Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3227 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3227 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 7361-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA,

elettivamente

VIALE EUROPA 190,

presso

l’avvocato ANNA TERESA LAURORA, dell’AREA LEGALE
TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDREA AMBROZ, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2017
4639

contro

DEL VESCOVO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 09/02/2018

difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 770/2013 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 02/10/2013 R.G.N. 169/2013;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RG. 7361/2014

RILEVATO

che, con la sentenza n. 770/2013, la Corte di appello di Ancona ha
confermato la pronuncia emessa il 3.10.2012 dal Tribunale della stessa
città, con cui, in accoglimento della domanda proposta da Giuseppe
Del Vescovo nei confronti di Poste Italiane spa, era stata dichiarata la
nullità della clausola di durata apposta al contratto intercorso tra le
parti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001, dal 2.4.2007

al 31.7.2007, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dal 2.4.2007 e, per l’effetto, era stata
dichiarata la società tenuta al pagamento, in favore dell’originario
ricorrente, di una indennità pari a 9 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, oltre accessori;

che avverso tale decisione Poste Italiane spa ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi;

che Giuseppe Del Vescovo ha resistito con controricorso illustrato con
memoria;

che

il P.G. ha formulato richieste scritte concludendo per

l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 comma 1 bis in relazione all’art. 3 D.Igs n.
368/2001 nonché l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (oggetto di discussione ex art.
360 n. 3 e n. 5 cpc): in particolare la presunta irrilevanza della
questione, sulla comunicazione alle 00.SS e l’assolvimento dell’onere
probatorio a mezzo comunicazione “mail”, che la Corte territoriale
aveva ritenuto assorbita dalla mancata dimostrazione del rispetto della
clausola di contingentamento; 2) la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 comma 1 bis del D.Igs n. 368/2001, in relazione all’art. 6
comma 1 D.Igs n. 61/2000, nonché l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la
controversia (oggetto di discussione ex art. 360 n. 3 e n. 5 cpc): in
particolare sul criterio di calcolo dell’organico aziendale all’1.1.2007

IL
i

erroneamente calcolato dai giudici di merito avendo riguardo al
disposto di cui all’art. 6 del D.Igs n. 61 del 2000 e non al criterio cd.
“per teste”; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 n. 5 cpc e
art. 2697 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per avere
erroneamente ritenuto la Corte territoriale che la società non avesse
assolto all’onere probatorio, su di essa gravante, circa il rispetto della
clausola di contingentamento pur essendo stata prodotta idonea prova
documentale confermata oralmente dalla teste Checchi Valeria;

che la censura, relativa al criterio di computo dell’organico aziendale,
calcolato ‘dai giudici di secondo grado avendo riguardo al disposto di
cui all’art. 6 del D.Igs n. 61/2000 e non al criterio cd.

“per teste”, è

fondata: invero, la disposizione di cui all’art. 6 citato ha finalità di
ordine generale e concerne la consistenza dell’occupazione aziendale
come metro della forza economica dell’azienda dipendente dalla
quantità di lavoro svolto dal personale occupato, mentre la norma sul
contingentamento dei contratti a tempo determinato non oltre la
percentuale del 15% dell’organico aziendale, riferito al 1° gennaio
dell’anno in cui le assunzioni si riferiscono (art. 2 comma 1 bis D.Igs n.
368/2001), è specifica ed è riferita alla sola ratio di limitazione del
potere di assunzione a termine che costituisce pur sempre
un’eccezione rispetto alla regola del lavoro subordinato a tempo
indeterminato;

che tra le due norme non si pone un problema di abrogazione tacita
per incompatibilità non ricorrendo tra le stesse una contraddizione tale
da rendere impossibile la loro contemporanea coesistenza, proprio in
considerazione della differente ratio cui sono ispirate e del differente
ambito applicativo cui sono destinate ad operare;

che avvalora, altresì, l’adozione del criterio cd. “per teste” l’uso nella
disposizione di cui all’art. 2 citato del termine

“assunzioni” che si

riferisce evidentemente ad un criterio numerico e non a quello di forza
economica connessa alla attività lavorativa espletata;

che ciò implica, come conseguenza, necessariamente un raffronto su
base omogenea con l’organico aziendale mentre un eventuale doppio
criterio (il primo sulla base del principio del full-time equivalent per

che è dirimente l’esame preliminare del secondo motivo del ricorso;

determinare l’organico ed il secondo “per teste”) porterebbe ad una
comparazione dei fattori di riferimento irrazionale e non coerente con
la formulazione letterale della norma;

che, pertanto, restando assorbita la trattazione del primo e del terzo
motivo, la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo
accolto per un nuovo riesame dalla fattispecie, con l’osservanza dei
principi di diritto sopra evidenziati e con la valutazione anche dei punti
non esaminati, da parte del giudice di rinvio -che si individua nella

delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il
terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte di appello di Bologna cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 22 novembre 2017.

Corte di appello di Bologna- che provvederà anche alla determinazione

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