Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 323 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G.T., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Michele Di Bari e

Francesco Mascoli, con domicilio eletto nello studio dell’Avv.

Vittorio Olivieri in Roma, via Luigi Rizzo, n. 41;

– ricorrente –

contro

Z.D., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Francesco Asciano, con

domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Bazzoni, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 599/13 in data

18 giugno 2013.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Francesco Asciano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza in data 17 giugno 2008, il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, accogliendo la domanda proposta da D.G.T., titolare dell’omonima impresa edile, ha condannato Z.D. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 9.761,04, otre IVA ed accessori, quale corrispettivo dei lavori di spietramento e dissodamento di terreni di proprietà del convenuto.

2. – La Corte d’appello di Bari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 18 giugno 2013, ha accolto l’appello dello Z. e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato la domanda della D.G..

2.1. – La Corte territoriale ha premesso che la questione del difetto di legittimazione sostanziale dell’attrice è stata proposta dal convenuto tempestivamente, prima del maturarsi delle preclusioni assertive.

Nel merito, la Corte di Bari ha riconosciuto che il rapporto obbligatorio dello Z. intercorre in realtà con S.G., marito della D.G.: i lavori furono commissionati dallo Z. allo S.; quest’ultimo eseguì i lavori impiegando manodopera assunta alle sue dipendenze e sovraintendendo personalmente ai lavori medesimi, mentre non risulta che abbia agito spendendo il nome della moglie; lo Z. si riconobbe debitore della somma di Lire 18.900.000 nei confronti dello S., sottoscrivendo la dichiarazione predisposta da quest’ultimo.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la D.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 ottobre 2013, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1705 c.c., comma 2, sul mandato senza rappresentanza, deducendo la qualità di mandante in capo alla D.G. e, per l’effetto, l’esercizio, da parte della stessa, dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato nei confronti del terzo contraente. Ad avviso della ricorrente, il contratto avente ad oggetto la realizzazione di lavori di spietramento e dissodamento in favore dello Z. sarebbe stato stipulato dallo S. nell’interesse dell’impresa D.G., di cuí è titolare la D.G., moglie dello S.. E la D.G. avrebbe esercitato i diritti sostanziali di credito nascenti da quel contratto stipulato nel suo interesse, ben potendo sostituirsi al mandatario.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè investe la Corte di una questione nuova che presuppone un accertamento in punto di fatto.

Con l’atto di citazione, infatti, la D.G. ha posto a base della domanda di condanna al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite il contratto intercorso tra lo Z. e l’impresa D.G., di cui lo S. era preposto.

La Corte d’appello ha escluso la titolarità in capo alla D.G. del lato attivo del rapporto controverso, rilevando, in base ad un congruo apprezzamento delle risultanze procedimentali, che il rapporto obbligatorio è intercorso direttamente tra lo S. in proprio e lo Z., così superando – in quanto “non sorretta da oggettivi elementi di riscontro ed anzi contraddetta dalle risultanze della prova testimoniale e dalle emergenze documentali” – l’affermazione del Tribunale, secondo cui la D.G. avrebbe agito in qualità di titolare formale dell’impresa edile, delegando al marito la gestione e l’esecuzione del rapporto medesimo.

In questo contesto, appare nuova la deduzione che a base della pretesa creditoria vi sarebbe un contratto concluso dallo S. in veste di mandatario senza rappresentanza della D.G..

2. – Il secondo mezzo lamenta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riferimento alla interpretazione della dichiarazione di debito sottoscritta dallo Z. in data 30 settembre 2001. Ad avviso del ricorrente, la scrittura privata consente sì di accertare l’esistenza e l’ammontare del debito dello Z., ma non permette di stabilire quale sia il soggetto in favore del quale tale dichiarazione sia stata resa. Il tenore letterale dell’espressione utilizzata non assume carattere decisivo e si rivela del tutto neutrale e, dunque, insufficiente a dimostrare che la dichiarazione di debito sia stata sottoscritta dallo Z. in favore dello S. piuttosto che in favore della D.G..

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Pur formalmente denunciando la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale, la ricorrente tende a censurare il risultato interpretativo in sè della dichiarazione di debito operata dalla Corte d’appello, il che appartiene all’ambito del giudizio di fatto riservato al giudice del merito.

E, sotto questo profilo, va dato atto che la Corte d’appello ha ricostruito la direzione soggettiva della ricognizione di debito con coerenza e logicità di motivazione: rilevando – alla luce delle modalità espressive del documento e del contesto (riferito dal teste rag. L.V.) in cui avvenne la relativa sottoscrizione – che fu lo S., esecutore dei lavori, a redigere la dichiarazione, mentre lo Z. si limitò a sottoscriverla, riconoscendo il proprio debito per i lavori dallo stesso effettuati nella sua masseria.

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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