Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3228 del 09/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 3228 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO
ORDINANZA
sul ricorso 17660-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempeze, clunivdmuliLe
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso
l’avvocato ANNA TERESA LAURORA, dell’AREA LEGALE
TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata
e difesa dall’avvocato ANDREA AMBROZ, giusta delega
in atti;
– ricorrente –
2017
4641
contro
PENNACCHIETTI LAURA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la rappresenta e
Data pubblicazione: 09/02/2018
difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 54/2014 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 24/01/2014 R.G.N. 410/2013.
RG. 17660/2014
RILEVATO
che, con la sentenza n. 54/2014, la Corte di Appello di Ancona ha, in
riforma della pronuncia n. 64/2013 del Tribunale di Fermo, accertato la
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato tra Laura Pennacchietti e Poste Italiane spa con
decorrenza dall’1.7.2002, con condanna della società al pagamento di
oltre accessori, e delle spese di ambo i gradi di giudizio;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa con
ricorso affidato a cinque motivi;
che Laura Pennacchietti ha resistito con controricorso;
che il PG non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che sia Laura Pennacchietti che Poste Italiane spa (quest’ultima
unitamente ad un atto di rinuncia non notificato né accettato) hanno
autonomamente depositato il verbale di conciliazione tra di esse
intervenuto in data 12 ottobre 2015:
che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto
dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della società
ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia
de qua,
dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;
che
tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il
conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire
il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria;
che le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le
ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della
controversia.
che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n.
115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di
i
una indennità pari ad otto mensilità della retribuzione globale di fatto,
rigetto o inammissibilità, non anche a quello di
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P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa
interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017.
Il Presidente
Dr. Antonio Manna
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