Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32270 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 13/12/2018), n.32270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23068/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Areta srl in persona del legale rappresentante p.t. sig.

C.A.;

C.A., in proprio e nella predetta qualità di legale

rappresentante di Areta srl;

G.G., in proprio, tutti rappresentati e difesi dal prof.

avv. Giuseppe M. Cipolla, con domicilio eletto nel di lui studio in

Roma, viale Mazzini, 134;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia – Sezione staccata di Lecce n. 264/22/10 depositata in data

25 giugno 2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 luglio

2018 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che con autonomi ricorsi gli odierni ricorrenti hanno impugnato le risultanze di indagini espletate dalla G.d.F. ed i conseguenti provvedimenti con cui l’Ufficio ha rideterminato il reddito della società e disposto il recupero a tassazione delle maggiori somme lucrate e distribuite ai soci;

che la CTP ha disposto l’acquisizione d’ufficio di documenti attinenti all’indagine e ritenuti necessari al fine del decidere, esercitando i poteri istruttori dell’allora vigente D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 e superando così la presunta tardività della costituzione in giudizio (recte della relativa produzione documentale) dell’Amministrazione finanziaria;

che, previa riunione degli appelli, la CTR ha riformato le pronunce di primo grado, ritenendo la predetta disposizione normativa inapplicabile ratione temporis o, comunque, per mancanza dei presupposti di fatto che legittimano il c.d. soccorso istruttorio del giudice di merito e, per l’effetto, ha annullato ogni ulteriore pretesa impositiva dell’Ufficio;

che ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;

che resistono con controricorso i contribuenti, argomentando puntualmente avverso i singoli capi di gravame;

che in prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria, ponendo in modo articolato la questione dello jus superveniens in tema di sanzioni amministrative, alla luce della novella di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 5, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 e l’art. 11 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che il motivo è fondato;

che, infatti, il potere del giudice tributario di disporre l’acquisizione documentale è stato ridimensionato con l’abrogazione della predetta disposizione, operata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, comma 5, nel testo convertito con modifiche dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248;

che, pertanto, la predetta disposizione ed il relativo potere istruttorio erano validi ed efficaci per tutto il corso dei giudizi di primo grado, conclusisi con sentenze depositate il 12 marzo 2004 ed il 3 giugno 2004, dovendosi pertanto ritenere la legittimità dell’acquisizione del p.v.c. disposto dalla C.T.P.;

che, con il secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione su di un punto essenziale della controversia in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver spiegato le ragioni che inducono la CTR a non ritenere applicabile l’istituto dell’acquisizione probatoria in oggetto ed il confine fra incompletezza e insufficienza della produzione documentale a carico delle parti;

che il secondo motivo può ritenersi assorbito dall’accoglimento del primo motivo;

che, in definitiva, il ricorso merita accoglimento ed il giudizio rinviato alla CTR, cui spetterà anche l’esame dello jus superveniens in tema di sanzioni amministrative, alla luce della novella di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione cui demanda anche la valutazione dello jus superveniens in tema di sanzioni amministrative, nonchè la definizione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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