Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32265 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19208/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

So.S. EDIL. spa assistita dagli avvocati Guglielmo Barone e Carlo

Cermignani con domicilio eletto presso il secondo in Roma, alla

piazza A. Capponi, n. 16 scala b, int. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sez. 17, n 12/17/2012,

depositata in data 23/01/2012 e non notificata.

Viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del sostituto

Procuratore Generale Federico Sorrentino che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani;

Fatto

RILEVATO

che trattasi di impresa edile accertata in base agli studi di settore per mancata congruenza di due anni su tre, con recupero a tassazione pari a Euro 291.075,00 per l’anno di imposta 2004, quale differenza fra il dichiarato e la maggior somma presuntivamente accertata;

che, attivato l’obbligatorio confronto procedimentale e vagliate le giustificazioni offerte dall’impresa, queste venivano respinte;

che insorgeva quindi la contribuente, trovando parziale accogliento dalla CTP ove si dava credito alle prove circa la partecipazione a numerose gare per commesse pubbliche, vedendosene aggiudicate assai poche, rispetto gli anni precedenti;

che le giustificazioni del privato imprenditore trovavano più ampio riscontro nel giudizio avanti la CTR;

che ricorre l’Avvocatura Generale dello Stato affidandosi a due motivi di gravame;

che replica con puntuale controricorso parte contribuente; che la difesa erariale ha depositato altresì memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di lamenta insufficiente motivazione su di un punto controverso e decisivo in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, nel particolare, la difesa erariale lamenta non vi sarebbe stata motivazione circa la pretesa non motivazione dell’atto impositivo, di cui ripropone la lettura, per cui – in altri termini -. Il giudice di secondo grado non avrebbe sufficientemente spiegato come mai l’atto impositivo originario fosse stato ritenuto carente di motivazione;

che il motivo è infondato e va disatteso;

che, nel particolare, esaminando la sentenza gravata si evince come il 2, 3, 4 e 5 capoverso di pag. 3 denotino motivazione sul punto della valenza e dei limiti probatori degli studi di settore, con apprezzamento motivo che non travalica i limiti di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, solo entro i quali è ammesso l’intervento di questa Corte e che, nel caso in esame, non può essere chiamata a sostituirsi al giudice di merito;

che il motivo è quindi infondato e va disatteso;

che, con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 per omessa petizione in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, si contesta la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto non ci sarebbe stato esito sul ricorso incidentale dell’Ufficio in appello alla sentenza di primo grado, ove ha ridotto l’ammontare da recuperare a tassazione, in accoglimento di alcune giustificazioni offerte dal privato;

che, non di meno, l’ultimo capoverso di pag. 3 della sentenza resa dalla CTR, invece, prende posizione sull’incidentale, respingendolo. Nè si può dire che sia pronuncia immotivata (cosa peraltro non sollevata dall’Avvocatura), in quanto l’incidentale è speculare al principale avversario nella parziale soccombenza reciproca: la motivazione dell’uno è a contrariis quella dell’altro;

che, in definitiva, il ricorso è infondato, le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro cinquemila, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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