Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3229 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Catania, con ordinanza n. 781/08 depositata il 10/04/08, nel

procedimento pendente fra:

C.C.M.;

I.N.P.S., SCCI SPA, MONTEPASCHI SERIT SPA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato la propria incompetenza per territorio relativamente ad una causa di opposizione a cartella esattoriale notificata per la riscossione di contributi previdenziali che sarebbero dovuti all’Inps, gestione commercianti, da una lavoratrice autonoma ( C.C.M.). Accogliendo l’eccezione sollevata dall’Inps ha ritenuto infatti che la competenza per le controversie contributive debba essere stabilità in riferimento alla competente sede dell’istituto previdenziale. Poichè era in questione la sede di Catania dell’Inps, competente doveva ritenersi il Tribunale con sede in tale città.

Il Tribunale di Catania propone regolamento di competenza di ufficio, sostenendo che doveva darsi rilievo alla residenza in Caltagirone della lavoratrice.

Il proposto regolamento è fondato.

Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato, anche di recente, che la controversia inerente agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1 (così come modificato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale nel cui territorio ha sede l’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 15644/2001, 12380/2003, 18013/2003, 11646/2004, 16490/2004, 17786/2004, 20829/2004, 21317/2004, sentenze che hanno motivatamente riproposto l’orientamento precedente accolto in materia da questa Corte, non seguito da alcune pronunce dei primi anni ’90). D’altra parte appare incontestato il dato della residenza dell’opponente nell’ambito del circondario del Tribunale di Caltagirone.

Deve quindi dichiararsi la competenza del Tribunale di Caltagirone.

Nulla per le spese, non essendosi costituite le parti nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sull’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale di Caltagirone davanti a cui rimette le parti. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA