Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3230 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 28281/12) proposto da:

R.M., (c.f.: (OMISSIS));

R.A. (c.f.: (OMISSIS));

eredi di M.R. parti tutte rappresentate e difese dall’avv.

Maria Rosaria Battaglia, giusta procura speciale a margine del

ricorso; con la stessa elettivamente domiciliate in Roma, via

Guglielmo Pepe n. 37, presso lo studio dell’avv. Giampiero Amorelli,

giusta appostazione sulla memoria ex art. 378 c.p.c. depositata il

18/11/2016;

– ricorrenti –

contro

T.G., – (c.f.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, per

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Filippo

D’Urgolo ed elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Delle

Province n. 11, presso lo studio del predetto difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4496/2011 della Corte di Appello di Roma;

deliberata il 28/09/10; depositata il 26/10/11; non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Maria Rosaria Battaglia per la ricorrente e l’avv.

Filippo D’Urgolo per il ricorrente;

Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R., con atto notificato il 4 giugno 1990, citò innanzi al Tribunale di Latina T.G., chiedendo che venisse accertato e dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione di un’area di circa 10 mq contigua al fabbricato sito nel Comune di (OMISSIS): a sostegno della domanda espose che il padre, deceduto nel 1964, aveva diviso i propri beni per testamento in favore dei figli – l’esponente ed il fratello M. emigrato in (OMISSIS) – lasciando però indivisa l’area in questione, contigua ai fabbricati assegnati; il germano, senza aver mai esercitato alcuna forma di possesso su detto bene, nel 1981 aveva venduto al T. la quota di fabbricato ereditato, con la proporzionale quota di comproprietà indivisa delle cose comuni.

Il T. costituendosi, contestò la fondatezza dell’avversa domanda, facendo rilevare, tra l’altro, che nel succitato cortile si trovava un pozzo da cui attingevano l’acqua tutti gli aventi diritto dal de cujus; in via riconvenzionale chiese che fosse accertato l’acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dell’area contesa.

Disattese le richieste di prove per testi e prodotti documenti, tra i quali una sentenza dello stesso Tribunale che aveva respinto una domanda di prelazione ereditaria della stessa M. contro il T. avente ad oggetto il diritto di riscatto della quota di eredità paterna venduta dal fratello al predetto – il Tribunale rigettò la domanda della M. ed accolse quella di usucapione del convenuto.

La Corte di Appello di Roma confermò tale decisione, osservando che in caso di beni caduti in comproprietà, il possesso uti singulus del comproprietario doveva esercitarsi in senso oppositivo al pari diritto di godimento sul bene spettante all’altro condividente e con modalità tali da determinare la potenziale esclusione di ogni altro dall’esercizio di analogo potere sulla cosa; nella fattispecie non sarebbe stata fornita tale dimostrazione – essendo state giudicate inconferenti le prove testimoniali formulate dalla parte ricorrente, tese come erano a dimostrare il disinteresse – prima del 1981 – di M.M. alle sorti della piccola area. Ritenne altresì il giudice dell’appello che rivestisse efficacia interruttiva del possesso della M. la riaffermazione del diritto di comproprietà attuata mediante la vendita a terzi (il T.) anche della quota attinente la piccola area, con il contestuale trasferimento del compossesso; giudicò infine che, se pure era fondato il motivo di appello con il quale si era contestato che analoga efficacia interruttiva potesse attribuirsi alla domanda di retratto successorio – chè alla stessa era estraneo il riconoscimento del possesso del comproprietario alienante – tuttavia le precedenti argomentazioni, contenute nella decisione del Tribunale, che si andavano a confermare, erano sufficienti a respingere la domanda.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso M. e R.A., eredi della M., defunta successivamente alla pubblicazione della sentenza di appello, avendo altresì rinunciato all’eredità R.C., terzo chiamato all’eredità, facendo valere tre motivi, illustrati con successiva memoria; il T. ha risposto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con in primo motivo viene denunciata come contraddittoria la motivazione posta a base della sentenza laddove la Corte del merito, mentre esaminando e rigettando il primo motivo avrebbe lumeggiato, nell’esordio della motivazione, la possibilità che l’appellante potesse far discendere un suo, sia pure presunto, possesso esclusivo dell’area cortilizia, dando la prova del mancato esercizio della comproprietà e del compossesso da parte degli aventi diritto – sino al 1981, da parte del fratello M. -, non essendosi fornita prova di tale esclusività nella signoria di fatto sul bene, ha successivamente negato ingresso, nel respingere il secondo motivo, alle prove per testi, formulate a dimostrazione proprio di tale mancato esercizio.

p. 1.a – Il motivo è infondato perchè si basa su un’erronea lettura della sentenza: la Corte di Appello ha coerentemente sempre affermato che il comproprietario che agisca per far valere il possesso uti singulus al fine di usucapire il bene in comproprietà, deve dimostrare l’esistenza di un particolare atteggiarsi della signoria sulla cosa, così da non consentire che la inerzia gestionale manifestata dal proprietario possa essere interpretata come una legittima esplicazione del modo di esercitare il proprio diritto.

p. 2 – Con il secondo motivo si assume la carenza di motivazione a sostegno della ritenuta irrilevanza delle prove per testi, dirette a dimostrare il possesso pieno ed esclusivo da parte della genitrice delle attuali parti ricorrenti; queste ultime censurano inoltre la ritenuta irrilevanza della fisica impossibilità di esercitare il possesso sull’area cortilizia da parte di chi, come M.M. ed indi il T., non aveva accesso a detto spazio dal proprio immobile, a differenza della defunta genitrice; assumono altresì che non sarebbe stata corrispondente alla realtà processuale l’affermazione che il compossesso da parte del dante causa del convenuto ed indi di quest’ultimo, sarebbe stato un dato “incontroverso” traendo ciò da un preteso uso comune di una cisterna d’acqua sita nel cortile, senza dunque considerare che era stata prodotta in causa una sentenza, resa tra le medesime parti originarie, in cui il T. aveva chiesto che fosse dichiarata cessata la servitù di attingimento dell’acqua dalla indicata cisterna, per mancato esercizio della stessa (essendo forniti di approvvigionamento idrico dall’acquedotto tutti gli appartamenti a servizio dei quali il serbatoio in origine era stato posto): tutte queste circostanze avevano formato oggetto di richiesta di prova per testi, giudicata irrilevante.

p. 2.a – Il motivo presenta dei profili di inammissibilità perchè la scelta del materiale da porre a base della propria decisione attiene al potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita legittimamente se pone alla base della sua decisione un’adeguata motivazione e perchè non vengono riportati i capitoli di prova relativi al posizionamento ed uso della cisterna ma solo quelli, giudicati inammissibili, sul possesso esclusivo del cortile comune (vedi foll. 5, 22 e 23 del ricorso); più in generale, lungi dal mancare in sentenza uno svolgimento argomentativo sulla inconducenza delle richieste testimonianze, la Corte del merito ha dedotto che i capitoli di prova erano irrilevanti perchè diretti a dimostrare il non uso dell’area in questione da parte di M.M., in contrasto con l’utilizzo da parte dell’originaria attrice; va altresì messa in rilievo la circostanza che la preclusione fisica all’utilizzo del cortile dal proprio appartamento, di per sè non determinava una corrispondente preclusione all’esercizio del possesso o una perdita della facoltà di esercitarlo, bensì ne conformava i contorni, non più visti come una diuturna relazione materiale con l’immobile bensì come un utilizzo, corrispondente alla conformazione dei luoghi.

p. 2.a.1 – La non conferenza delle circostanze capitolate alla dimostrazione di un possesso oppositivo a quello altrui, ha reso altresì superflua ogni ulteriore considerazione relativa all’ammissibilità dei capitoli di prova per testi, non senza omettere di considerare che dalla lettura del capitolato (riportato, come sopra ricordato, ai foll. 5, 22 e 23 del ricorso) risulta confermata la già formulata inammissibilità, avendo le interrogazioni al teste ad oggetto non già mera la quaestio facti della relazione tra il compossessore e la cosa bensì il risultato qualificabile in termini di possesso, così commettendo al teste di formulare una non consentita qualificazione giuridica (v. ex multis: Cass. Sez. 2 n. 22720/2014).

p.3 – Con il terzo motivo vengono denunciate ad un tempo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1140, 1158, 1165 e 1167 c.c. in ragione del fatto che la Corte del merito avrebbe attribuito efficacia interruttiva del possesso valido ad usucapire alla vendita da M.M. al T. anche della comproprietà sull’area cortilizia: il rilievo in sè è fondato sia perchè l’atto pretesamente interruttivo va rivolto al compossessore e non già ad un terzo sia anche perchè il possesso ad usucapionem sussiste anche se vi sia la consapevolezza dell’alterità della cosa: ciò però non toglie che il mezzo non è idoneo a scalfire la vera (ed autonoma) ratio decidendi, fondata sulla mancata dimostrazione di un possesso oppositivo rispetto a quello esercitato dal compossessore.

p. 4 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di legittimità in favore del contro ricorrente, liquidandole in Euro 2.500 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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