Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3230 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3230 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 27673-2016 proposto da:
FCE BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 4, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, che la
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE
ANGELIS, che la rappresenta e difende;
– controrícorrenti contro

Data pubblicazione: 09/02/2018

CURATELA FALLIMENTO AUTOYOUNG SRL, FORD ITALIA
SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 22036/2016 della CORTE SUPRENIA DI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

N

Ric. 2016 n. 27673 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31/10/2016;

R.G.n.27673/2016
Ordinanza
La Corte,
Rilevato che:
FCE Bank Plc ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di
questa Corte del 21/4-31/10/2016, che ha respinto il ricorso di FCE, sul rilievo
che, decorrendo il termine semestrale di cui all’art.1957 cod. civ. dalla

della fideiussione, ma « da quella di scadenza delle obbligazioni contratte
dall’Autoyoung, le quali, com’è sostanzialmente pacifico tra le parti, risalivano
ad un’epoca ben anteriore allo stesso recesso della BNL dalla fideiussione,
traendo origine da acquisti di autoveicoli effettuati negli anni antecedenti»,
risultavano tardivamente proposti i procedimenti monitori nei confronti della
banca, anche a ritenere la sospensione del termine durante il periodo feriale.
Secondo la ricorrente in revocazione, deve ritenersi incontrastabilmente
escluso alla stregua degli atti del procedimento il « pacifico consenso tra le
parti sul fatto che le obbligazioni del debitore fossero già scadute all’atto del
recesso della banca dalla garanzia», non essendovi né nella sentenza della
Corte d’appello né in quella richiamata del Tribunale alcun accertamento sul
fatto erroneamente percepito ed avendo le parti discusso nel corso del giudizio
sul diverso tema della tempestività delle iniziative creditorie rispetto al termine
fatto decorrere dalla scadenza della garanzia.
Si difende la sola BNL con controricorso.
FCE ha depositato memoria ex art.380 bis.
Considerato che:
Il ricorso è inammissibile ex art. 395 n.4 cod. proc. civ., richiamato
integralmente dall’art.391 bis, comma 1, cod. proc. civ.
Ed invero, il fatto, oggetto del preteso errore revocatorio, ossia la scadenza
delle obbligazioni principali in epoca risalente rispetto alla scadenza del periodo
di operatività della fideiussione, risulta oggetto del contraddittorio tra le parti,
come testualmente evidenziato alle pagine 20 e 21 del controricorso con
ricorso incidentale della BNL ed alla pagina 12 della memoria di FCE, tanto che
questa ha contestato l’ammissibilità della censura di controparte; la stessa

scadenza dell’obbligazione principale, e quindi non dalla scadenza di efficacia

ricorrente ha inoltre riportato a pag.16 del ricorso parte della comparsa di
costituzione e risposta in grado d’appello della BNL, in cui questa ha fatto
valere che, anche a ritenere la scadenza del termine ex art.1957 cod.civ. a far
data dalla scadenza delle singole obbligazioni garantite, la stessa appellante
aveva ammesso la decorrenza del termine per alcune delle obbligazioni.
E detti rilievi confermano che la specifica questione è stata oggetto di
contraddittorio tra le parti.

non un errore percettivo, ma bensì un errore di giudizio, come tra l’altro
dimostra la stessa locuzione adoperata nella sentenza oggetto di impugnazione
(«sostanzialmente pacifico tra le parti…»), sintomatica proprio della valutazione
effettuata dal Collegio.
Ora, come affermato nella pronuncia Sez.U. del 30/10/2008, e tra le ultime
ribadito dalla sezione semplice nella pronuncia n.11202 del 08/05/2017, in
tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore
revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in
particolare, quando abbia valutato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso,
individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo
incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la
valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od
esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del
processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una
diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa
errata valutazione di fatti esattamente rappresentati.
Va pertanto ritenuto inammissibile il ricorso; le spese del giudizio seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in euro 3200,00, di cui euro 100,00 per esborsi; oltre spese
forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Inoltre, va rilevato che la ricorrente ha posto a base della chiesta revocazione

ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017

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