Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32264 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 10/12/2019), n.32264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28404/2014 proposto da:

D.C.R., Z.M., domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato AURELIA DI NUNZIO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) DI LANCIANO – VASTO – CHIETI, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato IDA

DI DOMENICA, rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO BELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 578/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/06/2014 R.G.N. 767/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di L’Aquila, confermando per quanto qui interessa la pronuncia del Tribunale di Chieti, ha respinto la domanda con la quale D.C.R. e Z.M., dirigenti medici presso la ASL di Chieti, avevano chiesto il pagamento, rispettivamente, oltre ad ulteriori importi a titolo di rimborso spese, della somma di Euro 112.883,00 ed Euro 304.075,00 a titolo di prestazioni lavorative svolte, al di fuori dell’orario di servizio e su disposizione del Direttore Generale, presso la casa di cura (OMISSIS), in esito a convenzione intercorsa tra quest’ultima e la Asl, finalizzata al miglioramento delle liste di attesa per interventi sanitari (emodinamica diagnostica, angioplastiche, coronografie) relativi a pazienti provenienti dalla regione Lazio;

la Corte territoriale riteneva incontestato lo svolgimento delle attività professionali presso la predetta casa di cura, ma sosteneva che esse, pur se aggiuntive rispetto ai compiti istituzionali, erano da ricondurre nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e dunque, anche per l’assenza della necessaria autorizzazione, non potessero essere considerate quali attività libero-professionale intramurarie;

d’altra parte, proseguiva la Corte di merito, non potevano utilizzarsi, per il riconoscimento degli importi pretesi, le percentuali di retribuzione a prestazione (25% delle entrate per i servizi svolti) indicate nella convenzione tra la Asl e la casa di cura, in quanto quest’ultima era stata ritenuta nulla dal Tribunale di Chieti;

neppure poteva trovare applicazione l’art. 2126 c.c., perchè la nullità predetta non riguardava i rapporti di lavoro ma la convenzione, come anche l’art. 36 Cost., perchè il disposto costituzionale forniva di copertura soltanto il c.d. minimo costituzionale e non compensi meramente aggiuntivi come quelli oggetto di causa;

i giudici aquilani ritenevano altresì che le pretese misure di liquidazione dei compensi non potessero essere avallate, sia perchè la deliberazione del Direttore Generale che richiamava quelle percentuali non poteva riguardare il periodo anteriore al febbraio 2000, cui pure si estendeva la domanda, sia perchè la richiamata convenzione attribuiva quel 25% genericamente all’equipe, senza precisare le quote spettanti a ciascun componente, sia infine perchè i calcoli erano stati elaborati sulla base dei tariffari della Regione Lazio, mentre il rapporto intercorreva con la Asl di Chieti;

la Corte, nel rilevare che gli importi richiesti erano ben maggiori rispetto al trattamento retributivo ordinariamente percepito quali dipendenti Asl, rimarcava infine come le prestazioni aggiuntive, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-quinquies, non potessero comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e comunque osservava che la convenzione tra la Asl e la casa di cura prevedeva la possibilità di svolgere l’attività assistenziale anche nell’ambito dell’orario di lavoro, mentre i ricorrenti avevano richiesto indistintamente un compenso aggiuntivo per attività che, essendo stata omessa la scissione delle prestazioni rese nell’ambito dell’orario di lavoro da quelle rese al di fuori di esso, dovevano ritenersi già remunerate con l’ordinario trattamento retributivo;

la sentenza è stata impugnata dal D.C. e dallo Z. con tre motivi, resistiti da controricorso della Asl, cui sono poi seguite memorie illustrative di entrambe le parti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo i ricorrenti affermano la violazione (art. 360 c.p.c., n. 3), D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-quinquies, per essersi erroneamente ritenuto che i criteri di calcolo adottati non potessero essere determinati sulla base della Delib. del Direttore Generale della Asl di modifica della convenzione con la casa di cura esterna e di individuazione del sistema di retribuzione “a prestazione”, con destinazione del 25% all’equipe cardiochirurgica ed anestesiologica;

con il secondo motivo, riprendendo argomento già anticipato nell’ambito del primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 35 Cost., nonchè dell’art. 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omesso esame delle istanze istruttorie svolte al fine di determinare il quantum debeatur e ciò sul presupposto che, a fronte dell’avvenuto svolgimento di attività lavorativa, il giudice dovesse in ogni caso determinare il relativo compenso, anche ricorrendo ai propri poteri istruttori officiosi in base ai quali ricostruire la quantità di lavoro prestato e non retribuito;

con il terzo motivo i ricorrenti ribadiscono più ampiamente, sub specie dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’erroneità della sentenza impugnata per avere omesso di considerare che, per determinare l’importo dovuto, potevano essere utilizzate le tre delibere dirigenziali Asl, mai invalidate e non coinvolte dalla asserita nullità della convenzione con la casa di cura, argomentando altresì rispetto al fatto che l’invalidità della convenzione non poteva avere effetto sul diritto alla retribuzione dei dipendenti della A.S.L., i quali avevano svolto le proprie prestazioni in virtù del rapporto di lavoro dipendente;

2. i tre motivi, stante la loro connessione, possono essere esaminati

congiuntamente;

3. va intanto respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata con il controricorso e fondata sull’asseritamente omessa indicazione degli specifici punti dell’impianto motivazione della sentenza di merito su cui insiste l’impugnazione e del contenuto dei documenti rilevanti;

non può infatti affermarsi la mancata individuazione del decisum impugnato, in quanto l’intero ricorso ruota attorno alla critica rispetto al fatto che la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto lo svolgimento delle prestazioni rivendicate, senza attribuire ad esse remunerazione per ragioni afferenti all’invalidità della convenzione tra la Asl e la casa di cura o riguardanti la determinazione e liquidazione del dovuto;

quanto ai documenti, a parte la genericità del richiamo in controricorso alla “documentazione avversariamente prodotta”, gli altri documenti menzionati nel corpo dell’eccezione (delibere ASL o tariffe DRG Regione Lazio da cui in ipotesi desumere la quantificazione del dovuto) riguardano criteri che, come si vedrà di seguito, dovranno semmai essere esaminati in sede di rinvio, restando ogni questione liquidatoria qui assorbita e rimessa al prosieguo;

4. si deve intanto ritenere corretto l’inquadramento delle complessive attività svolte dai ricorrenti nell’ambito del lavoro subordinato;

a giustificare la qualificazione in tal senso anche del servizio libero-professionale “intramoenia” non è però la circostanza, valorizzata dalla Corte Territoriale, che presso la casa di cura privata, per le attività “aggiuntive” ivi svolte fosse utilizzato un “cartellino marcatempo” o che “a fini assicurativi” si prevedesse il rientrare di tale attività nell’ambito del servizio;

si è infatti piuttosto e più in generale ritenuto che, di per sè, “l’attività libero professionale svolta “intramoenia” dal medico dipendente dell’ASL rientra nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, risultando tale regime connotato da un complesso di obbligazioni che scaturiscono dal sottostante rapporto che lega il sanitario all’ente da cui dipende” (Cass. 20 febbraio 2019, n. 4948; Cass. 11 gennaio 2016, n. 199);

in sostanza e a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l’attività c.d. intramuraria è libero-professionale solo perchè destinata a svolgersi attingendo alle autonome capacità del medico incaricato, mentre non si allontana, pur nel contesto di una regolamentazione specifica e di connotazioni assolutamente particolari che la caratterizzano, dalla qualificazione nei termini di lavoro dipendente dei dirigenti medici pubblici;

non si può pertanto distinguere tra subordinazione ed attività “aggiuntive” libero professionali, perchè anche queste ultime, in quanto svolte “intramoenia”, rientrano nell’alveo del lavoro (dirigenziale) dipendente ed afferiscono ad un rapporto che resta a quel punto comunque unico, così come consequenzialmente unitaria e la retribuzione, sebbene derivante da componenti rispettivamente riguardanti l’attività “istituzionale” e quella “aggiuntiva”;

5. secondo la norma generale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 4, il trattamento economico fondamentale ed accessorio “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti (…), nonchè qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”, esprimendo quello che si individua come principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale per cui il trattamento economico dei dirigenti compensa tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3094; Cass. 30 marzo 2017, n. 8261);

l’applicazione di tale principio ha portato ad escludere una remunerazione ulteriore rispetto a compiti conferiti al dirigente in ragione del ruolo rivestito (incarichi in commissioni speciali: Cass. 8261/2017 cit.; Cass. 25 ottobre 2019, n. 27385), come anche allorquando l’incarico dirigenziale apicale si estenda a più strutture, ma in manifestazione di una prestazione da considerare come unitaria e da affrontare sulla base della flessibilità auto – organizzativa ad essa propria (così nel caso di reggenze – Cass. 3094/2018 cit. – o di preposizione a più strutture complesse – Cass. 30 ottobre 2018, n. 27668);

resta poi tendenzialmente escluso il riconoscimento di lavoro “straordinario”, strettamente inteso come mero impegno temporale eccedente rispetto ad orari stabiliti dalla contrattazione collettiva per la prestazione “istituzionale”;

piuttosto le prestazioni eccedenti l’impegno ordinario, nella dirigenza, ed in quella medica in particolare, sono destinate a rifluire nella disciplina nella retribuzione per obiettivi (Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146 e successivamente Cass. 30 novembre 2017, n. 28787) oppure in particolari prestazioni “aggiuntive”, specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate (quali ad es. le guardie mediche – v. Cass. 4 giugno 2012, n. 8958 – o la pronta reperibilità), sulla base di appositi presupposti;

6. viene dunque in evidenza il possibile svolgimento di attività “aggiuntive” rispetto a quella “istituzionale”, potenzialmente destinate, per quanto appena detto, a non restare assorbite dal principio di onnicomprensività, con particolare riferimento qui ad incarichi c.d. “intramoenia” di cui all’art. 15-quinquies, comma 2, cit., anch’essi come visto afferenti all’unitario rapporto di lavoro subordinato e per i quali la legge prevede espressamente una serie di possibili remunerazioni ulteriori;

tale tipologia di prestazioni aggiuntive, come si desume dall’art. 15-quinquies, può svolgersi secondo varie connotazioni definite dalla norma ed eventualmente dalla contrattazione collettiva (v. ad es. l’art. 55, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000, sulle prestazioni eccezionali e temporanee in carenza di organico o di copertura di esso: su cui v. Cass. 17 maggio 2018, n. 12105), mediante attività “individuali” (lett. a), “in equipe” (lett. b), in altra struttura convenzionata (lett. c) o infine in azienda ed in attuazione di uno specifico programma di riduzione delle liste di attesa (lett. d), ma in ogni caso “al di fuori dell’impegno di servizio”, ovverosia sulla base di un’organizzazione di prestazioni ulteriori che non si manifestano come mero protrarsi dell’impegno relativo all’attività “istituzionale”, ma, secondo le diverse ipotesi predette, esprimono un quid pluris, qualitativamente specifico ed individuabile come tale e da cui consegue una parimenti specifica disciplina ed un apposito regime tariffario;

si tratta dunque di attività di regola scandite in prestazioni, anche plurime, ma esattamente enucleabili nella loro individualità;

dovendosi altresì escludere che una prestazione “intramoenia” ex art. 15-quinquies, comma 2, comunque pattuita o disposta, possa considerarsi “aggiuntiva”, se per il suo svolgimento si dovessero sottrarre tempi dovuti in base all’attività “istituzionale”, in quanto in tal caso ne risulterebbe negata la stessa natura “aggiuntiva”, sicchè quell’attività non potrebbe che considerarsi assorbita nell’attività “istituzionale” e, in tutto o in parte, nella remunerazione di essa;

7. la Corte d’Appello, nel trattare le prestazioni svolte dai ricorrenti presso la (OMISSIS), pur ritenute, almeno in parte, “aggiuntive” rispetto ai compiti istituzionali, ha escluso che esse dovessero essere remunerate e ciò sul presupposto dell’assenza di alcuni requisiti legittimanti dell’attività c.d. “intramoenia”, tra cui l’assenza di elementi sufficienti per determinare la quota di compenso spettante ai medici, anche per nullità della convenzione con la casa di cura, nonchè per violazione della regola di cui all’art. 15-quinquies cit. secondo la quale il volume delle prestazioni aggiuntive non avrebbe dovuto superare quello delle prestazioni ordinarie;

7.1 tali conclusioni sono duplicemente errate;

infatti, una volta stabilito che le prestazioni erano state eseguite ed in una certa misura quantitativa, il compenso era dovuto e nessun limite al suo riconoscimento può essere dato dal fatto che vi possano essere difficoltà nel liquidarne l’ammontare;

l’ordinamento, a fronte di una prestazione lavorativa di carattere subordinato, che risulti definibile nel suo contenuto concreto e/o nella sua dimensione oraria e di cui sia dovuta la remunerazione, non consente infatti la chiusura del processo con il disconoscimento del corrispettivo per ragioni afferenti all’impossibilità di quantificazione del dovuto, come è reso evidente dal fatto che l’art. 2099 c.c., prevede, in ultima e residuale ipotesi, la determinazione giudiziale del compenso;

d’altra parte, è corretta l’affermazione dei ricorrenti, contenuta nel contesto del terzo motivo, secondo la quale la nullità della convenzione “non può avere in alcun modo rilievo sul diritto alla retribuzione dei dipendenti della A.S.L.”, il che sostanzialmente vanifica anche il ragionamento della Corte territoriale secondo cui sarebbe stato mal richiamato l’art. 2126 c.c., per il fatto che la nullità, in ipotesi impeditiva rispetto ai diritti rivendicati, afferiva appunto alla convenzione e non alle prestazioni di lavoro, pur al contempo ritenute non legittimamente impostate, in parte qua, per le plurime ragioni sopra dette;

a fronte di una prestazione subordinata che fosse stata fatta svolgere sulla base di presupposti invalidi, opera infatti la regola di chiusura di cui all’art. 2126 c.c., applicabile anche nel pubblico impiego (tra le molte, v. Cass. 31 agosto 2018, n. 21523) su cui la pronuncia va portata anche d’ufficio, pur se l’azione sia stata svolta sull’erroneo presupposto della validità dell’incarico (Cass. 8 ottobre 2019, n. 25169);

è in definitiva fondato l’assunto dei ricorrenti secondo cui vi era stata violazione dell’art. 2099 c.c., anche da valutare in connessione con l’art. 2126 c.c., proprio perchè, come da essi dedotto, se prestazione vi era stata, doveva aversi anche remunerazione, pur se fosse ritenuto carente taluno dei requisiti per il valido ricorso ad essa, salva la sola ipotesi di illiceità dell’oggetto o della causa;

7.2 è poi vero che, se l’azione fosse mirata ad ottenere il pagamento di ore lavorative svolte in eccedenza, essa soggiacerebbe, come ritenuto dalla Corte territoriale, all’onere di allegazione da parte del lavoratore, del numero di ore svolte in più rispetto a quelle dovute nell’orario normale di lavoro (Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714);

la pretesa tuttavia qui riguarda prestazioni allegate dai ricorrenti nella loro individualità (133 interventi, di cui 108 di coronografie e/o cateterismo cardiaco e 25 di angioplastica coronarica quanto al D.C.; 321 interventi, di cui 226 di coronografie e/o cateterismo cardiaco e 95 di angioplastica coronarica quanto al D.C.) e peculiarità operativa (svolgimento presso la casa di cura), palesemente rivendicate come “aggiuntive” rispetto all’attività “istituzionale” e già si è detto come di regola le attività “intramoenia” consistano appunto di singole o plurime prestazioni specificamente determinate;

d’altra parte, la Corte territoriale ha concretamente ritenuto che le attività svolte presso la casa di cura fossero state svolte “anche nell’ambito dell’orario di lavoro” (con ciò evidentemente riferendosi all’orario relativo alle prestazioni “istituzionali”), al contempo ritenendo però che si fosse determinato “un impegno ulteriore rispetto al normale orario di lavoro”;

in tale quadro essa avrebbe dovuto, anche in esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 421 e 437 c.p.c. e con le acquisizioni del caso, in ipotesi anche peritali (Cass. 25169/2019 cit.), muovere dall’apprezzamento del contenuto della prestazione “istituzionale” richiesta in quel periodo ai medici interessati e dell’orario per essa in ipotesi stabilito, per poi verificare se l’attività svolta presso la casa di cura costituisse, in tutto o in parte, mera espressione di tale attività “istituzionale” (ad es. sub specie di distacco, comando, attività comunque dovuta per raggiungimento di obiettivi insiti nella prestazione “istituzionale” o quant’altro) così come se essa fosse assorbita ed in quale misura, dall’impegno orario dovuto per la prestazione “istituzionale”;

in caso contrario, determinando la consistenza quantitativa delle prestazioni effettivamente “aggiuntive” e riconoscendo il relativo compenso, secondo i criteri più opportuni, anche ai sensi dell’art. 2126 c.c.;

7.3 definitiva è invece da ritenere la pronuncia sfavorevole rispetto al rimborso delle spese di viaggio, rispetto alle quali la reiezione della lo domanda per carenza di documentazione non è stata in alcun modo fatta oggetto di censura;

8. la sentenza va dunque cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinchè proceda secondo quanto qui stabilito e facendo applicazione delle regole di cui sopra;

9. va altresì fissato il seguente principio:

“nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in ragione del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonchè qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto; ne consegue che è tendenzialmente escluso il riconoscimento di lavoro “straordinario”, strettamente inteso come mero impegno temporale eccedente rispetto ad orari eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva per la prestazione “istituzionale” e che una retribuzione ulteriore è dovuta soltanto per particolari prestazioni “aggiuntive”, specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate, sulla base di appositi presupposti, tra le quali rientrano anche, trattandosi di prestazioni comunque afferenti al rapporto dirigenziale di lavoro subordinato, gli incarichi libero-professionali “intramoenia” di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-quinquies, comma 2″.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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