Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32282 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15304/2012 R.G. proposto da:

INNEL s.r.l. in liquidazione, assistita dall’avv. prof. Angelo Scala

con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandra La Via in

Roma, alla via G. Avezzana, n. 51;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Liguria – Sez. 07 n. 88/07/11 depositata in data 22 giugno 2011 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre

2018 dal Cons. Marcello M. Fracanzani;

Lette le conclusioni scritte del P.M. nella persona del Sost. P.G. U.

de Augustinis che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che la contribuente reagiva all’avviso di accertamento notificatole in data 30 novembre 2006, ove veniva rideterminato il reddito per il periodo di imposta 2004, negando la deducibilità di oneri per spese ritenute non documentate o relative ad operazioni inesistenti, svalutazioni di crediti verso clienti soggetti a procedura concorsuale indeducibili per inesistenza del credito, costi per riparazioni di autocarri o relativi oneri assicurativi, ritenuti indeducibili per assenza di titolarità di automezzi anche in ragione di un oggetto sociale diverso;

che il giudice di prossimità accoglieva le ragioni della società, annullando i provvedimenti, mentre l’Ufficio interponeva appello, poi integralmente accolto dalla CTR che ha affermato la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria;

che insorge la contribuente affidandosi a quattro motivi di ricorso;

che resiste l’Avvocatura dello Stato con puntuale controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta motivazione inesistente ed omessa in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36;

che con il secondo motivo si contesta motivazione insufficiente sul punto decisivo della controversia della idoneità degli elementi addotti dall’Ufficio a fungere da indizi della inesistenza delle operazioni economiche, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che con il terzo motivo si contesta insufficiente e contraddittoria motivazione sulla circostanza controversa e decisiva che esistesse una discrasia fra le fatture emesse dalla società accertata e l’attività di intermediazione dei trasporti da questa esercitata, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, in ragione della loro connessione, i motivi possono essere trattati congiuntamente;

che, nella sostanza si contesta non sia presente la parte in fatto della sentenza, non siano stati considerati gli argomenti probatori offerti dalla difesa della contribuente, che non siano elementi idonei a sostenere il decisum le affermazioni circa la genericità delle fatture, i rapporti di parentela fra il procuratore della contribuente accertata e i rappresentanti delle società con cui intratteneva i rapporti, il disordine contabile riscontrato sostanziatosi in accrediti bancari senza supporti contabili o transazioni finanziarie senza prova dell’attività effettivamente svolta; che, infine, non risulta motivata la discrasia fra fatture emesse ed attività svolta;

che questa Corte è intervenuta in più occasioni sul tema della motivazione apparente o mancante, affermando essere ormai principio consolidato nella giurisprudenza della Sezione (Cass. n. 9105 del 2017) che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 24313 del 2018);

che tale ipotesi non si verifica nel caso in esame, nè vi si riscontra l’ulteriore lamentato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, il giudicante ha fatto riferimento e valorizzato le tesi argomentative dell’Ufficio, con motivazione per relationem intellegibile, laddove (primi tre capoversi della motivazione) richiama circostanze relative alla differenza fra oggetto sociale della contribuente accertata rispetto alle fatture emesse, per cui alla contestazione dell’Ufficio sorge l’onere del contribuente di dimostrarne l’inerenza, specie ai fini della deduzione;

che l’estrema genericità delle fatture legittima il ricorso a presunzioni semplici circa la loro inesistenza o irrilevanza che era onere del contribuente superare (Cass. n. 24310 del 2018) mentre tale prova non ha fornito, mediante contestazione specifica sulla base di fatti che provino l’inattendibilità della deduzione dell’Ufficio, come correttamente motiva la sentenza impugnata, con apprezzamento di merito che supera il vaglio critico di questa Corte;

che a sostegno delle proprie affermazioni la sentenza impugnata richiama precedenti di questa Corte cui rinvia per relationem, precedenti tutti attinenti ad orientamenti tuttora seguiti e che il Collegio ritiene di condividere;

che i motivi sono quindi infondati e vanno disattesi;

che con il quarto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che nella sostanza si eccepisce la scorretta applicazione della struttura presuntiva, poichè la deduzione del fatto ignoto si basa su fatti controversi, senza un criterio probabilistico consequenziale, sicchè non potrebbe dedursi dall’unica circostanza certa che la contribuente non sia titolare di automezzi, nè svolge attività (e non è titolare di licenza) di trasporto, ma solo di intermediazione di trasporto, la prova che non siano inerenti le fatture che all’attività di trasporto si riferiscono;

che vertendosi in tema di (affermato) diritto alla deduzione del costo, trova applicazione il principio enunciato da questa Corte, per cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass. n. 21184 del 2014; Cass. n. 13300 del 2017);

che di tale principio ha fatto buon governo l’impugnata sentenza, per cui il motivo è infondato e non merita accoglimento; che, in definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanne la parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro seimila oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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