Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32298 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5502-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMONE DE

SAINT BON 89, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MELILLO ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 30/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 226/26/11, depositata il 30.11.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sez. Staccata di Foggia, con la quale, ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, commi 4-bis e 4-ter, convertito con modificazioni con L. n. 2 del 2009, era riconosciuto a P.A. il diritto al rimborso nella misura del 60% delle imposte versate negli anni 2002-2008;

ha riferito che il contribuente, residente in Pietramontecorvino, centro abitato nella Provincia di Foggia interessato dagli eventi sismici del 2002 – inserito nel D.M. 14 novembre 2002, nel D.M. 15 novembre 2002 e nel D.M. 9 gennaio 2003, che prevedevano la sospensione del versamento delle imposte per gli anni dal 2002 al 2008 -, in data 19.06.2009 presentava istanza di rimborso delle imposte versate ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale nel periodo di sospensione del pagamento dei tributi. L’Agenzia negava il rimborso affermando che esso non spettava ai contribuenti che avessero già versato le imposte, senza avvalersi della sospensione dei pagamenti.

A seguito del contenzioso introdotto dal contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia rigettava la domanda di rimborso con sentenza n. 166 del 2010. La Commissione Tributaria Regionale invece, con la sentenza ora impugnata, accoglieva l’appello del P..

L’Agenzia censura la sentenza con due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 6-bis, convertito con modificazioni in L. n. 2 del 2009, del D.L. n. 162 del 2008, art. 3, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 201 del 2008, del D.M. 14 novembre 2002, art. 1 e del D.M. 15 novembre 2002, art. 1, nonchè del D.M. 9 gennaio 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la disciplina consenta il rimborso del versato in favore dei contribuenti che abbiano già adempiuto agli obblighi tributari;

con il secondo, formulato in via subordinata, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38,comma 1, dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 2964 e 2969 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per l’inutile decorso dei 48 mesi dal versamento delle imposte, decadenza rilevabile anche d’ufficio.

Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.

Si è costituito il contribuente, che ha contestato le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo di ricorso è infondato.

L’Ufficio sostiene che la sfera applicativa della disciplina agevolata prevista dal D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4-bis, è limitata ai soli contribuenti che hanno fruito della sospensione del pagamento delle imposte negli anni 2002-2008, non potendo pertanto richiedersi il rimborso delle imposte già versate. Ritiene a tal fine non pertinente al caso di specie la giurisprudenza invocata dal P. che, con riguardo alla ipotesi, pur analoga, dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e relativa agli eventi sismici interessanti negli anni 1990/1992 le province di Catania, Siracusa e Ragusa, ha ritenuto estensibile quella disciplina anche ai contribuenti che avevano provveduto al versamento delle imposte e che ne chiedevano pertanto il rimborso (a partire da Cass., sent. n. 20641/2007). Ciò perchè, secondo la difesa della Agenzia, il D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4-bis, cit., fa rinvio al D.L. n. 162 del 2008, art. 3, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 201 del 2008, il quale, a proposito del regime agevolativo accordato ai contribuenti residenti nelle regioni dell’Umbria e delle Marche, ha previsto il versamento del 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo “al netto dei versamenti già eseguiti”. Secondo l’Ufficio il dato letterale escluderebbe espressamente l’estensione della disciplina ai contribuenti che avevano già versato le imposte.

Questa Corte ha già affermato che il beneficio della riduzione del carico fiscale previsto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 6,comma 4-bis, , convertito con modificazioni in L. n. 2 del 2009, regolante i rapporti fiscali dei soggetti residenti nelle Regioni Molise e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, opera, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria, secondo due simmetriche possibilità: a) in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il versamento del 40% del dovuto; b) in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 60% di quanto versato al medesimo titolo e risultato parzialmente non dovuto “ex post” per effetto dell’intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente (Cass., sent. n. 19037/2014).

L’approdo interpretativo si relaziona alla analoga questione sottoposta all’attenzione della giurisprudenza in occasione della introduzione della disciplina favorevole ai residenti nelle province siciliane colpite dagli eventi sismici dei primi anni ‘90 del secolo scorso. La disciplina dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, parimenti ed espressamente riferita a coloro che non avevano ancora assolto agli obblighi fiscali (e contributivi), riconoscendo il debito tributario nella ridotta misura del 10% di quanto dovuto, fu estesa anche a coloro che avevano già pagato e che chiedevano il rimborso del 90%. Ciò secondo regole ermeneutiche che tenevano conto della necessità della ragionevolezza di una norma in un’ottica adeguatrice ai principi costituzionali, e in particolare al principio della parità di trattamento in situazioni uguali (art. 3 Cost.), diversamente incorrendosi in una interpretazione a tutto danno del contribuente più diligente, ossia di colui che aveva già pagato le imposte (Cass., da sent. n. 20641/2007 alla recente Ord. n. 4291/2018). Di qui la individuazione di due modalità di definizione del debito fiscale, ossia o con il versamento del decimo, o con il rimborso del 90%.

D’altronde si era anche condivisibilmente evidenziato che il beneficio della riduzione del carico fiscale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai cittadini residenti nelle Province di Siracusa, Ragusa e Catania in riferimento agli anni 1990/1992, rispondeva ad una logica particolare e diversa, rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, superando la circostanza per cui di regola le sanatorie non comportano un rimborso dello Stato, in quanto quella in oggetto riguarda periodi temporali remoti e mira ad indennizzare coloro che sono stati coinvolti in eventi calamitosi, così prescindendo dalla circostanza che il contribuente abbia o meno già versato le imposte (Cass., ord. n. 10242/2013).

La fattispecie de qua in altri termini non è riconducibile al condono, che è prevalentemente finalizzato, generalmente per ragioni di cassa, alla definizione di controversie fiscali o alla prevenzione di controversie fiscali, così da consentire allo Stato di incamerare introiti inferiori a quelli effettivamente spettanti, ma in tempi certi e contenuti. Con la riduzione fiscale accordata in occasione di calamità naturali invece lo Stato riconosce benefici in ragione dei danni incidenti su zone più o meno ampie di territorio, intendendosi compensare gli effetti negativi, diretti o indiretti, dell’evento naturale, mediante la leva della riduzione del carico fiscale per un determinato periodo d’imposta.

Così inquadrata la disciplina e chiariti gli approdi ermenutici, la finalità appena descritta non muta affatto ai fini della applicazione del D.L. n. 185 del 2008, convertito con L. n. 2 del 2009, intervenuto per i territori del Molise e della Puglia, trattandosi pur sempre di vantaggi fiscali riconosciuti a chi è stato coinvolto in eventi sismici (sisma del 31.10.2002).

Pertanto una interpretazione scriminante tra chi aveva già versato e chiede il rimborso delle imposte nella misura del 60% e chi non aveva pagato e vede riconosciuto il diritto al pagamento del 40% del dovuto, sarebbe doppiamente irragionevole alla luce di parametri costituzionali, sia in riferimento alla discriminazione tra le due posizioni in cui possono trovarsi i cittadini astrattamente beneficiati della disciplina, sia rispetto alla irragionevolezza della diversità di conclusioni tra quelle cui si è pervenuti in occasione della normativa regolante gli eventi sismici della Sicilia Orientale, e quella oggetto del presente giudizio, regolante gli eventi sismici che colpirono Puglia e Molise nel 2002.

Nè la ricostruzione del dato normativo pretesa dalla Amministrazione finanziaria, secondo cui il D.L. n. 162 del 2008, art. 3, comma 2, convertito in L. n. 201 del 2008, cui rinvia l’art. 6, comma 4, cit., prevedendo che “… i soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto del versamenti già eseguiti, ridotto del quaranta per cento….”, intende far salvi i pagamenti fiscali già adempiuti, sì da far pensare che il dato letterale escluda espressamente il rimborso del versato. Questa interpretazione non è condivisibile sia perchè quelle parole “al netto dei versamenti già eseguiti” erano già presenti nel testo della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, senza che mai alcuno abbia attribuito il significato preteso dalla Amministrazione, sia perchè illogica, dovendo altrimenti dubitarsi della ragionevolezza ed equità del provvedimento agevolativo, la cui percentuale di risparmio d’imposta sarebbe affidata non più a criteri oggettivi, ma alla sorte del se e quanto ciascun contribuente abbia già versato all’erario prima della introduzione della norma.

In conclusione il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Infondato è anche il secondo motivo, con il quale l’Amministrazione invoca la decadenza del contribuente dal diritto a proporre istanza di rimborso per l’inutile decorso dei quarantotto mesi, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, dal momento in cui era possibile, a suo dire, proporre istanza, ossia dal pagamento dei tributi.

Sul punto è appena il caso di evidenziare che il D.L. che ha riconosciuto il diritto al beneficio è del 2008, e che l’istanza è stata avanzata nel 2009. Nessun pregio ha sostenere che il termine decorre dal pagamento dell’imposta, perchè non può certo pretendersi che il contribuente avesse poteri di preveggenza sulla definitiva regolamentazione dei rapporti fiscali tra contribuenti residenti nelle zone colpite dall’evento sismico e l’Amministrazione finanziaria, atteso che i primi provvedimenti, di autorizzazione alla sospensione dei pagamenti non garantivano l’esito cui poi si è pervenuti a distanza di alcuni anni, ossia del riconoscimento di definitive misure di sostentamento mediante il D.L. n. 185 del 2008, convertito poi nella L. n. 2 del 2009.

In conclusione l’intero ricorso va rigettato.

L’incertezza interpretativa che sulla specifica questione poteva ingenerarsi al momento del deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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