Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32293 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

S.E.C.A.M. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via G. Caccini n. 1, presso lo studio dell’Avv. Andreina Degli

Esposti che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Giorgio

Tarabini per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 92/34/2011 della Commissione

tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 31 ottobre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31 ottobre 2018 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

Fatto

RITENUTO

che:

S.EC.AM. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.a., società esercente servizi pubblici locali in mano pubblica, impugnò l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini del recupero dell’IRPEG e dell’ILOR non versate nell’anno 1997, avendo la stessa usufruito della temporanea esenzione dal pagamento delle suddette imposte, accordata in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici; esenzione ritenuta dalla Commissione della CE, con decisione n. 2003/193/CE, avente natura di “aiuto di Stato” incompatibile con i criteri fissati dall’art. 87 del Trattato;

l’Ufficio precisava che tale recupero avveniva mediante la rideterminazione in diminuizione della perdita di esercizio per l’anno 1997;

la Commissione tributaria di prima istanza accolse il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Società, ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi C.T.R.) che confermava l’avviso di accertamento;

in particolare, il Giudice di appello – premesso che la decisione della Commissione europea ha, nell’ordinamento nazionale, efficacia diretta e prevalente rispetto alla norma di diritto interno, gravando sul giudice nazionale l’obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella comunitaria – riteneva che, nella specie, non si era verificata alcuna prescrizione, e che la stessa doveva, comunque, ritenersi interrotta a seguito dell’emanazione della decisione 2003/1937CE…e sospesa in virtù dell’impugnazione della stessa decisione avanti la Corte di Giustizia da parte del Governo italiano;

per la cassazione della sentenza S.EC.AM s.p.a. ha proposto ricorso affidandosi a tre motivi;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art.380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e erronea applicazione degli artt. 14 e 15 del Regolamento CE 659/199 nonchè degli artt. 2935 e 2946 c.c. per avere il Giudice di appello ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione del diritto dell’Amministrazione al recupero dell’aiuto di stato; secondo la prospettazione difensiva l’art. 15 del Regolamento disciplinerebbe solo i rapporti tra istituzioni comunitarie e nazionali e non anche quelli tra Stati e cittadini con la conseguenza che si devono applicare le norme nazionali in materia di prescrizione; nè era corretto ritenere, come la C.T.R., che il termine di prescrizione fosse interrotto dalla decisione della Comunità europea e sospeso per la pendenza del giudizio innanzi la Corte di Giustizia avente ad oggetto l’impugnazione della decisione della Commissione;

1.1. sulla res controversa è già intervenuta questa Corte la quale con la sentenza n. 15207 del 12/09/2012 ha statuito che “in tema di recupero di aiuti di Stato, l’azione di recupero è soggetta al termine ordinario di prescrizione stabilito dall’art. 2946 c.c., in quanto idoneo a garantire sia l’interesse pubblico di assicurare l’effettività del diritto comunitario mediante il ripristino dello status quo ante alla violazione della concorrenza, sia l’interesse privato ad evitare l’esposizione ad iniziative senza limiti di tempo, non essendo invece applicabile il termine di cui all’art. 15 del Regolamento CEE del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, il quale si riferisce esclusivamente ai rapporti tra Commissione e Stato membro. Ne consegue che il momento di inizio del termine di decorrenza della prescrizione va individuato non nella data della fruizione dell’aiuto, ma in quella della notifica della decisione della Commissione allo Stato membro, essendo solo da quel momento l’aiuto erogato qualificabile come illegale”;

tale principio (affermato anche da Cass. n. 15210/12 in controversia relativa alla stessa Società oggi ricorrente per l’annualità 1998) risulta ad oggi consolidato, essendosi altresì, ribadito (v. Cass. n. 15414 del 22/07/2015) che “in tema di recupero di aiuti di Stato, il relativo credito erariale è soggetto al termine ordinario di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c., idoneo a garantire sia l’interesse pubblico sotteso all’azione di recupero, sia l’interesse privato ad evitare l’esposizione ad iniziative senza limiti di tempo, non essendo invece applicabile il termine di decadenza quinquennale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, sia perchè contrastante con il principio di effettività del diritto comunitario sia perchè l’azione di recupero di aiuti di Stato è vicenda giuridica diversa dal potere di accertamento in materia fiscale”;

alla luce dei superiori principi, che il Collegio condivide, è corretta, ex art. 384 c.p.c., u.c., la motivazione della sentenza impugnata nei sensi sopra indicati, il motivo va rigettato;

2. con il secondo motivo (rubricato sub 3.1.) si deduce la violazione ed erronea applicazione del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10, art. 1, del Provv. del direttore dell’Agenzia delle entrate nonchè la violazione e erronea applicazione dell’art. 12 disp. gen.. In particolare, con il mezzo, la ricorrente ribadisce come il provvedimento impugnato sia stato formato in contrasto e in violazione delle norme indicate in rubrica;

3. con il terzo motivo (rubricato sub 3.2.) si deduce la violazione e erronea applicazione della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 3 e di altre disposizioni di legge denunziandosi in definitiva l’illegittimità dell’atto impugnato siccome carente di motivazione non avendo l’Amministrazione dato conto delle ragioni giuridiche in forza delle quali aveva ritenuto di far confluire l’azione di recupero attivata nell’alveo della normativa sulla ripresa degli aiuti equivalenti;

4. i motivi sono inammissibili per più ordini di ragioni: in primo luogo le doglianze portate dai mezzi di impugnazione investono direttamente l’atto impositivo e l’operato dell’Amministrazione erariale mentre nessuna censura viene mossa alla sentenza impugnata, omettendosi così di individuare le argomentazioni con le quali il Giudice di appello avrebbe violato le norme indicate in rubrica; da altro canto le questioni (in difetto di autosufficienza, sul punto del ricorso, il quale non riproduce neppure per stralcio gli scritti difensivi dei precedenti gradi) appaiono nuove;

5. infine con il quarto motivo (rubricato sub 3.3.) si deduce la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e si ribadisce l’intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto all’accertamento di maggiori imposte per l’anno 1997;

5.1. la censura è infondata per le ragioni già esposte sub. 1.1) alla luce dei principi espressi dagli arresti giurisprudenziali ivi citati;

5.2. alla stregua dell’illustrato principio di diritto deve, in conseguenza, essere ritenuta tempestiva l’azione di recupero dell’aiuto di Stato illegittimo goduto nell’anno 1997, promossa dall’Agenzia delle entrate nei confronti della SECAM S.p.A., tenuto conto che, per come è incontestato, la notificazione dell’avviso di accertamento è avvenuta in data 17.3.2009 e che la decisione della Commissione era stata notificata allo Stato italiano in data 7 giugno 2002 (come risulta anche dalla sentenza della Corte di Giustizia 1.6.2006 in causa C-207/05) termine dal quale soltanto poteva iniziare a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

6. in conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato con la condanna della Società ricorrente, soccombente, alla refusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.500 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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