Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3227 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 18/02/2019, dep. 11/02/2020), n.3227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26976-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGM MOTORS SNC DI M.A. E M.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 199, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TALLARICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1429/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR della Campania, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente s.n.c. “A.G.M. MOTORS DI M.A. E M.L.” avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima avverso un avviso di accertamento IVA 2012, notificato il 7 marzo 2016; il contenzioso aveva riguardato esclusivamente l’eccezione della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che la società intimata si è costituita con controricorso;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto invalido l’accertamento impugnato, per non essere stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di accertamento in materia di IVA e non avendo la contribuente assolto all’onere su di essa incombente di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale, non essendo sufficiente che l’ufficio, sulla base delle medesime argomentazioni svolte dalla contribuente nel suo ricorso, si fosse determinato a modificare in modo più favorevole alla contribuente le precedenti sue determinazioni, non potendosi da questo desumere l’utilità del contraddittorio preventivo; invero la proposta di mediazione non costituiva la prova della non pretestuosità delle argomentazioni della contribuente, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, la proposta di mediazione era un mero strumento deflattivo del contenzioso, si che essa non poteva costituire elemento di valutazione circa la non pretestuosità delle pretese avanzate dal contribuente; inoltre la proposta di mediazione scaturiva da una mera valutazione dell’opportunità di contenere il contenzioso ed essa, qualora accettata, non poteva in alcun modo ritenersi ammissione di fondatezza delle pretese del contribuente; ed un tal modo di argomentare costituiva una palese violazione dei principi fissati dall’art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell’onere della prova;

che il motivo di ricorso anzidetto è fondato;

che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un obbligo generale al contraddittorio endoprocedimentale, derivante dalla L. n. 212 del 2000, sussiste con riferimento agli accertamenti in materia di tributi armonizzati, qual’è VIVA, ponendosi in tal caso a carico del contribuente l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr., in termini; Cass. SS.UU. n. 24823 del 2015; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. n. 20267 del 2017);

che, nella specie, non è contestato che l’avviso di accertamento impugnato abbia avuto ad oggetto esclusivamente IVA 2012; che, tuttavia, erroneamente la CTR ha ritenuto che la società contribuente abbia assolto all’onere su di essa gravante, di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, se fosse stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale, facendo discendere l’assolvimento di tale onere dalla circostanza che l’ufficio, nell’avanzare la proposta di mediazione, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, aveva recepito alcune delle argomentazioni svolte dalla contribuente in sede di ricorso; va al contrario ritenuto che nessun elemento in favore dell’assolvimento dell’onere anzidetto da parte della contribuente può desumersi dalle iniziative prese dall’ufficio in sede di mediazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17 bis, perchè, in tale sede, l’ufficio persegue esclusivamente lo scopo di deflazionare il contenzioso, senza necessariamente condividere le concessioni fatte e perchè, inoltre, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra riferito, il contribuente è tenuto ad indicare quali particolari argomentazioni, ovvero quali specifiche circostanze, situazioni o documenti, diverse da quelle esplicitati nel ricorso, avrebbe potuto addurre, qualora le fosse stato assicurato il contraddittorio endoprocedimentale;

che è da ritenere assorbito il secondo motivo, con il quale l’Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, nella specie, la contribuente avesse assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, mentre la stessa non aveva fornito in giudizio alcun elemento di prova, tale da evidenziare la presenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa accertativa;

che, pertanto, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata, con riferimento al primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 11 febbraio 2020

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