Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3229 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 24748/12) proposto da:

B.D., (c.f.: (OMISSIS));

P.O. (c.f.: (OMISSIS));

B.B. (c.f.: BND BNT 38B20 F130J) parti tutte rappresentate

e difese dall’avv. Sandro Delmastro Delle Vedove, con domicilio

eletto in Guidonia Montecelio (Roma) presso lo studio dell’avv.

Vittorio Messa, in via Mario Calderara 4, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di BENNA, – (p.IVA (OMISSIS)) in persona del vice-sindaco,

giusta Delib. di giunta 21 novembre 2012, n. 59; rappresentato e

difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Paolo Basso ed elettivamente domiciliato in Roma, via N. Martelli n.

40, presso lo studio dell’avv. Andrea Ricci;

– controricorrente-

e contro

– S.a.s. NI.RMAL di C.M. & C., – (p.IVA (OMISSIS)) in

persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig.ra

C.M.; rappresentata e difesa dall’avv. Franco Ritella ed

elettivamente domiciliata in Roma, via N. Martelli n. 40, presso lo

studio dell’avv. Andrea Ricci, in forza di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

E nei confronti di:

N.R., anche come erede di D.M.; N.M.;

– Parti intimate –

avverso la sentenza n. 902/2012 della Corte di Appello di Torino;

deliberata il 13/04/12; depositata il 22/05/12; non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Vittorio Messa per le parti ricorrenti;

Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.D. e la madre P.O., con atto di citazione notificato nel settembre 1994, convennero innanzi al Tribunale di Biella N.L., la di lui consorte D.M. il figlio della coppia N.R., e B.B., rispettivamente padre e marito delle parti attrici, chiedendo che fosse accertata l’inesistenza di una servitù di passaggio vantata dai N. su una strada vicinale privata il cui sedime assumevano di loro proprietà; istarono inoltre affinchè fosse determinato il confine tra le rispettive proprietà, assumendo che esso doveva essere posizionato nella via mediana di un fosso corrente sul lato est, verso le proprietà dei N.; a sostegno delle domande posero la natura della strada che assumevano essere stata ricavata ex collatione agrorum privatorum; l’esistenza di due agevoli passi carrai nella proprietà N. adducenti alla via pubblica nel lato opposto del lotto di costoro; la plantumazione di siepi sul ritenuto confine ad est; la esclusiva manutenzione del tratto di strada.

Il convenuto B.B. aderì alla prospettazione ed alle domande delle parti attrici; i N. invece sostennero che il transito sul troncone stradale era aperto al pubblico, trattandosi di via vicinale pubblica, come tale iscritta nel registro comunale; quanto al posizionamento del confine affermarono che esso dovesse correre sul lato ovest della strada.

Date le difese dei convenuti, fu ordinata la chiamata in causa del Comune di Benna che ribadì l’esistenza di un transito pubblico sulla strada.

Intervenne volontariamente in giudizio la s.a.s. NI.RMAL. di C.M. & C., acquirente dei fondi dei N. in corso di causa (1996).

Fu effettuata una consulenza tecnica di ufficio per determinare la consistenza confinaria e l’utilizzo pubblico della strada; fu depositata consulenza di parte a confutazione delle conclusioni dell’elaborato dell’ausiliare; vennero prodotti documenti.

La sezione stralcio dell’adito Tribunale, pronunciando sentenza n. 11/2003, respinse la domanda, ritenendo tra l’altro di non ammettere le prove testimoniali dedotte dalla parti attrici.

Tale decisione fu gravata dai B.- P.; furono dichiarati contumaci D.M. e N.L.; le altre parti resistettero all’impugnazione; N.R. e la società NI.RMAL. proposero appello incidentale sulla ripartizione delle spese di consulenza.

La Corte di Appello dichiarò l’inammissibilità dell’appello assumendo la tardiva riassunzione, osservando che la riassunzione, previa interruzione, disposta dalla stessa Corte a seguito dell’intervenuta morte della D., deceduta nel corso del giudizio di primo grado, doveva decorrere dalla data del deposito in udienza del relativo certificato, mentre si era provveduto alla riassunzione oltre il termine di sei mesi da tale data: avrebbe infatti dovuto trovare applicazione nella specie il disposto dell’art. 299 c.p.c., atteso che la morte era avvenuta tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell’atto di appello e quindi prima della costituzione della parte stessa in giudizio.

La Corte di Cassazione, pronunciando sentenza n. 1565/2011, cassò tale decisione statuendo che la Colte del merito non avrebbe dovuto ordinare la riassunzione del processo, bensì l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della D., atteso che nella specie, in ordine alla domanda di regolamento di confini, si era in presenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il giudizio venne dunque riassunto innanzi alla Corte di Appello di Torino dai due B. e dalla P. che ribadirono i motivi di impugnazione in precedenza svolti; si costituirono in opposizione a tale gravame: N.R.; la società NI.RMAL. ed il Comune di Benna; N.M. fu dichiarato contumace. Il giudice del rinvio pronunciò sentenza n. 902/2012, pubblicata il 22 maggio 2012, con la quale respinse l’appello principale e dichiarò inammissibile quello incidentale, ponendo a fondamento della decisione la mancata dimostrazione, da parte degli appellanti, della proprietà sulla strada sulla quale sarebbe gravata la servitù di passaggio, come sarebbe emerso: a – dal fatto che nell’atto di acquisto dei B. di alcuni terreni, la strada in questione sarebbe stata indicata tra le coerenze – vale a dire tra i limiti confinari di quanto acquistato – b – dalla non rilevanza, in ordine alla determinazione dei confini, dell’esecuzione di opere manutentive sul troncone stradale; c – dalla non corrispondenza al vero del preteso uso esclusivo della strada, per come emergente dalle foto prodotte, dalle quali sarebbe stata documentata l’esistenza di accessi alle proprietà private, sia del B. sia, nel lato opposto, dei N.; d – dalla mancata dimostrazione della costituzione ex agris collatione del sedime del troncone stradale, di tal che la strada sarebbe già stata indicata in mappe risalenti al 1800; e – dalla irrilevanza di diversi opinamenti contenuti nell’elaborato peritale eseguito in diversa causa. Ritenne la Corte del rinvio che, stante la mancata dimostrazione del diritto dominicale sulla strada, la stessa doveva considerarsi interposta tra le due proprietà e che quindi non poteva neppure porsi una questione attinente al regolamento di confini, presupponendo questo dei fondi adiacenti.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i B.- P., sulla base di cinque motivi, di cui quattro, attinenti alla difettosa o mancata valutazione delle emergenze di causa ed il quinto, relativo alla individuazione dei presupposti per aversi servitù di transito pubblico; la società NI.RMAL e il Comune di Benna hanno risposto con controricorso; le altre parti intimate non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo le parti ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia costituito dalla relazione del proprio consulente tecnico, diretta a contrastare le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente di ufficio in merito alla inesistenza di un confine tra le proprietà, essendo ad esse interposta la strada vicinale oggetto di controversia; lamentano che dalla consultazione delle mappe risalenti al periodo napoleonico sarebbe emerso che lo chemin vicinal sarebbe stato tracciato all’interno dei fondi B..

p. 2 – Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un ulteriore fatto decisivo, attinente all’uso esclusivo del tronco stradale, contestandosi in proposito che dalle foto prodotte a corredo della relazione del consulente di ufficio emergesse l’esistenza di altri accessi sul tratto est della strada vicinale.

p. 3 – Con il terzo mezzo si censura la mancata ammissione della prova per testi diretta a dimostrare che il troncone della strada de qua sarebbe stato un tempo ridotto a prato e che sarebbe stato asfaltato e successivamente mantenuto a cura esclusiva dei B., come sarebbe emerso anche da una transazione avvenuta nel 1977 tra B.B. e Ba.Pi. (asseritamente dante causa della società NI.RMAL.), qualificatisi come proprietari di fondi limitrofi.

p. 4 – Con il quarto mezzo viene dedotto l’omesso o l’erroneo esame di ulteriore fatto decisivo costituito da una relazione di consulenza di ufficio redatta nell’ambito di altro giudizio – sospeso in attesa dell’esito del presente, ritenuto pregiudiziale- intercorso tra i B. e la NI.RMAL. per l’accertamento del rispetto della distanza legale di alberi piantati dalla società a distanza che si sostiene non legale sulla sponda est del fosso che, secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, separerebbe le due proprietà.

p. 5 – Con il quinto motivo le parti ricorrenti deducono la violazione o la falsa applicazione dell’art. 825 c.c. in tema di servitù di transito pubblico e al contempo la insufficiente o contraddittoria motivazione sulla esistenza di una servitù di transito pubblico.

p. 6 – I primi quattro motivi sono inammissibili in quanto si concretano in una contrapposizione di interpretazione dei dati di causa – quando non nell’addurre un vizio revocatorio in merito all’esistenza di accessi dal lato est della strada – a quella coerentemente resa dalla Corte di Appello, non affrontando ex professo quello che era il punto centrale della controversia, vale a dire la dimostrazione della acquisita proprietà dell’area di sedime o, quanto è a dire, della costituzione del tratto finale della via vicinale ex agris collazione.

p.7 – Il quinto motivo risulta assorbito perchè, se non vi è prova della proprietà della strada, allora neppure sussiste la legittimazione da parte di chi non ha diritti sulla medesima di lamentarsi del transito – pubblico o privato che sia – sulla medesima.

p. 8 – Le spese vanno regolate seguendo la soccombenza e secondo la liquidazione indicata in dispositivo.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida per ognuna in complessivi Euro 2.200,00 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA