Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3227 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 22310/13) proposto da:

M.M.E., (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avv. Raffaella Romeo, giusta procura a margine del ricorso ed

elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone n. 9, presso lo

studio dell’avv. Michele Rinaldi;

– ricorrente –

contro

B.M.L., (c.f.: (OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 240/2013 della Corte di Appello di Reggio

Calabria, deliberata il 20 giugno 2013; depositata il 20 giugno

2013; non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito l’Avv. Raffaella Romeo per la parte ricorrente;

sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., chiedendo la

condanna al pagamento di somma per responsabilità processuale

aggravata e statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M.L. citò innanzi al Tribunale di Reggio Calabria M.M.E. chiedendo che fosse condannata: a rimuovere un cancello arbitrariamente innestato nel muro di proprietà; a demolire il muro costruito in appoggio a quello proprio, senza realizzare il c.d. giunto tecnico, necessario in caso di edifici costruiti in zona sismica; a rimuovere la malta a congiunzione dei due muri, sostituendo altresì le tegole danneggiate; la M. contrastò la fondatezza di tali domande; eccepì l’acquisto per usucapione del diritto di mantenere il cancello; in via riconvenzionale chiese: la rimozione di una tettoia posta a distanza non legale dal confine; la realizzazione di opere idonee ad impedire alla vicina l’affaccio sul proprio fondo; la rimozione del tetto in amianto dell’attrice.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 1588/2012, accolse le domande della B. riguardo alla rimozione del cancello; alla demolizione del muro costruito in aderenza; alla rimozione della malta ed alla sostituzione delle tegole, condannando altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite.

La M. propose impugnazione con atto notificato il 21 dicembre 2012 sulla base di quattro rilievi, di cui i primi tre furono dichiarati inammissibili per inosservanza dei criteri di redazione portati dall’art. 342 c.p.c. nella formulazione assunta a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito nella L. n. 134 del 2012; il quarto fu rigettato nel merito.

Detta soccombente ha proposto ricorso sulla base di due motivi; la B. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 342 bis (in realtà: dell’art. 342 c.p.c. come novellato dal D.L. n. 83 del 2012) sul presupposto che la Corte di Appello avrebbe male interpretato i confini applicativi di detta norma; sostiene al riguardo parte ricorrente che la suddivisione in distinti motivi – che appunto erano stati ritenuti contenere critiche aspecifiche alla gravata decisione – non era in fatto riscontrabile nel gravame e che era stata frutto di una interpretazione del giudice dell’impugnazione, così che non sarebbe stato logico nè rispondente alla interna articolazione del gravame ritenere inammissibile il primo “motivo” (attinente: alla contestazione dell’epoca di collocazione del cancello di ferro in sostituzione di precedente cancello di legno; alla non valutata inerzia della B. all’innesto del cancello sul proprio muro, già realizzato al momento del suo acquisto ((OMISSIS)); all’assenza di pregiudizi per la predetta B. derivanti dalla sostituzione del cancello; al valore da attribuire alla testimonianza di M.M., madre della ricorrente e zia della convenuta, che avrebbe deposto evidenziando il sollecito fatto alla ricorrente stessa dalla cugina di eliminare il vecchio cancello) ed infondato il quarto (relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto del diritto di apporre e mantenere in loco il cancello, senza l’effettuazione di prova per testi, diretta a dimostrare la presenza del manufatto sin dal 1981).

p. 1.a – Sottolinea inoltre la ricorrente che aveva, nell’atto dì appello, messo in evidenza la contraddittorietà ed illogicità in cui era incorso il giudice di primo grado che, dapprima aveva respinto una prova per testi diretta a dimostrare che essa deducente aveva posto un muro a ridosso della proprietà B., in quanto aveva giudicato non controversa la circostanza di fatto, ma poi nella sentenza aveva ritenuto non provato il possesso ad usucapionem.

p. 2 – Con il secondo motivo viene nuovamente denunciata la violazione o la falsa applicazione dell’art. 342 (bis) c.p.c. laddove, a seguito dell’esame del secondo motivo di appello, la Corte di Appello lo avrebbe ritenuto inammissibile in quanto concretizzantesi in generiche doglianze avverso la consulenza tecnica; sostiene per contro di aver analiticamente esposto le proprie critiche all’elaborato ed alla sentenza del primo giudice che ad esso aveva integralmente fatto rinvio ribadendo, nell’atto di appello, l’inapplicabilità della normativa antisismica per non aver perduto, il muro costruito in aderenza, la sua caratteristica di delimitazione della proprietà.

p. 3 I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto soffrono del medesimo vizio di inammissibilità.

p. 3.a – Invero manca in detti mezzi l’esposizione del contenuto della consulenza tecnica e delle prove per testi che si intendevano sottoporre al primo giudice; manca altresì l’esposizione del contenuto della sentenza di primo grado, necessario a delibare la ritenuta supina acquiescenza da parte del tribunale alle conclusioni dell’ausiliare; manca soprattutto una riproduzione dell’appello che costituisce l’ineliminabile parametro di riferimento al fine di sindacare se in esso fosse ravvisabile la dedotta aspecificità.

p. 3.b – Alla luce di tali considerazioni neppure è verificabile se ed in qual misura fossero contenute nell’appello le argomentazioni svolte nel secondo motivo di ricorso, in merito alla caratteristica del muro costruito in aderenza e considerato di fabbrica e non invece “di cinta” e, come tale, esonerato dall’obbligo di interporre il c.d. giunto tecnico alla frontistante costruzione, atteso che la Corte di Appello, nel dichiarare inammissibile tale motivo, evidenziò che il Tribunale aveva fondato la propria decisione in merito sull’elaborato del CTU e che l’appellante si era limitata a formulare generiche doglianze alle conclusioni dell’ausiliare, neppure considerando che il giudice di primo grado aveva supportato la propria decisione sul punto anche con altre considerazioni.

p. 4 Stante la mancanza di difese della parte intimata non va disposta alcuna regolazione delle spese del presente giudizio; non può accedersi alla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, come richiesto dal P.G., in quanto non si ravvisano i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, ratione temporis applicabile, posto che a tal fine occorre che il ricorso per cassazione sia non soltanto erroneo in diritto, ma evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali. Sussistono però i presupposti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per porre a carico della parte ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per porre a carico della parte ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’ari 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda della Corte di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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