Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32299 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6227-2012 proposto da:

SA.MED SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MUSCARA’SALVATORE (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2011 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

PREMESSO

Che:

la SA.MED. srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 13/29/11, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 25.11.2010;

riportando i fatti come rappresentati nella sentenza impugnata, ha riferito che con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta. 2005 erano ripresi a tassazione, ai fini Ires, costi ritenuti indeducibili per Euro 69.905,75, ed ai fini Iva indebite detrazioni d’imposta su un imponibile di Euro 70.936,00. Le principali questioni su cui vertevano le contestazioni riguardavano un versamento eseguito dalla società per contribuire alla realizzazione di un manufatto, da parte di un soggetto terzo, che a conclusione della costruzione avrebbe ceduto in locazione il medesimo immobile alla SA.MED a fini strumentali all’impresa, e ‘le spese sostenute per riparazioni di automezzi utilizzati nell’attività d’impresa della contribuente.

Nel contenzioso che ne seguiva la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettava il ricorso con sentenza n. 434/04/09. L’appello avverso la decisione era rigettato con la sentenza ora impugnata.

Avverso la pronuncia la società formula tre motivi di ricorso, censurando:

con il primo l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e la sua contraddittorietà, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la laconica motivazione con cui ha respinto le argomentazioni della contribuente relative ai costi sostenuti per contribuire alla realizzazione di un manufatto utile all’esercizio della propria impresa e per la contraddittorietà della decisione in ordine alle valutazioni sulla inerenza del medesimo costo;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erroneo disconoscimento della inerenza del predetto costo;

con il terzo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 109, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver erroneamente affermato la necessità di indicare la targa degli automezzi dell’impresa nelle fatture attestanti le riparazioni eseguite al fini del riconoscimento della inerenza dei costi.

In subordine ha dedotto in merito ad eccezioni formulate nei gradi precedenti, ritenute assorbite dal giudice regionale senza altra motivazione.

L’Agenzia non si è costituita.

Diritto

RITENUTO

Che:

il primo motivo è fondato.

Lamenta la ricorrente che il costo non riconosciuto dal giudice regionale, che ha condiviso gli esiti dell’accertamento dell’Agenzia, riguardava una quota, pari ad Euro 40.862,00, del più ampio importo di Euro 100.000,00 che la società si era impegnata a versare alla Marfin srl, promissaria locatrice di un costruendo manufatto, destinato ad essere utilizzato come magazzino dalla SA.MED, che per difficoltà economiche dovute all’innalzamento dei costi di costruzione la Marfin non era più in grado da sola di realizzare. La ricorrente ha sostenuto che, essendo interessata al completamento dell’opera da utilizzare come deposito per la propria attività, e dunque quale bene strumentale, in cambio di un allungamento dei tempi di locazione e di una riduzione del canone aveva ritenuto opportuno erogare il contributo, appostando poi i costi secondo il principio di inerenza.

Si duole che questa spiegazione sia stata del tutto ignorata dal giudice regionale nella decisione assunta.

In tema di vizio di motivazione questa Corte ha affermato che la sua deduzione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cfr. Cass., Sez 5, ord. n. 19547/2017; sent. n. 17477/2007).

Ebbene nel caso di specie la sentenza ha affermato che “Dette somme, a parere di questo Collegio, debbono essere considerate come anticipi per la costruzione e non possono in alcun caso essere portate in detrazione della società appellante poichè, come correttamente rilevato dall’Ufficio finanziario, difettano di inerenza. Sul punto occorre, poi, precisare, che sebbene appartenga alla libertà contrattuale delle parti di regolamentare i propri rapporti giuridici nel rispetto delle disposizioni codicistiche obbligatorie, ciò non necessariamente comporta deduzioni e automatismi rilevanti ai fini fiscali. In altri termini il collegamento sostanziale tra preliminare e locazione e la stipula del definitivo con le intervenute modifiche, sicuramente rientra nella libera determinazione contrattuale delle parti, la inerenza del relativo costo però soggiace a precise prescrizioni dettate dal legislatore fiscale.”,

La motivazione, apparentemente ampia, in realtà non dice nulla su quella che era stata la ricostruzione offerta dalla contribuente a proposito della erogazione del contributo e della sua appostazione in bilancio tra i costi inerenti all’attività della azienda. A fronte della affermazione di: 1) interesse alla fruizione del costruendo manufatto da utilizzare come deposito; 2) rischio di non acquisizione dell’immobile perchè la promissaria locatrice non aveva fondi sufficienti per il completamento dell’opera; 3) vantaggio derivante dalla erogazione di un contributo in cambio dell’abbattimento dei costi di locazione e dell’allungamento dei tempi di durata del contratto di locazione di un manufatto strumentale, nessun cenno è dedicato nella motivazione della sentenza, che evidenzia pertanto il mancato esame di un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte, e che ai fini della stessa valutazione di inerenza dei costi meritava una attenzione specifica nella motivazione, a prescindere dalle conclusioni che il CTR avesse voluto raggiungere.

Il motivo va pertanto accolto. L’accoglimento del primo motivo assorbe peraltro il secondo.

Esaminando infine il terzo motivo, esso è invece inammissibile. La contribuente lamenta che il giudice regionale non avrebbe riconosciuto l’inerenza dei costi di riparazione degli automezzi perchè nelle fatture non sarebbero stati riportati i relativi numeri di targa. Afferma che a tal fine era sufficiente la circostanza che nel giudizio di primo grado aveva allegato la fotocopia dei libretti di circolazione per dimostrare la compatibilità dei medesimi con quelli oggetto delle fatture. Sennonchè in tal modo la contribuente conferma che la questione era riconducibile al tema dell’accertamento in fatto, non ad un vizio di legge, invece invocata con l’articolazione del motivo. D’altronde dalla stessa lettura della decisione impugnata è manifesto che essa sia fondata su un difetto di prova, che è attività riservata al giudice di merito ed inibita al giudice di legittimità, salvo che non emergano incongruenze logiche o contraddizioni, non presenti nel caso di specie.

Il terzo motivo va pertanto rigettato.

Le ulteriori questioni sollevate in via subordinata nella parte finale del ricorso e relative a eccezioni che il giudice regionale non avrebbe esaminato perchè ritenute assorbite, non sono formulate come motivo di ricorso, sicchè sono irrilevanti quando non inammissibili.

Considerato che all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, deve seguire la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che deciderà in altra composizione limitatamente al motivo accolto ed eventualmente su quello assorbito, oltre che sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, rigetta il terzo. Cassa la sentenza nei limiti di quanto accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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