Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32279 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5780/2012 R.G. proposto da:

Gestioni Commerciali s.p.a. in liquidazione (già Amoruso import

export s.p.a., in liquidazione) con l’avv. prof. Roberto Bocchini e

domicilio eletto in Roma, presso l’avv. Andrea Cuccia, Piazza

Augusto Imperatore, 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania, – Sez. 48 n. 12/48/11 depositata in data 12 gennaio 2011 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 ottobre

2018 dal Co. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che la contribuente è stata destinataria di avviso di accertamento in data 7 dicembre 2000 con rettifica del reddito per l’anno d’imposta 1996, dichiarato in perdita per Lire 1.495.902.000 ed accertato in via induttiva come reddito per Lire 529.956.000;

che, nel particolare, non erano considerate inerenti e deducibili determinate spese, mentre la contabilità – pur presente, istituita e conservata – era ritenuta totalmente inattendibile, tanto da condurre l’Ufficio alla rideterminazione presuntiva del reddito, secondo valori medi del settore;

che reagiva la contribuente, trovando parziale riscontro presso la CTP ove venivano ridotti gli importi in ragione di una ripresa analitica dei costi portati in deduzione;

che appellava l’Ufficio, insistendo sull’irregolarità della contabilità, tale da consentire l’accertamento induttivo puro e la conseguente rideterminazione del reddito, mentre – specularmente -appellava anche la contribuente per i capi di domanda non accolti in prime cure;

che infine si pronunciava la CTR accogliendo le tesi dell’Amministrazione finanziaria e la contribuente ricorreva per cassazione;

che questa Corte, con sentenza n. 17625 del 2008, cassava con rinvio per vizio di motivazione, non risultando accertato se l’inattendibilità delle scritture contabili – presupposto su cui poggia tutto il procedimento amministrativo impositivo – fosse da riferirsi alla fattispecie di cui alle lett. d) del primo ovvero del comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ed in base a quali fatti potesse desumersi inattendibilità delle scritture contabili;

che il giudizio veniva riassunto dalla contribuente e sfociava nella sentenza gravata in questa sede, ove la CTR ha ripercorso l’iter amministrativo e giurisdizionale, concludendo per l’inattendibilità assoluta delle scritture contabili e per la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio;

che insorge la società contribuente affidandosi a due motivi di ricorso;

che resiste l’Avvocatura Generale dello Stato con puntuale controricorso;

che in prossimità dell’udienza il patrocinio della contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione e falsa interpretazione degli artt. 393 e 394 c.p.c., in parametro al cod. cit. di rito, art. 360, comma 1, n. 3;

che, nel particolare, si lamenta che il giudice del rinvio si sia limitato a scrutinare la motivazione della sentenza del giudice di primo grado, che era stata annullata dalla sentenza in appello, a sua volta cassata, osservando che la caducazione della sentenza d’appello in sede di legittimità – nei casi tipo quello all’esame – non fa rivivere la sentenza di primo grado, sicchè il giudice di rinvio avrebbe operato su di una sentenza “inesistente”, invece di procedere ad un nuovo esame dell’intera fattispecie;

che torna alla cognizione di questa Corte una vicenda all’esito della cassazione con rinvio della prima pronuncia della CTR, ponendosi la questione del rapporto fra giudizio rescindente e rescissorio, dei relativi riflessi preclusivi e dei limiti di cognizione che sono esperibili dal giudice del rinvio;

che, se in linea di principio, gli orientamenti di questa Corte richiamati dal patrono della ricorrente sono condivisibili, a parere del Collegio non sono conferenti ed esulano dalla fattispecie in esame;

che oggetto del giudizio rescissorio era (ed è) l’esame della sussistenza (o meno) degli elementi presuntivi, semplici, c.d. “super semplici” o qualificati tali da revocare in dubbio l’attendibilità delle scritture contabili consentendo l’accertamento analitico o l’accertamento induttivo puro;

che il giudice è tenuto a porre a fondamento del proprio convincimento i fatti provati o non contestati dalle parti;

che dall’esame della sentenza in oggetto, segnatamente nella seconda parte di pag. 7, il giudice del rinvio si è attenuto ai limiti propri della sua funzione;

che, nel particolare, sono stati indicati gli elementi per escludere l’attendibilità delle scritture contabili – pur presenti, regolarmente tenute e conservate – ma, questo il punto, non veritiere (p.7, III ed ultimo capoverso);

che, anche nel giudizio di rinvio, come in precedenza, parte contribuente non ha opposto argomenti sostanziali ai rilievi contestati dall’Amministrazione finanziaria (p.7, IV capoverso);

che, pertanto, il giudizio rescissorio si è svolto con un esame in contraddittorio del materiale probatorio acquisito ed ex novo criticamente vagliato dal giudice, secondo la formula del “giudizio chiuso” secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr. Cass. 9015/1999, nonchè Sez. VI – 5, Ord. n. 18600 del 2015, Rv. 636302 – 01);

che il motivo è quindi infondato e va disatteso;

che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. in riferimento al D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 38 e 29, al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, errore e vizio logico di motivazione in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

che, nella sostanza, si lamenta aver il giudice del rinvio disatteso le indicazioni impartite da questa Corte, perchè il giudizio rescissorio non avrebbe scrutinato se le scritture contabili rimanessero nella sfera di imprecisione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, o raggiungessero il grado di inattendibilità di cui al secondo comma del medesimo articolo;

che l’esame della sentenza qui gravata conduce a riconoscere esattamente adempiute le indicazioni della pronuncia rescindente;

che, nello specifico, la commissione territoriale, dopo aver richiamato gli orientamenti di questa Corte in tema di regolare tenuta della contabilità e sui presupposti per l’accertamento induttivo, li ha applicati al caso di specie (pag. 6 e 7 della sentenza qui gravata), concludendo per la totale inattendibilità da cui fa conseguire la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria;

che, infatti, la Commissione tributaria regionale, adempiendo all’onere di motivazione richiesto nella sentenza di cassazione con rinvio ha autonomamente fatto proprio il giudizio dell’Ufficio sulla esistenza di una contabilità totalmente inattendibile che giustifica l’impiego delle presunzioni c.d. “supersemplici” ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. d), tra le quali ha indicato le percentuali di ricarico da applicare al caso di specie desunte dalle medie del settore di appartenenza dell’attività merceologica;

che il motivo è quindi infondato e va disatteso;

che, in definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato;

che le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro seimilacinquecento oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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