Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32294 del 13/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso
gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Z.G., elettivamente domiciliato in Roma, via A. Farnese
n.7, presso lo studio dell’Avv. Claudio Berliri che lo rappresenta e
difende unitamente all’Avv. Mauro Bussani per procura a margine del
controricorso.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n.73/13/2011 della Commissione
tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 6 giugno 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31 ottobre 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.
Fatto
RITENUTO
che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, su unico motivo, nei confronti di Z.G., che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.), accogliendo l’appello proposto dal contribuente e in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato il provvedimento di diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, oppostogli per avere versato la seconda rata con un ritardo di quattro giorni rispetto alla data di scadenza;
il Giudice di appello riteneva che il condono si fosse perfezionato avendo il contribuente versato integralmente il dovuto, fermo restando il diritto in capo all’Amministrazione finanziaria di richiedere gli interessi per i quattro giorni di ritardo;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
il controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 12) perpetrata dalla C.T.R. lombarda nell’avere ritenuto perfezionato il condono, malgrado il versamento dell’ultima rata fosse stato effettuato in ritardo, e conseguentemente illegittimo il provvedimento di diniego;
1.1. a censura non può trovare accoglimento alla luce della giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 13697 del 30/05/2013e consolidatesi nel tempo (v.,di recente, Cass. n. 31073 del 28/12/2017 secondo cui “in tema di condono fiscale, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12, la proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata ivi prevista opera anche per coloro che avevano pagato la prima in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212e contenente un primo differimento); infatti, il D.L. n. 143 del 2003, cit. e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g) – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143 del 2003, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri) – vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione”;
nella specie, come accertato dalla sentenza impugnata sul punto non censurata, il contribuente versò tempestivamente la prima rata entro il 16.4.2003 e la seconda il 20.4.2004;
ne consegue, alla luce dell’indicato condiviso principio, e corretta in tal senso, ex art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso con la compensazione delle spese processuali, attesa la novità della soluzione giurisprudenziale rispetto alla data di proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018