Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32287 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini n.

114/B presso lo studio dell’Avv. Salvatore Coletta e rappresentato e

difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe

Cicala.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12

presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 293/51/2011 della Commissione

tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 21 novembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 ottobre 2018 dal relatore Cons. Crucitti Roberta.

Fatto

RITENUTO

che:

la Commissione tributaria regionale della Campania (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento relativo a Iva, Irpef e Irap dell’annualità 2005;

in particolare, il Giudice di appello riteneva legittimo l’atto impositivo, in quanto fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti non superate da prove contrarie fornite dal contribuente, ma, ritenendo esagerati i valori applicati dall’Ufficio, li rideterminava, nella misura corrispondente ai prezzi minimi indicati dalle rilevazioni OMI, con conseguente riduzione dei ricavi accertati;

avverso la sentenza R.M. propone ricorso affidandosi a tre motivi;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. preliminarmente il controricorso depositato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarato inammissibile non risultando in atti che tale soggetto abbia rivestito la qualità di parte nei precedenti gradi nè che gli sia stato notificato il ricorso per cassazione;

2. il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’art. 113 c.p.c., per avere la C.T.R. risolto la controversia secondo equità, è infondato;

2.1. se è pur vero che, secondo la compatta giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Cass. n. 7354/2018), il giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo, pertanto, motivare i propri giudizi estimativi in rapporto al materiale istruttorio (Cass. 11354/2001 Rv. 549142, Cass. 24520/2005 Rv. 585565, Cass. 4442/2010 Rv. 611651, Cass. 25707/2015 Rv. 638078), nella specie, il giudice ha compiutamente argomentato la sua decisione facendo riferimento “alla sottodeterminazione dei corrispettivi imponibili, alla zona non pregiata in cui sono ubicati gli immobili venduti” per giungere ad applicare i prezzi minimi, con conseguente insussistenza della dedotta violazione di legge;

3. con il secondo motivo si denuncia la sentenza impugnata di insufficiente e/o contraddittoria motivazione laddove il Giudice di appello avrebbe ritenuto “preziosa” la rilevazione OMI, per poi applicarne i minimi, in presenza, altresì di pregnanti elementi di diritto e di fatto che non vengono nemmeno accennati nella costruzione del decisum;

3.1. il mezzo è palesemente inammissibile laddove non viene in alcun modo esplicitato il “fatto”, rilevante ai sensi dell’invocato art. 360 c.p.c., n. 5, il cui esame sarebbe stato omesso o rispetto al quale la motivazione sarebbe contraddittoria, mentre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte i vizi motivazionali di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (anche nella versione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie) devono pur sempre attenere a un “fatto”, principale o secondario, ma sempre individuato in un preciso accadimento o in una precisa circostanza in senso storico – naturalistico (cfr. Cass. n. 2805 del 05/02/2011; n. 21152 del 08/10/2014);

4. il terzo motivo, con cui si deduce la violazione della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, è infondato;

4.1. in materia, questa Corte (v. di recente Cass. n. 9474 del 12/04/2017) è ferma nel ritenere che: “in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti”;

4.2. si è, anche ribadito (cfr. Cass. ordinanza n. 14388 del 09/06/2017) che “in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova”;

4.3. nel caso in esame, pertanto, non sussiste la dedotta violazione di legge giacchè il Giudice di appello, qualificando correttamente il valore delle presunzioni (semplici) ha, però, ritenute che le stesse fossero gravi, precise e concordanti, in quanto allo scostamento rispetto ai valori OMI si accompagnava anche il fatto che fosse stato stipulato un mutuo di valore superiore rispetto al prezzo indicato come corrispettivo;

5. ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dell’Agenzia delle Entrate, mentre vanno compensate quelle tra il ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il controricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Compensa integralmente le spese processuali tra il ricorrente e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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