Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3229 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 10/02/2011), n.3229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXI

APRILE 21, presso lo studio dell’avvocato RINA GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RINA VINCENZO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 618/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/07/2007 r.g.n. 1135/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/7/07 la Corte d’Appello di Potenza – sezione lavoro rigetto’ l’impugnazione proposta il 31/10/05 da G.M. C. avverso la sentenza emessa il 10/3/05 dal giudice del lavoro del Tribunale di Matera, con la quale le era stata respinta la domanda del 14/4/00 diretta al conseguimento della pensione o dell’assegno di invalidita’ di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 per accertata mancanza del requisito sanitario, ritenendo che difettava, invece, la prova della sussistenza dei requisiti socio – economici richiesti dalla predetta normativa per l’accesso ai benefici di cui trattasi, vale a dire il requisito reddituale e quello della incollocazione, essendo stati tardivamente prodotti in giudizio i relativi documenti, per cui confermo’ la sentenza gravata, seppur sulla base della diversa motivazione appena spiegata.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la G. affidando l’impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendo che nella sentenza impugnata, contrariamente alle regole previste da tali norme codicistiche sulle preclusioni processuali, non si era tenuto conto del fatto che in primo grado l’Inps non aveva eccepito affatto l’insussistenza del requisito socio – economico e che era da considerare tardivo il rilievo dal medesimo ente svolto al riguardo solo in secondo grado. Il motivo e’ infondato.

Invero, e’ agevole osservare che, dovendosi fornire, da parte della ricorrente, la prova della sussistenza di un elemento costitutivo della pretesa prestazione, vale a dire il requisito socio – economico concorrente per legge al pari di quello sanitario al riconoscimento delle prestazioni di invalidita’ in esame, era suo preciso onere farsi carico di dimostrare che lo stesso era stato gia’ allegato col ricorso introduttivo del giudizio, in quanto in mancanza di una tale allegazione nemmeno poteva sorgere in capo all’Inps l’onere di contestarlo. Al riguardo le sezioni unite della suprema Corte hanno, infatti, chiarito che “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talche’ la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perche’ lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice.

Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto puo’ avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perche’ fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perche’ rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare cio’ che non e’ stato detto, anche perche’ il rito del lavoro si caratterizza per una circolarita’ tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilita’ di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonche’ su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.

(Cass. Sez. un. n. 11353 del 17/06/2004).

Ne consegue che non e’ pertinente al “thema decidendum” il quesito attraverso il quale la ricorrente tende a porre in risalto il principio del divieto di eccezioni nuove in appello, atteso che un tale quesito trascura il problema reale che nella fattispecie e’ rappresentato, come gia’ spiegato in precedenza, dalla mancanza di prova dell’allegazione della sussistenza del requisito in esame fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, solo in presenza della quale sarebbe sorta in capo all’ente convenuto l’onere di contestazione con la memoria costitutiva.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine alla prova dei cosiddetti requisiti amministrativi. In pratica, la G. solleva il dubbio circa il fatto che la decisione presa dalla Corte territoriale in merito alla rilevata tardivita’ della produzione documentale reddituale possa essere dipesa da una erronea convinzione dello stesso collegio giudicante, vale a dire il convincimento che la documentazione rilevante ai fini di causa fosse quella prodotta in secondo grado ad integrazione di quella gia’ esistente negli atti del fascicolo di parte di primo grado.

Anche tale motivo e’ infondato, essendo agevole osservare che il giudice d’appello e’ assolutamente chiaro nell’evidenziare la tardivita’ della produzione documentale inerente il concorrente requisito socioeconomico con specifico riferimento ai documenti prodotti dalla ricorrente in entrambi i gradi del giudizio, senza cenno alcuno a presunti vizi di incompletezza dei soli documenti introdotti in giudizio a titolo esclusivamente integrativo.

In ogni caso, in aperta violazione del principio dell’autosufficienza posto a presidio del giudizio di legittimita’, la difesa della ricorrente non specifica in cosa realmente consistette la suddetta documentazione integrativa, quando e in quale occasione processuale la stessa venne prodotta e in quale punto degli atti del procedimento fu inserita.

3. Con l’ultimo motivo la G. deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine al requisito sanitario, dolendosi del fatto che tale specifico aspetto della domanda, valutato dal primo giudice, non venne affatto esaminato dalla Corte d’appello.

Anche tale motivo e’ infondato.

Anzitutto, non e’ vero che la Corte omise completamente la motivazione in ordine al requisito sanitario, posto che lo dichiaro’ semplicemente assorbito dalla decisione formatasi sulla rilevata insussistenza del concorrente requisito socio – economico, decisione, quest’ultima, perfettamente logica e consequenziale alla luce della riscontrata mancanza di prova di quest’ultimo elemento costitutivo del diritto in esame.

Quanto alle critiche mosse alla relazione del consulente d’ufficio, che fu posta a base della decisione di rigetto di primo grado con argomentazioni assolutamente congrue, si rileva che le stesse sono inammissibili, sia perche’ introducono istanze di rivisitazione del merito dell’aspetto sanitario che non possono essere esaminate nella presente sede di legittimita’, sia perche’ si rivelano del tutto inconferenti al tema della decisione oggi impugnata, che si basa, invece, sulla accertata mancanza di prova del concorrente requisito socioeconomico, la cui assenza, in quanto incidente su un elemento costitutivo del relativo diritto, rende del tutto superflua ogni considerazione sul requisito sanitario che da solo, quand’anche fosse dimostrato, non potrebbe mai condurre ad un accoglimento della domanda.

Si impone, quindi, il rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente giudizio non essendovi stata costituzione dell’ente previdenziale intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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