Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3227 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 10/02/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 10/02/2021), n.3227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23691-2016 proposto da:

PA. SS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ & ASSOCIATI SRL,

rappresentata e difesa dall’avvocato DA PASSANO FILIPPO giusta

procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE PAOLI LUCA giusta procura a margine;

– controricorrente –

e.contro

EQUITALIA NORD SPA COMUNE DI GENOVA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 911/2015 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 08/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi

principale e incidentale; udito per ricorrente incidentale

l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE che si riporta agli atti.

 

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1.La società’ semplice Pa. impugnava la cartella esattoriale relativa all’Ici per le annualità 1997-1999, assumendo che l’imposta riguardava un immobile destinato ad albergo in disuso e semi distrutto, circostanze preventivamente comunicate al Comune di Genova con raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Deduceva, in particolare, la nullità della notifica della cartella e l’illegittimità della stessa per l’omessa notifica degli atti prodromici.

La C.T.P. di Genova accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando la cessazione della materia del contendere – visto lo sgravio concesso dall’amministrazione comunale – per l’imposta dovuta per l’anno 1999.

La sentenza veniva gravata dalla società, insistendo sulla invalidità della notifica degli atti prodromici, di cui la cc). ncessionaria aveva prodotto solo le fotocopie disconosciute dalla ricorrente.

La C.T.R. della Liguria respingeva l’appello ed in parziale rettifica della prima sentenza riconosceva dovuto l’importo di Euro 278,84 per l’annualità 1999, confermando per il resto l’atto opposto.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la contribuente propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Il Comune di Genova resiste con memorie e con controricorso.

La concessionaria del Servizio per la Provincia di Genova, Equitalia Sestri s.p.a., già Equitalia Polis s.p.s., non ha svolto attività difensive.

La ricorrente replica con memorie difensive depositate in prossimità dell’udienza. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

2. Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente omesso di ordinare all’ufficio la produzione dell’originale delle relate di notifiche degli atti prodromici, pur avendo essa contestato la conformità delle fotocopie agli originali.

3. Con la seconda censura, si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR ritenuto la conformità delle fotocopie agli originali con motivazione apparente o apodittica, ricorrendo al principio giuridico della inferibilità delle presunzioni da altri elementi di prova, senza tuttavia indicare gli elementi presuntivi sulla scorta dei quali ha affermato la conformità delle copie agli originali.

4. Con la terza censura si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Per aver i giudici regionali fatto mal governo degli argomenti presuntivi, sulla base dei quali hanno ritenuto validamente effettuate le notifiche degli avvisi prodromici, affermando che l’indirizzo indicato sulle relate fosse sufficientemente completo, nonostanteòla sede legale dell’ente fosse ubicato in via Cu e non via .Cu.

La società ricorrente, inoltre, critica le motivazioni poste a fondamento della decisione ed, in particolare, nella parte in cui la CTR ha ravvisato che le sottoscrizioni apposte sulle relate erano identiche tra loro, che l’avviso del 1999 era stato regolarmente impugnato e che l’indirizzo indicato risultava corretto.

Deduce, infine, di non aver potuto impugnare gli atti prodromici, insistendo sulla circostanza che gli avvisi erano stati notificati ad un indirizzo diverso da quello della sede sociale.

5. Con l’ultimo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia sulla non debenza dell’imposta, sostenendo che se – come affermato dai giudici di appello – erano stati impugnatigli avvisi unitamente alla cartella, essi avrebbèro dovuto determinare il quantum della pretesa tributaria, così come avevano disposto per l’annualità 1999.

6.La prima censura è priva di pregio.

Sebbene l’ente ricorrente individui in rubrica – quale norma violata – il D.Lgs. n. 547 del 1992, art. 22, il quale dispone che “Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi”, vale a dire del ricorso e dell’attestazione di conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito, dalla lettura della sentenza impugnata e dall’esame congiunto dei motivi si evince che parte contribuente si duole dell’omesso ordine di deposito degli originali degli atti (relate di notifica degli atti prodromici) prodotti in fotocopia dalla controparte e da essa disconosciuti nel giudizio di merito.

Detta interpretazione trova conferma nelle memorie del primo ottobre 2020, nella parte in cui la società Palma s.a.s. deduce l’applicabilità dell’art. 22 cit. anche alle contestazioni delle fotocopie delle relate di notifiche degli atti prodromici, rispetto alle quali, a suo avviso, solo il deposito degli originali ‘le avrebbe consentito di proporre querela di falso.

La ricorrente, difatti, censura la sentenza impugnata per non avere il decidente ordinato l’esibizione degli originali, pur in presenza di contestazione della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica degli atti prodromici, di cui aveva altresì disconosciuto la sottoscrizione del consegnatario.

6.1 Nella specie, in mancanza della trascrizione della relata di notifica degli avvisi ovvero ò della indicazione della loro produzione nel giudizio di merito, nonchè del ricorso originario, gli unici elementi rilevanti sono desumibili dalla sentenza impugnata, dalla quale emerge che la società si era limitata, nei motivi aggiunti, come eccepito anche dal comune intimato, a dedurre che le relate di notifica non provavano la riferibilità agli avvisi di accertamento e che non era identificabile il consegnatario, disconoscendo, solo successivamente, in sede di appello, la conformità delle copie agli originali e la sottoscrizione del destinatario.

In merito all’eccezione di tardività del disconoscimento dedotto dall’ente locale, in mancanza di deroghe espresse previste dalla legge, vale osservare che il disconoscimento della fotocopia deve essere tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio (arg. ex Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21339 del 14/10/2011: “la copia fotostatica della procura ò alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell’art. 2719 c.c. -, nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione”).

Sennonchè, a fronte della tardiva eccezione, il comune non ha obiettato, in sede di gravame, l’intempestività del disconoscimento, assumendo soltanto che era onere della ricorrente proporre querela di falso. Al riguardo, giova precisare che l’eccezione di intempestività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità delle parti e che questa non risulta sollevata dall’amministrazione comunale nel giudizio di appello, con la conseguente possibile disamina della questione in oggetto (Cass. n. 18074/2019, in motiv.).

6.2 Tanto premesso, si è in proposito affermato (Cass. 13425/14; 4476/09 ed altre) che l’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento con riguardo alla contestazione non solo dell’autenticità del contenuto o della sottoscrizione della scrittura, ma anche della conformità della copia all’originale; in entrambi i casi deve osservarsi la procedura di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c..

In particolare, questa Corte ha specificato che “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che ò consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014; v. Cass. n. 7105 del 12/04/2016; n. 12730 del 21/06/2016; Cass. n. 23902/17 e Cass.n. 24323/18).

Fermo restando che il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, è fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conf6rmità anche “aliunde” (Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass. sez. 2, 20 febbraio 2018, n. 4053, per la quale il disconoscimento deve avvenire in modo formale e specifico; Cass. n. 23369/2017; Cass., 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., sez. 3, 25 febbraio 2009, n. 4476; Cass.,sez. 5, 18 giugno 2004, n. 11419), sempre che il disconoscimento formale avvenga attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale; dovendo essa essere (oltre che tempestiva) specifica, esplicita ed univoca, così da non lasciar margine alcuno di dubbio ed incertezza (Cass. 3474/08; 24456/11; 18042/14).

Questa Corte ha poi precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè mentre quest’ultimo, in. mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; non essendo il giudice vincolato all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 24456 del 2011; n. 12737/2018).

In definitiva, il giudice può ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c. (Cass. 14950/18; n. 311/2020); accertamento che i giudici di appello hanno disposto, nonostante l’assoluta genericità del disconoscimento della conformità delle copie agli originali, valorizzando l’iderìtità delle sottoscrizioni del ricevente in calce alle relate, nonchè la corrispondenza tra relate e i numeri identificativi degli avvisi, ed, infine, valutando, quale elemento presuntivo dell’avvenuta consegna degli atti impositivi, l’intervenuta impugnazione dell’avviso relativo all’annualità 1999.

La Commissione Tributaria regionale si è dunque espressa sulla efficacia rappresentativa della copia della notificazione della cartella di pagamento prodotta dall’Amministrazione in giudizio, manifestando il proprio convincimento fattuale, nel senso che la copia prodotta dal Comune è stata ritenuta sufficiente a fornire la prova della corretta notifica, e tale giudizio non è sindacabile in questa sede, trattandosi di accertamento di merito. In conclusione, deve quindi escludersi sia il vizio di motivazione sia quello di violazione o falsa applicazione delle norme e non vi è conseguentemente spazio per addivenire ad una diversa valutazione della fattispecie.

Il che impone la reiezione della seconda censura del ricorso concernente la nullità della sentenza, avendo, per converso, la CTR della Liguria ampiamente motivato la conformità delle copie agli originali, indicando gli elementi presuntivi sottesi alla decisione, nonchè della terza censura del ricorso.

6.3 Quanto all’ulteriore doglianza, sollevata nell’illustrazione del terzo mezzo, concernente l’affermata irrilevanza della erronea indicazione dell’indirizzo ove erano stati spediti gli atti impositivi, vale precisare che il giudicante ha rilevato che la notifica della cartella e degli atti prodromici era avvenuta presso la sede dell’ente e che le retate dei tre avvisi erano state sottoscritte da persona qualificatasi come addetta alla ricezione (contraddicendo la tesi della ricorrente non corroborata dal criterio della specificità del ricorso).

Ancora, a pagina 7 della sentenza, i giudici di appello hanno affermato che da un attento esame delle -relate, l’indirizzo ivi indicato reca il numero corretto della via e del civico senza indicazione di interno, seguito da c.a.p. e dal nome della città; di guisa che le censure proposte con il motivo in esame non appaiono confrontarsi con le risultanze della sentenza impugnata, il che impone il rigetto delle stesse, risultando del tutto irrilevante l’indicazione dell’interno del pìano, una volta che sia stata correttamente individuata la residenza attraverso l’indicazione della via e del numero civico(Cass. n. 2884/2005).

6.4 Sul punto, questa Corte, ha statuito che, se la notifica è effettuata ai sensi dell’art. 145 c.p.c. presso la sede legale ad un soggetto che si qualifica come “addetto alla sede”, si presume che quel soggetto abbia poi comunicato l’avvenuta ricezione. Infatti, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145 c.p.c., comma 1), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass., 20 novembre 2017, n. 27420). La consegna deve ritenersi – dunque – validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario.

Nel caso all’esame, peraltro, la ricorrente, asseriva che ” si era verificato che una persona anziana “non autorizzata” avesse ritirato gli atti, talvolta provvedendo alla consegna e talaltre trascurandola”, (si veda sentenza impugnata); il che imponeva a

carico della ricorrente l’onere di fornire la prova che la consegnataria non corrispondeva alla menzionata ” persona anziana( C.M.) ” ovvero che colei che aveva dichiarato di essere Ga. Ma. (la consegnataria) qualificatasi “addetta al ritiro”, non era tale (avendo la stessa contribuente affermato che invece la G. provvedeva al ritiro degli atti).

6.5 Non da ultimo, va precisato che nel caso in esame, non si verte su scritture private, ma sulla relata di notificazione che è atto pubblico (Cass.Civ., 6 giugno 2018, n. 14574; Cass.Civ., 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass.Civ., 23 luglio 2003, n. 11452).

Ebbene, l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige là querela di falso (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019, Rv. 653384. – 01; principio ribadito a partire da Sez. 1, Sentenza n. 4733 del 18/12/1957, Rv. 881910 – 01); tuttavia, la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall’onere. di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Sez. 3 -, Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018; n. 30318/2019 in motiv).

Sul punto, sovviene il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, sostituito dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, che riconosce al giudice tributario il potere di risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, ad eccezione delle questioni di cui al D.L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 (sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1557 del 6 febbraio 2002), così come modificato dal D Lgs n. 156/2015, il quale, a sua volta stabilisce che il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Dal combinato disposto delle norme menzionate si desume che era onere della ricorrente proporre querela di falso nella sede giurisdizionale competente, la quale ò avrebbe provveduto all’ordine di deposito degli originali alla presenza del pubblico ministero.

7.Manifestamente infondata è altresì l’ulteriore doglianza secondo cui l’Amministrazione non avrebbe provato il credito non producendo la cartella esattoriale e la CTR avrebbe dovuto riconoscere alla contribuente lo stesso sgravio disposto per l’annualità di imposta 1999.

Al riguardo, la sentenza dei giudici regionali, benchè.abbia correttamente respinto la censura, non risulta motivata alla stregua dei principi giuridici ribaditi da questa Corte. Vale premettere che nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione, sicchè, come desumibile dall’art. 384 c.p.c., comma 4, il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato perchè la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto (Cass. n. 20719/2018; Cass. n. 19567 del 04/08/2017; n. 13086/2015; Cass. n. 19618/2003; Cass. n. 6328/2008; n. 7050/1997).

Ebbene, questa Corte ha, a più riprese, affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, con la conseguenza che non è ammissibile l’impugnazione della cartella esattoriale riguardante pretese tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini (Sez. 5, n. 21082/2011; Cass. n. 13102/2017; n. 12759/2018); pertanto, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di aver ricevuto la notificazione degli atti prodromici e l’agente per la riscossione dia provaò della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di censure, concernenti la pretesa tributaria, non tempestivamente opposte, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.(Cass. 21533/17). Le uniche deduzioni che la parte avrebbe potuto sollevare dovevano attenere la cartella esattoriale che poteva essere impugnata – attesa la regolare notifica degli atti prodromici e la conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria – solo per vizi propri.

8. Il ricorso va conclusivamente respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio sostenute dall’amministrazione comunale gravano sulla società ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere in ordine al rapporto processuale con la Concessionaria del Servizio per la Provincia di Genova, Equitalia Sestri s.p.a., già Equitalia Polis s.p.s., già Gest Line s.p.a., in quanto la stessa non ha svolto attività difensive.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, ove dovuto.

PQM

La Corte:

-rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dal Comune di Genova che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presuppdsti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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