Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32265 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30279/2014 proposto da:

ASP DI CALTANISSETTA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 191, presso

lo studio dell’avvocato LUCA FRANCANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMELO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

M.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO SCIORTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 490/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 18/12/2013 R.G.N. 320/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Caltanissetta, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha condannato la Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta al pagamento in favore di M.A. della somma di Euro 8.155,41 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per il numero di assistiti in carico nel periodo in cui alla ricorrente erano stati assegnati i pazienti già propri di altro medico pediatra convenzionato da essa sostituito;

la Corte territoriale riteneva che l’incarico era da inquadrare nell’ambito di quanto previsto dall’art. 37 del pertinente Accordo Collettivo Nazionale, in quanto inerente appunto al conferimento di incarico temporaneo in concomitanza con il verificarsi di una carenza nell’assistenza pediatrica; avendo la ASP disatteso l’istanza di accesso agli atti avanzata dalla M. in via stragiudiziale al fine di appurare il numero esatto di pazienti ad essa così affidati, la Corte territoriale aveva disposto c.t.u. contabile al fine di svolgere gli accertamenti e le quantificazioni necessarie, i cui esiti avevano portato alla determinazione di cui alla citata sentenza di condanna;

avverso tale pronuncia della Corte nissena la ASP ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, per illustrati da memoria e resistiti da controricorso della M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente assume, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c., nonchè dell’art. 90 disp. att. c.p.c., per avere il c.t.u. utilizzato documenti, attinenti al numero di pazienti avuti di tempo in tempo in carico alla M., che le parti mai avevano prodotto in giudizio;

il secondo motivo afferma invece la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3), art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale sollevato la parte, attraverso le acquisizioni officiose di cui sopra, dall’onere a suo carico di dimostrare quanto utile alle proprie tesi di causa.

1.1. i due motivi, tra loro interconnessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;

la Corte territoriale, a fronte dell’allegazione da parte della ricorrente della percezione di corrispettivi economici inferiori rispetto al numero di pazienti che aveva in carico il medico sostituito e dell’avere la M. presentato invano istanza di accesso agli atti ante causam, ha disposto c.t.u. finalizzata ad accertare e quindi a contabilizzare quanti in concreto fossero i pazienti effettivamente avuti in carico di tempo dalla ricorrente e sviluppatasi attraverso l’acquisizione officiosa dei corrispondenti dati presso l’Azienda convenuta;

tale dinamica processuale, a fronte della menzionata allegazione di parte e di una pista probatoria palesemente derivante dal possesso certo in capo ad una delle parti dei dati necessari, tra l’altro non resi disponibili alla controparte nonostante esplicita domanda di accesso, è del tutto legittima;

i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 citt., sono infatti sempre esercitabili come è noto “anche” (così la dizione dell’art. 421 c.p.c., comma 2) in deroga alle regole proprie del codice civile, dal che si desume che sia parimenti ammessa la deroga alle norme processuali sul rito ordinario e quindi, ed es., quanto all’esibizione, dell’art. 210 c.p.c., ove prevede l’iniziativa di parte, e, quanto alla c.t.u. contabile, dell’art. 198 c.p.c., ove prevede che solo il consenso di tutte le parti consenta la consultazione di documenti non precedentemente prodotti;

così operando la Corte territoriale non ha dunque indebitamente sollevato la parte gravata dai propri oneri probatori, ma ha viceversa puntualmente esercitato i poteri-doveri che l’ordinamento attribuisce al giudice del lavoro al fine di decidere, prima di applicare la regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., in aderenza alla verità materiale dei fatti di causa, acquisendone la consistenza con i mezzi a disposizione;

va in proposito affermato il seguente principio: “i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., nel ricorrere i presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull’assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all’esibizione di cose e documenti, a prescindere dall’iniziativa di parte (in deroga all’art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d’ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all’art. 198 c.p.c.)”;

2. con il terzo motivo la ricorrente sostiene la violazione dell’art. 194 c.p.c., comma 2 e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, per non essere stata data comunicazione alle parti dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali, con nullità degli atti conseguenti per violazione del principio del contraddittorio;

il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente neppure afferma, nel corpo del motivo e trascrivendo i corrispondenti verbali di giudizio, di avere tempestivamente eccepito la nullità della c.t.u., come era suo onere, nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’elaborato peritale, secondo la previsione di cui all’art. 157 c.p.c. (tra le molte, v. Cass. 9 ottobre 2017, n. 23493; Cass. 8 aprile 2010, n. 8347; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22843);

3. il terzo motivo è infine dedicato dalla ASP all’asserita violazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 37 dell’A.C.N. del 15 dicembre 2005 per essere stato, l’incarico oggetto di causa, conferito non per carenza di assistenza pediatrica nella zona in oggetto, ipotesi cui era destinata la previsione dell’art. 37 cit., ma per ovviare ad una situazione straordinaria, cagionata dall’esigenza di non creare disservizi nell’assistenza pediatrica, a causa delle dimissioni improvvise rassegnate dal pediatra titolare;

3.1 il motivo è infondato, in quanto la norma applicata dalla Corte territoriale (art. 37 cit.) riguarda proprio il caso della carenza oggettiva di copertura assistenziale, derivante eventualmente anche dal definitivo venir meno (qui per dimissioni) dell’apporto di un pediatra convenzionato, mentre diverso e qui non pertinente è il caso (art. 34 A.C.N.) in cui il pediatra convenzionato, restando in carica, provveda, come è suo obbligo, a indicare idonei sostituti per il verificarsi di una sua transitoria impossibilità di prestare la propria opera;

4. il ricorso va quindi integralmente rigettato, con regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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