.p.c., comma 2 e dall’art. 617 c.p.c., comma 2, cioè per le opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi proposte dopo l’inizio dell’esecuzione.

Cass. Sez. un. 18 gennaio 2005 n. 841, nell’interpretare, a componimento di un contrasto di giurisprudenza, l’art. 618 bis c.p.c., ha rilevato che il riferimento del primo comma alle norme dettate per le controversie di lavoro si estende a quelle sulla competenza per territorio, con deroga quindi anche dell’art. 27, che per le opposizioni di cui agli artt. 615 e 619 prevede il foro del luogo dell’esecuzione (salva l’applicabilità dell’art. 480, comma 3, ferma restando la competenza del giudice dell’esecuzione per le opposizioni ai singoli atti esecutivi). Naturalmente le Sezioni unite hanno anche fatto riferimento alla eccezione posta dal secondo comma dell’art. 618 bis, che, nel testo all’epoca vigente, confermava la regola processuale generale della competenza del giudice dell’esecuzione.

In tale quadro normativo ed interpretativo, la previsione, introdotta dalla L. n. 52 del 2006, che resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione in caso di opposizioni ad esecuzione proposte ad esecuzione già iniziata solo “nei limiti dei provvedimento assunti con ordinanza”, fa riferimento evidentemente ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell’esecuzione), cosicchè relativamente alla fase di merito non sussiste più ostacolo all’operatività della regola dettata dal comma 1, dell’applicabilità delle norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), tra le quali sono comprese quelle sulla competenza territoriale, come chiarito dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite.

Resta da precisare che la nuova normativa è indubbiamente applicabile nella specie. Essa è entrata in vigore il i marzo 2006 (L. n. 52 del 2006, art. 22) e quindi doveva ritenersi applicabile nel momento dell’adozione da parte del giudice dell’esecuzione (ordinanze 18.12.1006 comunicate il 12.1.2007) dei provvedimenti per la prosecuzione del giudizio di opposizione per il relativo merito.

In conclusione, legittimamente il giudice a quo ha indicato come competente il giudice della residenza degli opponenti, in applicazione dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (appartenente al novero della norma richiamate dall’art. 618 bis c.p.c., comma 1, non più derogato dal comma 2 per la fase di merito delle opposizioni esecutive proposte in corso di esecuzione), l’esecuzione avendo pacificamente ad oggetto somme inerenti a prestazioni previdenziali.

Consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Palmi.

Nulla per le spese stante il mancato svolgimento di concreta attività difensiva da parte dell’Inps.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Palmi.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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