Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32264 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18585/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – Sezione staccata di Brescia, Sez. 63, n. 147/63/2011,

depositata in data 07/06/2011 e non notificata.

Viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del sostituto

Procuratore Generale Federico Sorrentino che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che il contribuente è ciclista professionista bergamasco a contratto con società sportiva di San Marino, ripreso a tassazione in Italia;

che egli ha adito il giudice tributario ritenendo di aver assolti i propri obblighi contributivi, trovando riscontro favorevole in CTP e in CTR;

che, in particolare, la CTR conferma la sentenza di primo grado, facendo riferimento al L. n. 388 del 2000, art. 3, comma 2, qualificando il ricorrente come lavoratore all’estero;

che insorge l’Avvocatura affidandosi ad un unico motivo di doglianza;

che il contribuente, ritualmente notificato, è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di gravame la difesa erariale lamenta violazione del L. n. 388 del 2000, art. 3, comma 2, in paramento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nello specifico, l’Avvocatura dello Stato lamenta come la CTR non abbia considerato che la norma richiede un doppio requisito: di lavorare per un soggetto estero, ma all’estero o in zone frontaliere;

che il motivo è fondato e merita accoglimento: il vantaggio fiscale accordato dalla norma de qua è rivolto ad emigranti o lavoratori frontalieri, mentre il ciclista della (residente nella) Val Seriana non può esser fatto rientrare in tali categorie;

che, nello specifico, la convenzione OCSE – che prevede, per l’esenzione fiscale in Italia, il soggiorno in uno Stato estero per oltre 183 giorni – non si applica in quanto la predetta convenzione con la Repubblica di San Marino è operativa solo dal 2013;

che, in ogni caso, senza doversi richiamare la convenzione su modello OCSE, la norma era già chiara parlando di “zone di frontiera” e la dimora si presume dov’è la residenza, salva diversa prova dell’interessato;

che non è in contestazione che il ciclista sia residente (e, quindi, presuntivamente dimorante) in Val Seriana, nè ha fornito egli stesso – altri argomenti per dimostrare di essere transfrontaliero;

che il più volte citato disposto normativo di cui al L. n. 388 del 2000, art. 3, comma 2, ove recita testualmente “Per gli anni 2001 e 2002, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile” non può essere letto in forma disgiuntiva, ritenendo che si applichi al lavoro svolto all’estero in zona di frontiera “o” in altri Paesi limitrofi, di talchè il lavoro svolto nella Repubblica di San Marino sarebbe, di per sè, esente in quanto Stato confinante: così interpretando, infatti, verrebbe assorbito il primo requisito, relativo alle zone di frontiera, e verrebbe attratto alla disciplina agevolatrice speciale il lavoro dovunque svolto all’interno di un Pese confinante, come per esempio nella zona dei Pirenei della Francia, oppure a Vienna come a Zurigo;

che, per contro, trattandosi di norma agevolatrice temporanea e speciale, sconta i criteri della stretta interpretazione (art. 14 Disp. preleggi c.c.), dovendo essere letta nel senso che, limitatamente per gli anni 2001 e 2002, non forma base imponibile il reddito da lavoro dipendente, svolto in via esclusiva all’estero in zone di frontiera, nonchè in altri Paesi limitrofi a quella, come per esempio la Croazia che dista meno di un’ora di auto dalla Venezia Giulia, pur non essendo confinante direttamente con l’Italia;

che, in definitiva, il ricorso merita accoglimento e, non residuando altri accertamenti in fatto, la controversia può essere definita con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese per i gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro tremila-, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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