Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3228 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 22626/13) proposto da:

M.A., (c.f.: (OMISSIS));

D.C.L. (c.f.: (OMISSIS)) parti entrambe rappresentate e

difese dall’avv. Piero Farallo e presso lo studio del medesimo

elettivamente domiciliate in Roma, via Pomezia 44, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– S.r.l. O. INVESTMENTS – già s.r.l. CO.G.IM. Costruzioni

Gestioni Immobiliari – (p.IVA (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore sig. O.L.; rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Giovanni Beatrice ed elettivamente domiciliata nel di lui studio

sito in Roma alla via Nomentana n. 91;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 3564/2012 della Corte di Appello di Roma;

deliberata il 23/04/12; depositata il 4/07/12; non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Ferri con delega dell’avv. Farallo per le parti

ricorrenti e l’avv. Beatrice per la società controricorrente;

sentito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl CO.G.IM. COSTRUZIONI citò innanzi al Tribunale di Frosinone i coniugi M.A. e D.C.L., esponendo che questi ultimi, proprietari di un fondo confinante – assegnato nell’ambito di una vendita dei beni del fallimento della srl Italfornaci, alla società Il Faggeto, poi trasformatasi nella esponente CO.G.IM. – avrebbero abusivamente occupato una porzione di terreno di spettanza di essa attrice; chiese pertanto che si accertasse l’estensione del proprio appezzamento e che i convenuti fossero condannati sia al rilascio della porzione abusivamente occupata, previa apposizione dei termini confinari, sia al risarcimento dei danni; i coniugi M. si opposero a tale domanda rilevando che la porzione di terreno in contesa non era di proprietà dell’attrice in quanto: in parte, traversata da una strada comunale; in diversa parte, in possesso di terzi soggetti e, per la porzione residua, già usucapita da essi convenuti o in via ordinaria o in forza dell’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 bis c.c., essendo l’agro di (OMISSIS) classificato come comune montano e trattandosi di terreni prettamente agricoli. Conclusero via subordinata, nel caso di accoglimento dell’avversa domanda, affinchè la società fosse condannata a rimborsare le opere di miglioria fondiaria apportate all’appezzamento di terreno, un tempo adibito a cava.

L’adito Tribunale rigettò le domande della società attrice per non aver quest’ultima provato di essere proprietaria dei terreni che assumeva esser stati illegittimamente occupati.

Tale decisione fu impugnata dalla srl O. INVESTIMENTS – nuova denominazione sociale della CO.G.IM -, i coniugi M.- D.C. chiesero il rigetto dell’appello, anche in relazione alla riproposta eccezione riconvenzionale di usucapione.

La corte di appello di Roma accolse il gravame, ritenendo non dimostrata la interversione della originaria detenzione in capo al M., già dipendente della società Italfornaci soprattutto in relazione al dato temporale del mutamento dell’animus; determinò in Euro 30.987,41 la relativa indennità di occupazione da corrispondere all’appellante ed in Euro 13.133,45 quella che la società O. doveva versare per i miglioramenti al fondo.

Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i M.- D.C., sulla base di un unico motivo, illustrato altresì da successiva memoria; la società O. INVESTIMENTS ha risposto con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – I coniugi M. deducono la violazione e la falsa applicazione “delle disposizioni e principi di diritto nonchè dei principi e disposizioni che regolano l’onere delle prove e rilevanza delle stesse” assumendo che erroneamente la Corte del merito non avrebbe considerato che il possesso si presume e che non era controversa l’attività di trasformazione del fondo, posta in essere pacificamente e senza opposizione della proprietaria.

p. 1.a – Il motivo non è fondato perchè l’art. 1141 c.c., comma 1 – al quale i ricorrenti evidentemente si riferiscono – pone la presunzione del possesso come regola, a condizione però che non sia provata l’esistenza di un rapporto detentivo: nella fattispecie non è stata sottoposta a critica l’accertata situazione di dipendente della Italfornaci da parte del M. nè la inferenza logica che la Corte ne trae: che cioè il rapporto con il fondo sarebbe iniziato in pendenza di tale qualifica lavorativa e, dunque, di uno stato di detenzione qualificata; del tutto inammissibili – in quanto generiche e involgenti profili di valutazione del fatto – sono i richiami alla concludenza delle prove per testi.

p. 2 – Le spese vanno regolate seguendo la soccombenza e secondo la liquidazione indicata in dispositivo; sussistono i presupposti, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per porre a carico delle parti ricorrenti l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso dalle medesime proposto.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento alla contro ricorrente – e con distrazione in favore del suo difensore avv. Giovanni Beatrice, dichiaratosi antistatario – delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui 200 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso dalle medesime proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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