Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3227 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 10/02/2011), n.3227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA

16, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO PASQUALE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAZZARO ALDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/08/2009, r.g.n. 1213/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato RITA RASPANTI per delega ROMEO LUCIANA;

udito l’Avvocato LAZZARO ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1 agosto 2006, la Corte d’appello di Catania, riformando la statuizione di primo grado, ha dichiarato il diritto di N.S. alla costituzione della rendita per inabilita’ permanente del 47%. La Corte territoriale ha ritenuto provato che N., geometra dipendente del Comune di Linguaglossa, per oltre trent’anni aveva lavorato, per circa cinque ore il giorno, in un locale non areato e aperto al pubblico, insieme ad altro collega fumatore.

Il giudice di prime cure aveva escluso che vi fossero elementi sufficienti per ricondurre all’esposizione al fumo passivo durante l’attivita’ lavorativa le patologie polmonari riscontrate a N., e cio’ sul presupposto:

– dell’inapplicabilita’, al caso di specie, delle indicazioni contenute nel D.M. 27 aprile 2004 (recante la classificazione di ulteriori malattie professionali ex D.P.R. n. 1124 del 1965), in quanto emanate successivamente alla cessazione dell’attivita’ lavorativa del ricorrente (avvenuta il 1 aprile 2000);

– dell’insussistenza di una malattia professionale tabellata;

– della non inclusione delle patologie denunciate nel novero delle patologie tumorali normativamente individuate (sia pure successivamente al periodo in esame) come possibili conseguenze dell’esposizione continuativa al fumo passivo.

Il consulente tecnico nominato dai Giudici del gravame riteneva, invece, il lavoratore affetto da malattia professionale (“asma bronchiale intrinseco ed enfisema polmonare”), considerata l’anamnesi lavorativa e patologica prossima, i dati in letteratura, gli esami clinici e strumentali eseguiti che avevano evidenziato, attraverso l’esame radiografico del torace, una marcata iperdiafania compatibile con enfisema polmonare attribuibile, verosimilmente, all’esposizione protratta per diversi decenni al fumo passivo ed insorta gia’ nel settembre 1999. Incontestata la valutazione percentuale della riduzione della capacita’ di lavoro in misura pari al 24%, l’INAIL, in sede di gravame, censurava le conclusioni dell’ausiliare nominato dalla corte territoriale, sulla scorta della personale responsabilita’ dei lavoratori fumatori, in ambiente lavorativo in cui il fumo non derivava da attivita’ produttive, e del datore di lavoro, per non aver intrapreso adeguate iniziative impositive del divieto di fumo, ed opponeva, pertanto, il rilievo della maggiore incidenza sugli adulti, rispetto ai bambini, del rischio per malattie ischemiche, cardiache, ictus, cancro del polmone e nasale, per esposizione a fumo passivo, sulla base della relazione ministeriale relativa al Piano di applicazione del divieto di fumo nei locali chiusi e alla rassegna degli effetti del fumo passivo sulla salute.

4. La corte territoriale riconosceva la copertura assicurativa di un rischio ambientale e puntualizzava che:

– era documentalmente provato che fino al 4 maggio 1998 non vi era alcun divieto di fumo negli uffici del Comune, cio’ risultando dimostrato dall’ordinanza sindacale, in pari data, impositiva del divieto, adottata anche a seguito delle numerose rimostranze di N.;

– prendendo le mosse dalla relazione ministeriale invocata dall’INAIL, doveva affermarsi la ricomprensione del fumo passivo come possibile fattore di rischio per “esacerbazione asma in adulti”;

– non poteva escludersi l’esposizione a rischio in considerazione dell’esistenza di aperture nel locale ove il lavoratore era adibito, circostanza data per certa, benche’ non risultante agli atti di causa la (denuncia d’infortunio redatta dal segretario comunale del comune recante menzione di tale circostanza, ne’ prodotta dall’INAIL, pur all’uopo sollecitato;

– in assenza di prova circa l’esistenza di adeguati apparecchi di areazione e aspirazione forzata, l’esistenza di finestre non consentiva, comunque, di addivenire alla conclusione della salubrita’ ambientale del luogo di lavoro, anche in considerazione della rigidita’ del clima del comune ove il lavoratore prestava la sua attivita’, tale da non consentire, per la maggior parte dell’anno, lo svolgimento dell’attivita’ a “finestre aperte”.

5. La corte territoriale ha quindi condannato l’INAIL al pagamento della rendita riproporzionata in considerazione di una precedente rendita per infortunio al 23%, nella misura complessiva del 47% a decorrere dal mese di settembre del 1999.

6. Avverso detta sentenza l’INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre con unico motivo. Resiste con controricorso N., illustrato con memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Con l’unico motivo di ricorso l’INAIL denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3.

L’istituto prospetta una questione di diritto relativa alla corretta interpretazione, e applicazione, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 in ordine all’esatta delimitazione della categoria delle malattie professionali non tabellate, richiamando Corte Cost. n. 179 del 1988 (declaratoria di illegittimita’, per contrasto con l’art. 38 Cost., della disposizione sopra citata, nella parte in cui non prevede che l’assicurazione contro le malattie professionali nell’industria e’ obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche’ si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro). Ad avviso del ricorrente, l’opzione ermeneutica seguita dai Giudici di appello, di riconoscimento dell’indennizzabilita’ della patologia sul presupposto che, a seguito del citato arresto del Giudice delle leggi, possa essere qualificata come professionale qualsiasi malattia causata da qualunque rischio comunque connesso al lavoro, si pone in contrasto con altra opzione ermeneutica, a sostegno della quale viene richiamata la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. 6^, n. 1576/2009), secondo cui dopo la richiamata sentenza della Corte Costituzionale sono tutelabili come malattie professionali non tabellate anche patologie diverse da quelle elencate nelle apposite tabelle, ma sempre che esse siano causate dal rischio specifico di una delle lavorazioni indicate nel D.P.R. n. 1124 cit., art. 1 L’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “E’ conforme a corretta interpretazione ed applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 la sentenza con la quale sia stata riconosciuta la natura professionale della broncopatia perche’ causata dall’esposizione al fumo passivo in ambiente di lavoro, considerato che si tratta di rischio connesso al lavoro, ma che non si configura come rischio specifico della lavorazione in ragione della quale il lavoratore e’ tutelabile ai sensi del citato D.P.R.?” 8. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di novita’ del motivo di ricorso, sollevata dall’intimato, sotto il profilo della novita’ della deduzione in sede di legittimita’. Non si tratta, invero, della prospettazione di una questione fondata su elementi fattuali nuovi, ma di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e basati sugli stessi elementi di fatto dedotti nelle precedenti fasi, come tali proponibili, anche per la prima volta, in sede di legittimita’ (v.

Cass. 10192/2007, Cass. 20005/2005, Cass. 9812/2002, Cass. 3881/2000). Ne consegue che l’unico motivo di ricorso e’ scrutinabile, nel merito, non prospettando una questione nuova.

9. Osserva il Collegio che la Corte territoriale, non essendo contestato trattarsi di attivita’ lavorativa assicurata, si e’ uniformata agli approdi ermeneutici di legittimita’ secondo cui: a) la tutela antinfortunistica del lavoratore si estende alle ipotesi di c.d. rischio specifico improprio, definito come quello che, pur non insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attivita’ strettamente connesse con la prestazione stessa (cfr., ex multis, Cass. 131/1990 in tema di pause fisiologiche; ex multis, Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass. 1944/2002, Cass. 6894/2002, Cass. 5841/2002, Cass. 7633/2004, Cass. 5354/2002, Cass. 16417/2005, Cass. 10317/2006, Cass. 27829/2009 in tema di atti di locomozione interna;

ed ancora Cass. 3765/2004 in tema di attivita’ prodromica e strumentale all’attivita’ lavorativa); b) la nozione di rischio ambientale comporta che e’ tutelato il lavoro in se’ e per se’ considerato e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosita’ data dall’ambiente di lavoro (a partire da Cass. SU 3476/94); c) i fattori di rischio per le malattie non tabellate comprendono anche quelle situazioni di dannosita’ che, seppure ricorrenti anche per attivita’ non lavorative, costituiscono pero’ un rischio specifico per l’assicurato (v. Cass. 14565/99).

10. Il ricorrente non offre, al riguardo, pregnanti e nuovi argomenti che possano indurre questa Corte a discostarsi dal proprio orientamento.

11. Il riconoscimento da parte dei Giudici del gravame della malattia professionale non tabellata postulava, inoltre, censure specifiche, in sede di legittimita’, in ordine alla prova della derivazione della malattia da causa di lavoro e alla relativa valutazione, in termini di ragionevole certezza e di “elevato grado di probabilita’”, dell’origine professionale (ex multis, Cass. 18270/2010, Cass. 14308/2006, Cass. n. 12559/2006, Cass. 11128/2004).

12. Invero, nel caso di malattia professionale non tabellata, come del resto per la malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilita’ dell’origine professionale, questa puo’ essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilita’. A tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresi’ valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni utile iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi (nuove indagini o richiesta di chiarimenti al consulente tecnico ecc.) in relazione all’entita’ ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, ed anche considerando che la natura professionale della malattia puo’ essere desunta, con elevato grado di probabilita’, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (ex multis, Cass. 11128/2004; Cass. 5352/2002).

13. Inoltre, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’ausiliare nominato dal Giudice puo’ giungere al giudizio di ragionevole probabilita’ anche in base alla compatibilita’ della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l’assenza di altri fattori extra – professionali, utilizzando, a tale scopo, congiuntamente anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilita’. Per questa via probabilistica il dato epidemiologico, che di per se’ attiene ad una diversa finalita’, puo’ assumere un significato causale, tant’e’ che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice del merito, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, e’ denunciabile per Cassazione (vedine, per tutte, Cass. 206(55/2005, Cass. 8073/2004).

14. A tali principi si e’ uniformata la Corte territoriale che ha espressamente fatto proprie le conclusioni cui il consulente pneumologo e’ pervenuto sulla base dell’anamnesi lavorativa e patologica e alla stregua dei piu’ recenti studi epidemiologici che hanno confermato la stretta correlazione tra l’esposizione al fumo passivo e i sintomi respiratori cronici (in particolare, gli studi di Robbins, Leuenberger, Allan & Hambrurys. Inoltre, la Corte ha ritenuto documentalmente provato che negli uffici comunali ove il lavoratore svolgeva la prestazione non vigeva alcun di divieto di fumo, e cio’ per decenni e fino al 4 maggio 1998 allorche’, con ordinanza in pari data, veniva dettato il divieto di fumo negli uffici comunali di Linguaglossa. Ed ancora, la Corte territoriale, in difetto di prova in ordine all’esistenza di adeguati apparecchi di areazione e aspirazione forzata, ha escluso che la presenza di finestre nel locale ove N. lavorava (circostanza incontroversa) consentisse comunque di pervenire ad un giudizio di salubrita’ ambientale, rimarcando tale valutazione sulla base del rilievo secondo cui la rigidita’ del clima della localita’ ove si trovavano gli uffici del comune di Linaguaglossa e ove il lavoratore prestava la sua attivita’, non consentisse lo svolgimento della prestazione lavorativa a finestre aperte.

15. L’INAIL non ha censurato ne’ l’accertamento in fatto sul quale si fonda la sentenza impugnata, ne’ l’adesione prestata dalla corte territoriale al parere espresso dall’ausiliare tecnico nominato in sede di gravame, ne’, specificamente e adeguatamente, il nesso eziologico tra la malattia professionale non tabellata e l’esposizione del lavoratore, per diversi decenni, a fumo passivo in ambiente lavorativo aperto al pubblico ove non vigeva divieto di fumo (per diversi decenni e fino ai primi giorni del mese di maggio del 1998).

16. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso. Ogni altra questione, in particolare l’estensione del thema disputandum a profili concernenti la ricorrenza, nella specie, di una malattia professionale tabellata, rimane assorbita.

17. Tenuto conto della peculiarita’ della fattispecie sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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