Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3229 del 12/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3229 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 23622-2008 proposto da:
I.N.P.S.-

ISTITUTO

NAZIONALE

DELLA

PREVIDENZA

SOCIALE, C.F. 80078750587 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2013
3744

difeso dagli avvocati MERCANTI VALERIO e LANZETTA
ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente contro

U~I CJALVATORE

C.F.

DNGSVT435291,144D, domicíliato

Data pubblicazione: 12/02/2014

presso la cancelleria della Corte Suprema di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato
SULLAM ISACCO, giusta delega in atti;
-controricorrente

avverso la sentenza n. 489/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato ELISABETTA LANZETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

di MILANO, depositata il 30/04/2008 R.G.N. 1664/05;

.,.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 30 aprile 2008 la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 9 maggio 2005
con la quale era stato riconosciuto il diritto di Bonghi Salvatore al cumulo
totale tra la pensione di anzianità e la retribuzione per il rapporto di lavoro
a tempo parziale come stabilito dall’art. 44 comma 2 della legge 27
dicembre 2002 n. 289. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia
considerando che la norma suddetta ha abolito il divieto di cumulo , per cui
il Borghi, dipendente dell’INPS a tempo pieno fino al 30 settembre 2001, è
stato collocato in pensione di anzianità dal 10 ottobre 2001 restando alle
dipendenze dell’istituto con rapporto a tempo parziale, usufruendo del
cumulo il cui divieto é stato poi definitivamente abrogato dalla legge 289
sopra richiamata.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a
due motivi.
Resiste il Bonghi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
commi 185 e 187 della legge n. 662 del 1996, dell’art. 44 della legge n. 289
del 2002, degli artt. 1362 e segg. Cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 3 del

,

d.m. 28 luglio 1997 n. 331, ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. in particolare si
deduce che il divieto di cumulo sarebbe stato abrogato solo con riferimento
ai dipendenti già collocati in quiescenza e non anche a quelli in servizio che
mutano il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza, cioè,
cessazione del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art.
15 delle disposizioni della legge in generale, dell’art. 22 della legge n. 153

/(

#

i

del 1969 e dell’art. 1, commi 185 e 187 della legge n. 662 del 1996 ex art.
360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che sarebbe stata
erroneamente ritenuta non speciale la normativa di cui al detto art. 1,
commi 185 e 187 e, come tale, abrogabile da una norma generale quale
quella del 2002 che ha abrogato il divieto di cumulo, mentre la normativa
precedente dovrebbe considerarsi speciale riguardando solo i dipendenti

pubblici i quali trasformavano il proprio rapporto da tempo pieno a tempo
parziale a condizione che il trattamento complessivo non superasse quello
previsto per il rapporto a tempo pieno.
Il ricorso è fondato.
La questione all’esame della Corte è stata già affrontata con sentenza Cass.
2 dicembre 2011 n. 25800 che ha statuito che l’art. 1, comma 185, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 è norma eccezionale poiché consente la
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, per quanto a
tempo non più pieno ma parziale, e il contemporaneo conseguimento, entro
specificati limiti, del trattamento pensionistico di anzianità in costanza del
rapporto, con lo stesso datore di lavoro, derogando ai principi generali per
cui il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione
dell’attività di lavoro dipendente. Ne deriva che la suddetta disciplina contenente l’esplicita previsione che la somma dell’ammontare della
pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa
superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità
di condizioni, presti la sua attività a tempo pieno – non è derogabile non è
derogabile dalla successiva normativa generale di cui all’art. 44 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, abolitrice del divieto di cumulo tra pensione e
reddito da lavoro subordinato, senza che possa trovare spazio alcuna
censura costituzionale per irragionevole permanere della disciplina
limitativa del cumulo per il solo settore pubblico (Cass. 25800/2011 e,
successivamente negli stessi termini Cass. 30662/2011 e Cass. 4835/2013).

,e_

#

In questa sede il principio va ribadito.
La sentenza impugnata, che non ha dato applicazione a tale principio di
diritto, deve essere conseguentemente cassata. Decidendo nel merito, la
domanda proposta da marino Ferdinando con il ricorso introduttivo del
giudizio di primo grado deve essere rigettata.

vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
proposta da Bonghi Salvatore con il ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado;
Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

Stanti i contrasti giurisprudenziali esistenti sull’argomento le spese di giudizio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA