Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32278 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12252/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.Z. di G.Z. & C. s.a.s., in persona del

legale rappresentante pro tempore, Z.G. e Z.V.;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 429/45/11, depositata il 16 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 ottobre

2018 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 429/45/11 del 16 novembre 2011, la CTR della Campania ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 823/12/10 della CTP di Caserta, che aveva accolto i ricorsi riuniti della G.Z. di G.Z. & C. s.a.s. (d’ora in poi solo Z. s.a.s.), nonchè dei soci G.Z. e Z.V. avverso distinti avvisi di accertamento a fini IRAP ed IVA, con i quali veniva rettificato il reddito d’impresa della società relativamente all’anno d’imposta 2004, nonchè quello di partecipazione dei soci;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale della Guardia di finanza, con la quale venivano contestate alla società e, di riflesso, ai soci, numerose irregolarità ed incongruenze contabili; b) la CTP procedeva alla riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla società e dai soci e li accoglieva; c) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR;

1.2. la CTR respingeva il ricorso erariale deducendo che “l’operato dei primi giudici non si presta ad alcuna censura, in quanto essi hanno proceduto ad un vaglio puntuale e preciso di quanto richiesto ed eccepito dalle parti, pervenendo ad una decisione giuridicamente corretta sia in fatto che in diritto”;

2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. la Z. s.a.s. e i soci non si costituivano in giudizio, restando pertanto intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando la sussistenza di una motivazione apparente;

2. il motivo è fondato;

2.1. come da ultimo evidenziato dalla S.C., “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 07 aprile 2017, n. 9105);

è stato, altresì, evidenziato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U. 03 novembre 2016, n. 22232);

2.2. nel caso di specie, è palese che la sentenza della CTR, dopo avere illustrato lo svolgimento del processo, evidenziando, altresì, che la CTP ha accolto il ricorso dei contribuenti, si è sostanzialmente limitata a confermare la decisione di primo grado, rigettando l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate senza spiegare, alla luce dei motivi di appello proposti, le ragioni per le quali la sentenza della CTP avrebbe dovuto essere confermata e, dunque, senza rendere palese il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento, con conseguente apparenza della motivazione;

3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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