Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3229 del 09/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 3229 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5763-2013 proposto da:
DI LORETO FRANCESCA DLRFNC48R62A515M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO GAROFALO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I ° di ROMA, in persona del
2018
107
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in VIALE DEL POLICLINICO 155, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO NARDELLA, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale notarile
in atti;
Data pubblicazione: 09/02/2018
- controricorrente
avverso la sentenza n.
–
9413/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 29/02/2012 r.g.n. 2268/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del
11/01/2018
dal Consigliere Dott. IRENE
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per:
accoglimento primo motivo, rigetto secondo,
inammissibile il terzo, rigetto degli altri;
udito l’Avvocato PATRIZIA SCAPPATURA per delega
verbale Avvocato DOMENICO GAROFALO;
udito l’Avvocato ANTONIO NARDELLA.
)
i
TRICOMI;
R.G. n. 5763 del 2013
RITENUTO
1. che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 9413 del 2011,
accoglieva l’appello principale proposto dall’Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma nei
confronti di Francesca Di Loreto e, in riforma della sentenza emessa tra le parti dal
Tribunale di Roma, rigettava la domanda della lavoratrice;
2. che la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado sul punto,
rigettava l’eccezione di
difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Policlinico
“Umberto I ” di Roma, sollevata dall’Università appellante, atteso che in base alla
gestione liquidatoria della cessata Azienda Universitaria, e vi era la legittimazione
della nuova Azienda per le differenze pretese in ordine allo svolgimento di mansioni
superiori per il periodo successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 341 del 1999, conv.
dalla legge n. 453 del 1999, e alla costituzione della nuova Azienda, essendo pacifico
che il rapporto di lavoro era continuato con il nuovo ente.
Nel merito, accoglieva l’appello dell’Azienda e rigettava le domande della
lavoratrice;
3. che per la cassazione della sentenza di appello ricorre Francesca Di Loreto
prospettando 5 motivi di impugnazione;
4. che resiste l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico Umberto I di
Roma con controricorso;
5. che la ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.
CONSIDERATO
1. che il primo motivo di ricorso, con cui è censurata la statuizione della Corte
d’Appello che ha escluso la legittimazione passiva dell’Azienda “Umberto I” per il
periodo antecedente al 10 novembre 1999,
pone una questione che si riverbera
sulla giurisdizione (avendo chiesto, tra l’altro,
la lavoratrice che fosse accertato
l’effettivo svolgimento presso il centro trasfusionale universitario di mansioni superiori
dal 10 aprile 1991 al 1° settembre 2003, corrispondenti a quelle proprie della
categoria D super – figura professionale di collaboratore professionale sanitario
esperto – immediatamente superiore alla categoria D in cui la medesima era
inquadrata fino al 31 agosto 2003);
2. che, pertanto,
il ricorso va rimesso al Primo Presidente per l’eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delr.,..1_1 gennaio 2018
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normativa che aveva istituito la nuova Azienda i debiti pregressi erano attribuiti alla