Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32275 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 13/12/2018), n.32275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26529/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Raspini s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso

lo studio dell’avv. Paolo Fiorilli, rappresentata e difesa dall’avv.

Marco Miccinesi e dall’avv. Francesco Pistolesi giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 87/17/10, depositata l’8 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 ottobre

2018 dal Cons. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 87/17/10 del 08 settembre 2010, la CTR della Toscana ha respinto l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 02/19/08 della CTP di Firenze, che aveva accolto parzialmente il ricorso della Raspini s.p.a. avverso l’avviso di accertamento a fini IRPEG, IRAP ed IVA relativo all’anno d’imposta 2002;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e dalle difese delle parti: a) la vicenda trae origine da una verifica fiscale, parzialmente recepita in sede di accertamento, nel corso della quale erano stati contestati alla società contribuente: 1) maggiori ricavi per differenze inventariali; 2) maggiori corrispettivi scaturiti dall’esame di un’agenda manoscritta; 3) costi indeducibili relativi al personale dipendente eccedenti i limiti di deducibilità; 4) costi non inerenti relativi a commissioni passive; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente, fatta salva la ripresa di cui sub 3); e) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR;

1.2. la CTR respingeva il ricorso erariale osservando che l’appello dell’Ufficio non era “sufficiente a riformare il deliberato dei primi Giudici in quanto non esprime nessun valido motivo, non facendo altro che riaffermarè quanto già sostenuto nel primo dibattimento a cui sono date risposte chiare e precise”;

2. avverso la menzionata sentenza, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. la società contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la motivazione della CTR è meramente apparente;

2. il motivo è fondato;

2.1. come da ultimo evidenziato dalla S.C., “ricorre il vizio di omessa o apparente, motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 07 aprile 2017, n. 9105);

è stato, altresì, evidenziato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U. 03 novembre 2016, n. 22232);

2.2. nel caso di specie, è palese che la sentenza della CTR, dopo avere illustrato lo svolgimento del processo, evidenziando, altresì, che la CTP ha accolto parzialmente il ricorso dei contribuenti, si è sostanzialmente limitata a confermare la decisione di primo grado, rigettando l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate senza spiegare, alla luce dei motivi di appello proposti, le ragioni per le quali la sentenza della CTP avrebbe dovuto essere confermata e, dunque, senza rendere palese il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento, con conseguente apparenza della motivazione;

2.3. nè è illegittimo riproporre in appello le medesime censure proposte nel giudizio di primo grado, purchè le stesse vengano messe in relazione alle argomentazioni espresse dalla sentenza di primo grado, come avvenuto nel caso di specie;

invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 1200 del 22/01/2016; conf. Cass. n. 11061 del 09/05/2018; Cass. n. 3064 del 29/02/2012; tale giurisprudenza è stata applicata anche da Cass. n. 4558 del 22/02/2017, che è espressione dello stesso indirizzo interpretativo; si veda, altresì, Cass. n. 7369 del 22/03/2017);

2.4. infine, non può sostenersi la legittimità della sentenza impugnata perchè motivata per relationem alla sentenza del primo giudice, atteso che “deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello” (Cass. 21 settembre 2017, n. 22022);

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso, evidenziandosi la laconicità della motivazione della sentenza impugnata, inidonea a dar conto dell’iter logico seguito dalla CTR nell’addivenire al rigetto dell’appello dell’Ufficio;

4. il motivo, espressamente proposto in via subordinata, resta assorbito;

5. in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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