Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3227 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3227 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 18331-2008 proposto da:
BRUSCINO PASQUALE C.F. BRSPQL45E071469P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 4, presso lo studio
dell’avvocato AVALLONE NUNZIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3732

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA

29,

presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 12/02/2014

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA,
PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato

di NAPOLI, depositata il 20/08/2007 r.g.n. 7485/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 4640/2007 della CORTE D’APPELLO

R.G. n. 18331/06
Ud. 18 dic. 2013
d

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bruscino Pasquale nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere la
pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71), sulla scorta delle
conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale aveva
accertato che il ricorrente non era totalmente inabile al lavoro.
Su impugnazione dell’assistito, la Corte d’appello di Napoli
ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le
conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. erano da condividere.
Peraltro, ha aggiunto la Corte, l’appellante non aveva fornito
la prova del requisito reddituale, elemento costitutivo della
domanda unitamente al requisito sanitario.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso
l’assistito sulla base di un solo motivo. L’INPS ha rilasciato
procura al difensore, il quale ha partecipato alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo
quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore
ma applicabile ratione temporis, il ricorrente, denunziando vizio
di motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce
che il c.t.u. ha omesso di valutare la broncopneumopatia con
deficit respiratorio, mentre ha sottovalutato la cardiopatia,
ritenendo che essa fosse ascrivibile alla classe II NYHA e non già
alla classe III.
Tali lacune, aggiunge, hanno indotto la Corte d’appello ad
esprimere un giudizio negativo circa la ricorrenza dei
presupposti per ottenere la prestazione in esame.
Inoltre la stessa Corte, nel ritenere che non fosse stato
provato il requisito reddituale, non ha considerato che in sede di

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda proposta da

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appello era stata prodotta documentazione comprovante la
sussistenza del requisito anzidetto.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Questa Corte ha affermato che in tema di ricorso per
cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far
valere in sede di legittimità un motivo fondato sulle risultanze

autosufficienza del ricorso – ad indicare se la relazione cui si fa
riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di
merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della
stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa
possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al
giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca
della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del
contraddittorio (Cass. 22 febbraio 2010 n. 4201).
E’ stato altresì affermato che il ricorrente che, in sede di
legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di
un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere
di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato
od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo
alla311″ trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità
il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle
prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso
per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla
base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è
consentito sopperire con indagini integrative (cfr., Cass. 30 luglio
2010 n. 17915; Cass. 31 luglio 2012 n. 13677 nonché Cass.
Sez. Un. 7 novembre 2013 n. 25038, secondo cui, qualora il
documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dal ricorrente e
si trovi nel fascicolo di quelle fasi, l’onere di deposito degli atti
processuali e dei documenti è soddisfatto mediante il deposito di
quest’ultimp i specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua
produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile).

della consulenza tecnica è tenuta – in ossequio al principio di

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Nella specie il ricorrente non ha ottemperato agli oneri
suddetti, essendosi limitato a formulare critiche alla relazione di
c.t.u. ed a richiamare le certificazioni sanitarie prodotte nelle fasi
di merito, senza offrire alcun elemento per il loro reperimento
(nel ricorso sono indicati, tra i documenti prodotti, “i fascicoli dei
precedenti gradi di giudizio”).
rigetto della prima, essendo subordinato il riconoscimento della
prestazione in esame alla sussistenza sia del requisito sanitario
che di quello reddituale, elementi costitutivi della pretesa.
Il ricorrente, ancorchè soccombente, non è tenuto al
pagamento delle spese del presente giudizio, in applicazione
dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo – applicabile

ratione temporis

anteriore a quello introdotto dall’art. 42 D.L.

30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella L.
24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma in data 18 dicembre 2013.

La censura relativa al requisito reddituale è assorbita dal

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