Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32288 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino

Visconti n. 11 presso lo studio dell’Avv. Angela Fiorentino e

rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso,

dall’Avv. Antonio dell’Aquila.

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 356/8/2011 della Commissione

tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 16 dicembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 ottobre 2018 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

Fatto

RITENUTO

che:

La Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da F.L. e a integrale riforma della decisione di primo grado (che aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente), annullava la cartella di pagamento, portante Iva, Irpef, Irap e addizionali regionali dell’annualità 2003;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che la notificazione della cartella dovesse ritenersi nulla perchè il messo, dopo avere consegnato l’atto a mani del portiere, non aveva dato atto nella relata dell’inesistenza di persone atte a riceverlo ai sensi dell’art. 139 c.p.c; la C.T.R. aggiungeva, poi, che la pretesa impositiva era, comunque, illegittima in quanto non era stato inviato al contribuente l’avviso bonario ed erano abbondantemente decorsi i termini decadenziali, a prescindere dalla normativa applicabile;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, su tre motivi;

F.L. resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, laddove la C.T.R. aveva ritenuto concausa dell’illegittimità della pretesa impositiva il mancato invio dell’avviso bonario previsto dalla norma indicata;

1.1. La censura è fondata. L’invio del cd. avviso bonario, infatti, non è normativamente richiesto nella specie, essendo incontroverso tra le parti che la cartella, oggetto di impugnazione, trovava il suo antecedente, quale atto presupposto, su avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione;

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25,comma 1, lett. c) e del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis o 5 ter, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’Amministrazione erariale fosse decaduta dal potere impositivo;

2.1. anche tale censura è fondata. Nel caso in esame, di cartella emessa per definitività dell’atto impositivo non impugnato, trova applicazione il D.P.R. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), per il quale la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui si è reso definitivo l’accertamento e nella specie, come incontestato tra le parti, divenuto l’accertamento definitivo il giorno 1/2/2009, il termine per la notificazione sarebbe scaduto in data 31 dicembre 2011 laddove la cartella è stata notificata il 29/9/2009;

3. con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 156 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, laddove la C.T.R. aveva ritenuto la notificazione della cartella affetta da nullità perchè il messo notificatore non aveva attestato il mancato rinvenimento delle persone indicate all’art. 139 c.p.c.; inoltre, secondo la prospettazione difensiva, anche a volere riconoscere gli ipotetici vizi di nullità della notificazione, il Giudice di appello aveva errato nel non rilevare che, comunque, l’atto aveva ritualmente raggiunto il suo scopo;

3.1. la censura è fondata; ed invero, a prescindere dalla denunciata violazione di legge in materia di notificazione, sulla quale questa Corte è impossibilitata a pronunciarsi per la mancanza di specificità del mezzo di impugnazione (giacchè si deduce contemporaneamente che la notificazione sarebbe avvenuta direttamente a mezzo posta, senza bisogno di relata, per, poi, affermare che il messo notificatore aveva predisposto e sufficientemente compilato la relata di notificazione), l’affermata nullità da parte della C.T.R. della notificazione è stata, in ogni caso, sanata dalla tempestiva impugnazione della cartella da parte del contribuente, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi Cass. n.17198 del 12/07/2017; Cass. n. 654 del 15/01/2014 “il vizio della notificazione dell’atto tributario (finanche ove si reputi annoverabile nella categoria dell’inesistenza) non incide sulla validità dell’atto medesimo. L’atto amministrativo di imposizione tributaria è sottoposto a un regime procedimentale che distingue la fase di decisione (o di perfezionamento dell’atto) dalla fase integrativa dell’efficacia (v. Cass. n. 4760-09). La notificazione non è elemento costitutivo dell’atto (e v. del resto il D.Lgs. n. 546, art. 19), ma rappresenta una mera condizione di efficacia (o, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività). E, come le sezioni unite di questa Corte hanno rilevato, tanto la nullità, quanto l’inesistenza della notifica dell’atto non rileva ove l’atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (v. Sez.Un. n. 19854-04)”;

4. ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, perchè si adegui ai superiori principi, esamini anche le questioni ritenute assorbite e regoli le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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