Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32268 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

OBEROSLER Cav. P. S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n.91

presso lo studio dell’Avv. Claudio Lucisano che la rappresenta e

difende, anche disgiuntamente, con gli Avv.ti Tiziano Lucchese e

Raffaello Lupi per procura a margine del controricorso.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 61/2/10 della Commissione

tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 2 novembre

2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 giugno 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Oberosler Cav. P. s.p.a. di avviso di accertamento relativo a Irap, Ires e sanzioni Iva dell’anno 2004, la Commissione di 2 grado di Bolzano, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e in accoglimento dell’appello incidentale della Società, con la sentenza indicata in epigrafe riformava la decisione di primo grado, annullando integralmente l’atto impositivo;

in particolare, e per quello che ancora rileva in questa sede, la Commissione regionale, dato atto che in corso di causa l’Ufficio aveva abbandonato il rilievo in materia di IVA, riteneva deducibili (tranne che per la ripresa di Euro 417,54) i costi sostenuti per spese di viaggio e rilevava come la Società avesse ben applicato, sussistendone tutte le condizioni, la norma di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 4, lett. d, deducendo la minusvalenza subita per effetto della svalutazione della partecipazione detenuta nella Cos.Tre s.r.l. e costituita dall’accantonamento al Fondo svalutazione partecipazioni operato nel 2003;

avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle entrate;

resiste con controricorso la Società;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art.380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. l bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, ha depositato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101 e della norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 4, lett. d), laddove la C.T.R. ne aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni, mentre nell’anno 2003 il valore contabile della partecipazione era pari a zero onde non poteva essere operata la svalutazione, non potendosi equiparare a questa l’accantonamento al fondo rischi “svalutazione partecipazioni”;

1.1 il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, emanato in base alla delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale di cui alla L. Delega 7 aprile 2003, n. 80, art. 4, (di seguito L. delega), ha dato attuazione ad una parte consistente del processo di revisione dell’imposizione diretta, con riferimento ai redditi prodotti dalle società ed enti ad esse assimilati, ed ha radicalmente mutato l’assetto impositivo che opera in relazione alle plusvalenze e alle minusvalenze delle partecipazioni societarie;

in particolare, nell’ambito del reddito di impresa è stato introdotto un nuovo regime di esenzione delle predette plusvalenze (c.d. participation exemption), ai sensi del quale, se sussistono i requisiti di cui all’art 87, comma 1, TUIR, le plusvalenze realizzate sulle partecipazioni risultano esenti da imposizione (in tutto o limitatamente al 60 per cento della plusvalenza realizzata, a seconda delle caratteristiche soggettive del cedente) e, simmetricamente le minusvalenze risultano indeducibili;

in parallelo con tale esenzione la riforma ha coerentemente previsto la indeducibilità delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni cui è applicabile la participation exemption, nonchè un regime di indeducibilità per tutte le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni;

per tenere conto dell’impatto delle novità costituite dall’irrilevanza delle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni, nel decreto, art. 4, comma 1, sono state inserite alcune norme transitorie, che influenzeranno il regime della participation exemption per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003;

in particolare il D.Lgs. cit., art. 4, intitolato disp. trans. ed entrata in vigore, nel prevedere l’entrata in vigore dello stesso decreto il 1 gennaio 2004 ha alla lett. c) previsto che, tuttavia, non rientrano nell’esenzione di cui all’art. 87 ed al testo unico delle imposte sui redditi, art. 58,.. le plusvalenze relative alle azioni e alle quote realizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 203 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente e corrispondentemente alla lett. d) le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo in corso al 31.12.2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;

Il presupposto di applicazione della norma transitoria è dato (come chiarito anche nella prassi) dall’effettuazione, nei due periodi di imposta antecedenti alla riforma, di una svalutazione risultata indeducibile fiscalmente senza che rilevino le specifiche ragioni per le quali la svalutazione non ha potuto essere dedotta;

così ricostruito il quadro normativo rilevante, va ricordato, in fatto (come emergente pacificamente in atti) che la Società ha operato in data 8.7.2004 la svalutazione per Euro 594.574 del valore della partecipazione in Cos.tre s.r.l. mediante utilizzo del fondo svalutazione partecipazioni di pari importo costituito nell’anno precedente;

ciò posto, deve ritenersi che la svalutazione cosè effettuata è indeducibile sia perchè avvenuta nella vigenza della nuova normativa sia perchè non è applicabile l’invocata norma transitoria sopra citata per più ragioni;

infatti, la deducibilità della svalutazione realizzata nel biennio successivo all’entrata in vigore della nuova normativa (anni di imposta 2004/2005) è subordinata al fatto che la medesima svalutazione sia stata effettuata e ripresa a tassazione nel biennio precedente all’entrata in vigore della nuova norma (anni 2003 e 2002);

nel caso in esame, invece, la Società nell’anno 2003 non ha effettuato la svalutazione della partecipazione per la somma di Euro 594.754, sia perchè era già avvenuta una integrale svalutazione del valore della quota da Euro 51.500 a Euro zero (svalutazione che, correttamente, l’Agenzia delle entrate considera deducibile in sede di realizzo della svalutazione nel 2004) sia perchè la Società, non potendo svalutare ulteriormente la partecipazione ha effettuato una diversa operazione rappresentata dalla costituzione di un fondo rischi svalutazione di Euro 594.754 che è operazione ontologicamente diversa dalla svalutazione effettiva (effettuata solo nel successivo 2004 attraverso l’utilizzazione del fondo in vigenza del regime di indeducibiità delle minusvalenze e in assenza delle condizioni di applicabilità della norma transitoria di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 4, lett. d);

la sentenza impugnata, pertanto, non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento onde su tale capo, in accoglimento del motivo di ricorso, va cassata;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, e art. 2967 c.c., laddove il Giudice di merito aveva ritenuto deducibili i costi sostenuti per spese di viaggio senza che la Società, sulla quale gravava il relativo onere, ne avesse fornito idonea prova documentale dell’inerenza;

2.1 la censura è infondata emergendo dal tenore testuale della sentenza che il Giudice di appello ha congruamente motivato la sua decisione, non incorrendo nella dedotta violazione di legge, laddove ha, con accertamento in fatto non attinto dal ricorso, ritenuto la inerenza dei costi sulla base della documentazione prodotta;

3. in conclusione, in accoglimento del solo primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai principi esposti, e al regolamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;

cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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