Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32267 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25863/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Di Viesto spa assistito dall’avv. Salvatore Marotta e domicilio

eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Campanelli, in Roma, alla

via Dardanelli n. 37;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Piemonte, Sez. 38, n. 58/38/2011, depositata in data 27/09/2011 e

non notificata.

Viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del sostituto

Procuratore Generale Federico Sorrentino che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che trattasi di imposte dirette – ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale;

che, nello specifico, trattasi di tassazione agevolata sui prestiti obbligazionari emessi dalla soc. contribuente per il 1996-2006 e per il 2001-2011, quest’ultimo poi ripagato in anticipo e chiuso nel 2008;

che la norma di riferimento è pacificamente riconosciuta nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, (errato il riferimento al n. 602 del 1973, operato ogni tanto da entrambi i patroni) ove consente l’aliquota agevolata del 12,50% anzichè al 30% (o del 27% ratione temporis per la seconda emissione) qualora, rispettivamente, “il tasso di rendimento effettivo non sia superiore” al tasso ufficiale di sconto + tre punti, per l’emissione 1996 e al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2/3 per l’emissione 2001;

che la società ha disciplinato l’emissione secondo questi parametri, ma ha previsto la cedola semestrale, sicchè l’Ufficio ha adeguato il rendimento “effettivo”, che in tal modo ha sfondato il limite di agevolazione, donde il recupero a tassazione per l’applicazione non dovuta dell’aliquota agevolata, qui alla cognizione per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;

che, parimenti giova ricordare come non è qui causa per la ripresa a tassazione, nè per le sanzioni sulle altre annualità;

che la società emittente ha spiccato ricorso, ma la CTP ha disposto in modo favorevole all’Ufficio;

che la società ha quindi interposto appello e la pronuncia della CTR è risultata favorevole al contribuente, ritenendo che la cedola semestrale o annuale non faccia differenza e resti neutra sotto il profilo fiscale;

che insorge l’Ufficio, affidandosi a due motivi di ricorso;

che ha replicato con puntuale controricorso la società emittente;

che in prossimità dell’udienza sono pervenute memorie della contribuente (fuori termine).

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di lamenta violazione e falsa interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, come vigente all’epoca dei fatti, ove parla di rendimento “effettivo” e non nominale;

che, nel concreto, si lamenta aver ritenuto equivalenti – al fine del rendimento effettivo – la liquidazione semestrale o annuale del premio obbligazionario;

che, in effetti, uno stacco cedole semestrale consente un margine di resa leggermente maggiore, peraltro tale da superare il limite di legge per l’agevolazione, come da calcoli proposti dal patrono erariale;

che il motivo è fondato e merita accoglimento, in quanto il dato letterale è specifico, parlando di rendimento “effettivo” in ragione di anno;

che, con il secondo motivo, si lamenta insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, più in particolare, l’Avvocatura erariale contesta alla sentenza gravata di non aver motivato sull’irrilevanza della cedola semestrale, piuttosto che annuale;

che, da un’attenta lettura della sentenza gravata, emerge come la CTR sia carente sul punto, così come la difesa del contribuente che addirittura riconosce un vantaggio dello 0,0013%, pari a Euro duemilacinquecento – sulla significativa cifra di Euro unmilioneottocentomila – (vedasi p. 5, in fondo, del controricorso);

che il motivo è fondato e merita accoglimento;

che, in effetti, occorreva confutare matematicamente il vantaggio, senza riferirsi a generici criteri di utilità e concreta possibilità di reimpiego;

che il motivo è quindi fondato e merita accoglimento;

che in definitiva, il ricorso è fondato e la sentenza merita di essere cassata con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Piemonte, in diversa composizione, cui demanda anche la definizione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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