Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32281 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9807/2012 R.G. proposto da:

ISO.C. srl., gia ISO.C. di C.G. & C. s.a.s., già

ISO.C. di P.V. s.a.s., nonchè C.G.,

C.C., P.V., tutti rappresentati e difesi dagli

avv. Paola Ginaldi e Guido Orlando, con domicilio eletto presso lo

studio del secondo in Roma, alla via Gregorio VII, n. 474;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Friuli Venezia Giulia, Sez. 10 n. 106/10/11 depositata in data 17

ottobre 2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2018 dal Co. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che con provvedimento in data 30 ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate comunicava ai ricorrenti il rigetto dell’istanza di sgravio relativa ad alcune cartelle e presentata dai contribuenti sul presupposto dell’intervenuto silenzio assenso sull’istanza di autotutela in data 28 aprile 2008, ove si chiedeva l’annullamento degli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per scadenza dei termini di impugnazione;

che il contribuente spiccava ricorso ritenendo autonomamente impugnabile il rigetto dell’istanza di sgravio, pur se non contemplato negli atti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ed illegittimo per contrarietà al principio generale del silenzio assenso introdotto dalla L. n. 241 del 1990, ex art. 20 (nuovo testo), nel merito si osservava come in sede di autotutela l’Amministrazione finanziaria avesse ridotto del 60% i maggiori redditi accertati a carico della società e dei soci in questa sede ricorrenti;

con separato ricorso veniva impugnato anche il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni;

che, nella sostanza, si lamentava doversi procedere ad una nuova liquidazione dell’imposta (e delle eventuali relative sanzioni) a seguito della riduzione in autotutela della pretesa tributaria, oltre che una remissione in termini per richiedere la riduzione di un quarto delle sanzioni (ex novo) liquidate ed irrogate;

che la CTP e la CTR non apprezzavano gli argomenti del contribuente;

che insorge la società contribuente ed i soci affidandosi a tre motivi di ricorso;

che resiste con puntuale controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 7, laddove prevede che ad un’istanza formale la P.A. debba far seguire un procedimento da conchiudersi un provvedimento espresso e motivato entro un termine di legge; con il secondo si lamenta violazione del D.M. n. 37 del 1997, art. 2, laddove consente la rinuncia o l’annullamento della pretesa tributaria anche in presenza di atti (nel caso particolare) divenuti non più impugnabili per decorso del relativo termine decadenziale; con il terzo si afferma violazione dell’art. 97 Cost. per non aver agito in autotutela onde riallineare i provvedimenti rimasti incoerenti per la diversa sorte dei diversi provvedimenti che concorrono alla pretesa tributaria verso i ricorrenti; tutti i motivi sono da assumersi in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur non espressamente evocato in giudizio;

che i motivi, per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente;

che la pretesa demolitoria a fondamento dell’impugnazione del diniego dell’istanza di sgravio è data dal (preteso) silenzio assenso formatosi sulla precedente istanza di autotutela per l’annullamento di avvisi di accertamento ormai divenuti definitivi, sicchè – in disparte la questione dell’impugnabilità extra ordinem di atti non tipicamente elencati nel D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19 – è pregiudiziale accertare se tale silenzio assenso siasi formato – e quindi caducati gli avvisi di accertamento – o meno;

che l’autotutela non costituisce diritto soggettivo in capo all’amministrato, ma si sostanzia in un invito alla P.A. a riconsiderare la propria attività già svolta, assumendo eventualmente atti amministrativi di secondo grado;

che, non trattandosi di esercizio di diritto del cittadino, l’istanza di autotutela non costituisce un dovere in capo alla P.A. a provvedere, nè ad avviare un procedimento a ciò mirato, L. n. 241 del 1990, ex art. 2;

che, pertanto, il silenzio serbato dalla P.A. sull’istanza comunque presentata dal privato non costituisce in capo a quest’ultimo alcuna situazione giuridica soggettiva di vantaggio quale accettazione (silenziosa) o adesione degli argomenti posti a fondamento dell’istanza stessa;

che i richiamati istituti sul silenzio assenso – quale eccezione alla regola generale del diritto al provvedimento espresso – attengono alle fattispecie specifiche indicate alla precitata L. n. 241 del 1990, art. 20, dalle quali è escluso il caso di specie;

che, parimenti, l’Amministrazione finanziaria resta libera di valutare autonomamente l’annullamento totale o parziale di atti impositivi ormai divenuti inoppugnabili per decorso infruttuoso del termine a ricorrere, come indicato nel D.M. n. 37 del 1997, art. 2;

che i diniego di autotutela non è quindi impugnabile senza che ciò costituisca violazione dell’art. 97 della Carta, in ordine al principio di legalità e buon andamento dell’Amministrazione, ovvero lesione del diritto di difesa del contribuente che ha sempre il diritto di impugnare -nei termini di decadenza, previsti per legge- l’atto di cui chiede l’autotutela;

che diversamente opinando sarebbe consentito l’aggiramento dei rigorosi termini decadenziali, posti a presidio della certezza impositiva e della parità fra i contribuenti (cfr. Cass. S.U. n. 3698 del 16/02/2009; Cass. n. 26458/2017);

che, in definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro quattromila, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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