Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32287 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14654-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE

DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1025/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

1. con sentenza n. 1025 pubblicata il 15.11.2017, la Corte d’Appello di Catania in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dal condominio “(OMISSIS)” (in prosieguo: il Condominio) avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero dei contributi dovuti alla gestione lavoratori dello spettacolo nel periodo dal 30 giugno al 31 agosto 2007, limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni civili;

2. la Corte territoriale ha dato atto che il Condominio aveva concluso un contratto di appalto con V.M. per un servizio di intrattenimento con animatori nell’estate del 2007, in esecuzione del quale erano stati forniti quattro lavoratori assunti dall’appaltatore alle proprie dipendenze. I periodi effettivi di lavoro erano quelli indicati nei rispettivi contratti di assunzione (più ridotti rispetto a quelli accertati dall’Inps);

3. ha sostenuto che per tali periodi erano dovute dal Condominio committente le somme per contributi omessi dall’appaltatore, ma non le sanzioni civili di cui alla cartella opposta, come stabilito dal D.L. n. 5 del 2012;

4. avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Inps, articolato in un unico motivo, illustrato da successiva memoria, a cui il Condominio intimato non ha opposto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. con l’unico motivo l’Inps ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2; dell’art. 29, comma 2, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911; del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, convertito nella L. n. 35 del 2012; dell’art. 11 prerleggi, comma 1;

7. ha censurato la statuizione con cui è stato escluso l’obbligo solidale del condominio committente del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, in relazione al pagamento all’Inps delle sanzioni civili;

8. l’Inps ha dedotto che nel periodo oggetto di causa (giugno-agosto 2007) era in vigore l’art. 29, comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, che non escludeva le sanzioni civili dal vincolo di solidarietà del committente; il D.L. n. 5 del 2012, non poteva trovare applicazione perchè successivo ai fatti di causa e non avente natura di norma di interpretazione autentica;

9. il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dei principi enunciati da queste Corte (Cass. n. 18259/18) secondo cui “In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi del D.L. 233 del 2006, art. 35, comma 28, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, applicabile “ratione temporis”, sussiste la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benchè la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione il D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con modif. in L. n. 35 del 2012, che, per l’omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poichè detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva”;

10. nel caso di specie è pacifica l’applicabilità della disciplina normativa anteriore alle modifiche apportate col D.L. n. 5 del 2012, conv. in L. n. 35 del 2015, essendo i contributi omessi riferiti a periodi compresi tra giugno e agosto 2007;

11. in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e, essendo necessario un ulteriore esame, la causa va rinviata alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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