Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32265 del 13/12/2018
Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19208/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
So.S. EDIL. spa assistita dagli avvocati Guglielmo Barone e Carlo
Cermignani con domicilio eletto presso il secondo in Roma, alla
piazza A. Capponi, n. 16 scala b, int. 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sez. 17, n 12/17/2012,
depositata in data 23/01/2012 e non notificata.
Viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del sostituto
Procuratore Generale Federico Sorrentino che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno
2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani;
Fatto
RILEVATO
che trattasi di impresa edile accertata in base agli studi di settore per mancata congruenza di due anni su tre, con recupero a tassazione pari a Euro 291.075,00 per l’anno di imposta 2004, quale differenza fra il dichiarato e la maggior somma presuntivamente accertata;
che, attivato l’obbligatorio confronto procedimentale e vagliate le giustificazioni offerte dall’impresa, queste venivano respinte;
che insorgeva quindi la contribuente, trovando parziale accogliento dalla CTP ove si dava credito alle prove circa la partecipazione a numerose gare per commesse pubbliche, vedendosene aggiudicate assai poche, rispetto gli anni precedenti;
che le giustificazioni del privato imprenditore trovavano più ampio riscontro nel giudizio avanti la CTR;
che ricorre l’Avvocatura Generale dello Stato affidandosi a due motivi di gravame;
che replica con puntuale controricorso parte contribuente; che la difesa erariale ha depositato altresì memoria in prossimità dell’udienza.
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo di lamenta insufficiente motivazione su di un punto controverso e decisivo in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
che, nel particolare, la difesa erariale lamenta non vi sarebbe stata motivazione circa la pretesa non motivazione dell’atto impositivo, di cui ripropone la lettura, per cui – in altri termini -. Il giudice di secondo grado non avrebbe sufficientemente spiegato come mai l’atto impositivo originario fosse stato ritenuto carente di motivazione;
che il motivo è infondato e va disatteso;
che, nel particolare, esaminando la sentenza gravata si evince come il 2, 3, 4 e 5 capoverso di pag. 3 denotino motivazione sul punto della valenza e dei limiti probatori degli studi di settore, con apprezzamento motivo che non travalica i limiti di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, solo entro i quali è ammesso l’intervento di questa Corte e che, nel caso in esame, non può essere chiamata a sostituirsi al giudice di merito;
che il motivo è quindi infondato e va disatteso;
che, con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 per omessa petizione in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
che, nella sostanza, si contesta la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto non ci sarebbe stato esito sul ricorso incidentale dell’Ufficio in appello alla sentenza di primo grado, ove ha ridotto l’ammontare da recuperare a tassazione, in accoglimento di alcune giustificazioni offerte dal privato;
che, non di meno, l’ultimo capoverso di pag. 3 della sentenza resa dalla CTR, invece, prende posizione sull’incidentale, respingendolo. Nè si può dire che sia pronuncia immotivata (cosa peraltro non sollevata dall’Avvocatura), in quanto l’incidentale è speculare al principale avversario nella parziale soccombenza reciproca: la motivazione dell’uno è a contrariis quella dell’altro;
che, in definitiva, il ricorso è infondato, le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro cinquemila, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018