Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3230 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 474/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/09/2006 r.g.n. 493/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/6/06 la Corte d’Appello di Cagliari – sezione lavoro accolse l’impugnazione proposta l’1/10/04 dall’Inps avverso la sentenza emessa il 9/7/04 dal giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari a seguito di ricorso di F.C. del 17/10/03, con la quale l’istituto previdenziale era stato condannato a corrispondere al predetto ricorrente l’assegno ordinario di invalidita’ a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 20/11/02, ritenendo, alla luce della rinnovata consulenza medico – legale d’ufficio, che non ricorrevano le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione al summenzionato assistito. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il F. affidando l’impugnazione a quattro motivi di censura. Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il F. denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2 nonche’ la motivazione carente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e dopo aver richiamato le conclusioni cui pervenne il consulente d’ufficio di secondo grado in merito all’entita’ del suo quadro morboso, pone il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se in presenza di infermita’ che alterna periodi di esacerbazione con periodi silenti, si sia o meno in presenza di infermita’ permanente da valutare ai sensi della L. 222 del 1984, artt. 1 e 2”. Il motivo e’ infondato.

Invero, va immediatamente rilevato che attraverso tale quesito si propone, in realta’, una inammissibile rivisitazione del merito della decisione impugnata che e’ fondata su argomenti assolutamente logici e perfettamente congrui, quali quelli derivanti dalla motivata condivisione delle conclusioni della rinnovata consulenza medicolegale, come tali sottratti al controllo di legittimita’ di questa Corte. Inoltre, non puo’ sottacersi che non e’ affatto vero che i periodi di esacerbazione non furono valutati ai fini del giudizio sull’invalidita’, in quanto la Corte d’appello condivise le conclusioni del Ctu, a loro volta basate su dati oggettivi rappresentati dagli accurati accertamenti clinici e strumentali, sulla scorta de rilievo che tali fasi determinavano situazioni di inabilita’ temporanea che, in mancanza di elementi oggettivi evidenzianti menomazioni permanenti di particolare rilevanza, non erano tali, anche congiuntamente ad altre forme morbose, da costituire un danno invalidante permanente oltre il limite dei 2/3.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa interpretazione degli artt. 441, 442, 445 c.p., art. 149 disp. att. c.p.c., oltre che della L. n. 222 del 1984, art. 1 nonche’ la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, dolendosi del fatto che il giudice d’appello aveva considerato in influenti le considerazioni svolte dal consulente di parte a seguito della espletata consulenza d’ufficio. Al termine del motivo il ricorrente pone tale quesito: “Dica la Suprema Corte se per il giudice, in presenza di rilievi mossi da organo tecnico, con grado di attendibilita’ e di certificazione del medico curante, sulla non opportunita’ di rimedi protesici, sussista obbligo di motivazione”.

Anche tale doglianza e’ destituita di fondamento. Invero, la Corte territoriale utilizzo’ a sostegno della propria motivazione argomentazioni riferite sia alla consulenza tecnica di parte che alla prima consulenza d’ufficio, evidenziando i limiti e gli errori di entrambe le perizie ed eseguendo, comunque, da parte sua, una valutazione doverosamente complessiva del quadro patologico, cosi’ come emerso dagli atti di causa. E’ appena il caso di ricordare che questa Corte ha gia’ affermato in passato che “in sede di valutazione della capacita’ di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidita’ disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l’una indipendentemente dalle altre, ne’ puo’ procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidita’ relative a ciascuna delle infermita’ riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attivita’ svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall’assicurato, per eta’, capacita’ ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute”.

(Cass., sez. lav., 07-05-2002, n. 6500).

3. Col terzo motivo il F. denunzia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2 e art. 32 Cost., comma 2, nonche’ la motivazione carente e contraddittoria.

In particolare il ricorrente si lamenta della sottovalutazione da parte della Corte d’appello della documentazione sanitaria specialistica versata in atti unitamente alle note critiche rivolte alla consulenza d’ufficio e pone, percio’, il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se in presenza di certificazione sanitaria del medico curante che sconsiglia per le cure l’uso di rimedi protesici, possa trarsi argomento dal mancato uso degli stessi per valutare il carattere invalidante della infermita’ stessa”.

Tale motivo e’ inammissibile in quanto attraverso lo stesso si introducono nel presente giudizio di legittimita’ delle valutazioni che attengono al merito della vicenda, posto che con le stesse ci si limita a formulare nuovamente considerazioni di natura medico – legale gia’ affrontate e risolte dalla Corte con motivazione ineccepibile sul piano logico – giuridico, come tale immune dai rilievi di legittimita’ che le sono stati sopra mossi.

4. Con l’ultimo motivo il F. segnala la violazione e la falsa applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. nonche’ la motivazione carente (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) dolendosi della omessa considerazione dell’aggravamento delle sue infermita’ e formulando il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se il Ctu, nel riscontrare le infermita’, debba tener conto anche dello stato depressivo sopravvenuto nel corso del giudizio”.

Anche per quest’ultimo motivo valgono le considerazioni sviluppate in precedenza sulla inammissibilita’ delle censure, come la presente, che tendono ad introdurre nel giudizio di legittimita’ improponibili istanze di rivisitazione delle vantazioni medico – legali motivatamente espresse dal giudice della precedente fase di merito del procedimento.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non ricorre l’ipotesi della domanda manifestamente infondata e temeraria ai fini della rifusione delle spese del grado del giudizio da parte dell’appellante soccombente (art. 152 disp. att. c.p.c., cosi’ come novellato a seguito della entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convenuto nella L. 24 novembre 2003, n. 326).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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