Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32263 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10595/2012 R.G. proposto da:

S.R., assistito dagli avvocati prof. Antonio Carlo Mimola

e Giuseppe Fedeli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Francesco Prunas, in Roma, alla via Carlo Mirabello, n. 25;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – Sezione staccata di Brescia, Sez. 65, n. 03/65/2012,

depositata in data 10/01/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che trattasi della richiesta di rimborso del prelievo sull’indennità di volo di un pensionato che lamenta la tassazione al 100% invece che quella agevolata al 50%;

che, nello specifico, il contribuente afferma aver diritto alla tassazione agevolata sulla predetta indennità anche in regime di quiescenza, quando cioè l’indennità non costituisce più ristoro patrimoniale per il rischio ed il disagio connesso all’attività lavorativa, ma diventa una voce della pensione di anzianità; che il contribuente ha investito l’amministrazione finanziaria, ma all’istanza di rimborso è seguita l’inerzia dell’Ufficio, impugnata prontamente come silenzio-rigetto;

che la CTP è favorevole al contribuente, ma la CTR contraria, perchè istanza priva del quantum e del quando versato; che ricorre il contribuente con unico motivo; che replica con controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nello specifico, il contribuente si duole perchè la CTR ritiene elemento essenziale la quantificazione della somma non la sua debenza che sarebbe il vero oggetto della domanda;

che il motivo è infondato e non merita accoglimento;

che oggetto di impugnazione è il silenzio rigetto e, per pacifico convincimento, il meccanismo presuntivo del silenzio rigetto scatta quando sia stata posta un’istanza completa e non generica alla P.A., mettendola in condizione di provvedere e, soprattutto, mettendo in condizioni il giudice amministrativo (e tributario) di valutare le presuntive ragioni del diniego, operazioni che non possono essere svolte in assenza di una domanda precisa;

che sul punto – in termini di indennità di volo durante il periodo di quiescenza – è intervenuta questa Corte affermando il principio per cui la richiesta di un an debeatur non è istanza di rimborso, nè lo può essere un’istanza generica, intesa come alla restituzione “di tutto quanto a suo tempo versato”, sicchè che non sorge silenzio rigetto autonomamente impugnabile (cfr. Cass. n. 3250/2000);

che di questo principio ha fatto buon governo il giudice d’appello;

che, in definitiva, il ricorso è infondato, va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro milleduecento, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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