Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32288 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17885-2018 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SANTORIELLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCELLO MUROLO, MARIA CITRO;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA DI SAN NICOLA DI BARI, in persona dell’amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

MAZZOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 921/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 921 pubblicata il 22.12.2017 la Corte d’Appello di Salerno ha respinto il ricorso di D.F., confermando la decisione di primo grado di rigetto della domanda proposta dalla predetta nei confronti della Parrocchia San Nicola di Bari:

– per l’accertamento, ai soli fini contributivi, del rapporto di lavoro subordinato svoltosi tra le parti negli anni 1994-1996, con le mansioni di maestra di infanzia presso la scuola parrocchiale;

– per l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato svoltosi nel periodo 1.9.2003 – 7.12.2010 per lo svolgimento delle stesse mansioni nonchè della inefficacia del licenziamento orale, con applicazione della tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18;

– per la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel suddetto periodo;

2. la Corte territoriale ha ritenuto che, anche a voler considerare unicamente le prove, testimoniali e documentali, dedotte dalla originaria parte ricorrente (data la tardiva costituzione della Parrocchia resistente), non fosse dimostrata l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato continuativo nel periodo 2003-2010, specificamente quanto alla messa a disposizione di energie lavorative in via stabile e continuativa; ha rilevato come, in base ad un tacito accordo, l’assunzione da parte della parrocchia avveniva di volta in volta per ciascun anno scolastico (o solo per alcuni mesi), nell’interesse della stessa appellante all’espletamento di una prestazione sufficiente per acquisire il punteggio necessario alla nomina presso la scuola pubblica; ove nel corso di esecuzione del contratto la lavoratrice riceva incarichi dalla scuola pubblica, era libera di lasciare la scuola parrocchiale senza preavviso e senza fornire giustificazioni; nei periodi intermedi tra un contratto e l’altro l’appellante percepiva l’indennità di disoccupazione e non svolgeva per la convenuta alcuna prestazione; i periodi di assunzione non corrispondevano all’intero anno scolastico (dal 18 gennaio 2006, dal 9 gennaio 2007, dal 19 settembre 2007, dal 22 settembre 2008) e la prestazione non veniva mai resa oltre il 30 giugno; in alcuni periodi l’assunzione era avvenuta per sostituire lavoratrici temporaneamente assenti;

3. la Corte di merito ha ritenuto non dimostrata l’allegazione della lavoratrice di aver ricevuto, nell’arco temporale oggetto di causa, una retribuzione mensile di soli Euro 300,00, rilevando come nessuno dei testi era presente al momento del pagamento della D. e che le stesse deposizioni testimoniali erano discordanti anche quanto alla conformità alla busta paga delle retribuzioni da ciascuna percepite;

4. ha considerato non dimostrato l’omesso versamento dei contributi (riferito, nel ricorso introduttivo, al periodo dal settembre 1994 al 31.12.1995), in quanto la lavoratrice non aveva prodotto l’estratto della posizione contributiva e non aveva neanche convenuto in giudizio l’Inps, contraddittore necessario;

5. parimenti sfornito di prova era il dedotto licenziamento orale in quanto nessuno dei testi aveva confermato il motivo allegato a fondamento del recesso, cioè il rifiuto della D. di sottoscrivere la transazione che le era stata sottoposta;

6. avverso la sentenza ha proposto ricorso D.F., articolato in cinque motivi, cui la Parrocchia di San Nicola di Bari ha resistito con controricorso;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

8. con il primo motivo di ricorso D.F. ha censurato la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, anche in riferimento agli artt. 2697 e 2725 c.c., in relazione alla mancata qualificazione del rapporto come a tempo indeterminato nel periodo 1.9.2003 – 10.12.2010;

9. ha dedotto che il contratto a tempo determinato ha natura eccezionale ed è sottoposto al requisito formale della apposizione per iscritto del termine e della causale giustificativa dello stesso e che in difetto di tale requisito, e tanto più in caso di accordi verbali, il rapporto di lavoro deve considerarsi costituito a tempo indeterminato; era onere della parte interessata fornire la prova, in mancanza del requisito formale, della comune volontà delle parti di risolvere il rapporto ante tempus; tale circostanza non era stata nemmeno allegata dalla Parrocchia nelle proprie difese, imperniate unicamente sulla natura a termine dei rapporti di lavoro; la Corte territoriale erroneamente aveva posto a carico della lavoratrice l’onere di provare la messa disposizione in via stabile e continuativa delle energie lavorative, mostrando di ritenere validi i rapporti a tempo determinato anche se carenti di forma scritta, così violando le regole di riparto degli oneri probatori; nel periodo dal 2003 al 2006 non era stato formalizzato alcun contratto; dal 2006 erano stati stipulati quattro contratti di lavoro a tempo indeterminato; il tema degli intervalli non lavorati poteva al più rilevare ai fini della retribuibilità, che non era richiesta in causa;

10. con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4, anche in relazione all’art. 112 c.p.c., per l’omesso rilievo del superamento del limite temporale complessivo di 36 mesi (i periodi di lavoro effettivo dedotti in giudizio raggiungevano complessivamente 48 mesi); su tale questione, oggetto specifica censura in appello (pagina 11 del relativo ricorso), la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi;

11. con il terzo motivo di ricorso la D. ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., quanto al rigetto della domanda di differenze retributive; ha premesso di aver allegato il carattere non veritiero degli importi risultanti dalle buste paga, avendo ella percepito sempre una retribuzione mensile di Euro 300,00; che i giudici d’appello avrebbero dovuto verificare il rispetto dei contratti collettivi, richiamati nei contratti di assunzione e nelle buste paga e la cui applicazione non era mai stata contestata dalla parrocchia; al contrario, essi erano pervenuti al rigetto della domanda ponendo a carico della lavoratrice l’onere di provare l’inadempimento dell’obbligazione retributiva;

12. con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; errata interpretazione della domanda ed omessa pronuncia sul riconoscimento del rapporto di lavoro negli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996; ha esposto di avere proposto azione di mero accertamento del rapporto di lavoro negli anni in questione ai soli fini contributivi, onde proporre in separato giudizio le domande di risarcimento del danno o di costituzione della riserva matematica; sul punto la Parrocchia non aveva svolto contestazioni specifiche, sicchè il fatto storico dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato avrebbe dovuto essere considerato come accertato ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 1; non vi era litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale, riferibile unicamente all’azione per la costituzione coattiva del rapporto previdenziale ovvero per il risarcimento del danno derivante dalla omissione contributiva;

13. con il quinto motivo la lavoratrice ha denunciato violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione al rigetto della domanda di inefficacia del licenziamento orale; ha esposto di avere allegato che alla fine di ottobre 2010 il datore di lavoro le aveva sottoposto una scrittura transattiva e di essere stata licenziata a seguito del rifiuto a sottoscriverla; ha dedotto che la Corte territoriale aveva limitato la motivazione alla mancanza di prova della natura ritorsiva del recesso, tema mai introdotto in causa, senza esprimersi sul carattere verbale del recesso, sebbene tale circostanza nell’iter decisionale era data implicitamente come acquisita; la Corte territoriale aveva accollato alla lavoratrice l’onere di prova della ritorsività del recesso e liberato la parte datoriale dall’onere di provare che il recesso fosse stato intimato ritualmente oppure che la risoluzione del rapporto fosse da imputare a cause diverse dal licenziamento; la controdeduzione della Parrocchia, sulla natura a tempo determinato del rapporto di lavoro, non era stata dimostrata mediante il contratto scritto ed anzi l’ultimo dei documenti contrattuali sottoscritti, del 19.9.2008, qualificava espressamente il rapporto a tempo indeterminato;

14. il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto non indicano in che modo e in quali atti processuali la ricorrente in primo grado e poi appellante abbia censurato la legittimità dei contratti per difetto di forma scritta e in ragione del superamento del termine complessivo di 36 mesi; su quest’ultimo profilo, il ricorso in esame riproduce a pag. 18 il motivo di appello senza, tuttavia, che sia indicata e trascritta la deduzione effettuata nel ricorso di primo grado;

15. come più volte precisato da questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018);

16. non solo, i primi due motivi non si confrontano con la ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata che, sulla base di plurimi indici, ha ritenuto cessati i rapporti di lavoro, per comune volontà delle parti, al termine di ogni anno scolastico;

17. il terzo motivo di ricorso è invece fondato e deve trovare accoglimento;

18. la Corte d’appello ha respinto la domanda di differenze retributive sul rilievo che non fosse stata dimostrata l’allegazione della D. di avere ricevuto, in esecuzione dei vari contratti, una retribuzione mensile di Euro 300,00, inferiore all’importo indicato nei prospetti paga e non adeguata in relazione all’art. 36 Cost.;

19. in tal modo i giudici di secondo hanno addossato alla lavoratrice l’onere di provare il mancato o inesatto pagamento della retribuzione, in contrasto con i principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui le buste paga, ancorchè sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (cfr. Cass. n. 13150 del 2016; sez. 6, n. 10306 del 2018);

20. è vero, come rilevato nella memoria depositata dalla Parrocchia, che la sentenza d’appello ha escluso la violazione dell’art. 36 Cost., ma ciò sul presupposto della mancata prova, di cui ha erroneamente ritenuto onerata la lavoratrice, del versamento di un compenso mensile di soli Euro 300,00, inferiore a quanto indicato in busta paga rispetto ad un tempo di lavoro accertato nella pronuncia d’appello;

21. sul quarto motivo di ricorso, occorre premettere come la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado e reiterata in appello (trascritta a pag. 24 del ricorso per cassazione) era formulata nel modo seguente: “accertare e dichiarare che il primo rapporto di lavoro vi è stato negli anni 1994 – 1996 e ciò ai soli fini contributivi”;

22. la Corte d’appello ha respinto la domanda sul rilievo che la lavoratrice non avesse dimostrato l’omissione contributiva per il periodo in questione (limitato al periodo 1.9.94 – 31.12.95) e in ragione della mancata citazione in giudizio dell’Inps quale contraddittore necessario;

23. questo capo della sentenza appellata deve essere cassato senza rinvio, rilevandosi d’ufficio (cfr. Cass. n. 19268 del 2016) la carenza di interesse ad agire della lavoratrice, ai sensi dell’art. 100 c.p.c;

24. questa Corte ha precisato che l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poichè il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr. Cass. n. 6749 del 2012; n. 9013 del 2016);

25. l’interesse ad agire deve pertanto escludersi rispetto alla domanda di mero accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svolto per un periodo determinato, in vista di eventuali successive azioni a tutela del diritto alla copertura assicurativa previdenziale, costituendo il rapporto di lavoro segmento di una più complessa fattispecie; difatti, l’omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, distinguendosi due tipi di danno: l’uno, dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile; l’altro, dato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l’età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c.; prima del raggiungimento dell’età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso, (così Cass. n. 26990 del 2005; n. 1179 del 2015); nel caso di specie la domanda aveva ad oggetto unicamente l’accertamento del rapporto di lavoro, senza che fosse prospettata, neppure in via potenziale, la fattispecie causativa del danno da omissione contributiva;

26. se anche si ritenesse che la Corte d’appello ha interpretato la domanda della lavoratrice come volta all’accertamento dell’omissione contributiva in quanto comportamento potenzialmente dannoso, il motivo di censura, per violazione dell’art. 112 c.p.c., sarebbe inammissibile poichè la sentenza impugnata ha pronunciato sul punto, ritenendo che l’appellante non avesse fornito prova della omissione contributiva, di cui era onerata in relazione al suddetto petitum;

27. il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto non dimostrato, rispetto alla risoluzione consensuale alla fine di ogni rapporto, il fatto del licenziamento orale, cioè l’estromissione della dipendente dal luogo di lavoro (cfr. Cass. n. 3822 del 2019 e precedenti ivi citati);

28. per le ragioni fin qui esposte, in ordine al quarto motivo di ricorso, deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata; in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame sul punto della fattispecie, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità; si dichiarano inammissibili il primo, secondo e quinto motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte, in relazione al quarto motivo di ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; in accoglimento del terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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