Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32262 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30229/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.N., G.A., M.G., V.E.

(coniuge codichiarante di M.G.), F.F., in

proprio e nella loro qualità di soci della cessata Dama Scambi di

P.N. & C. sas; nonchè di T.G., in qualità

di curatore ex art. 528 c.c., del patrimonio ereditario dell’ex

socio G.D.; nonchè nei confronti della cessata società

Dama Scambi di P.N. & C. sas, tutti rappresentati e

difesi dall’avvocato Amedeo Grassotti e Rita Gradara, con domicilio

eletto presso lo studio della seconda in Roma, Largo Somalia, n. 67;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

M.C., nella sua qualità di socio della predetta società;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – Sezione staccata di Brescia, Sez. 65, n. 203/65/2010,

depositata in data 28/10/2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che la sentenza qui gravata costituisce l’esito del giudizio di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 14984/09, ove ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento anche ove manchi o non sia prodotta l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 33, comma 3;

che, nel concreto, viene contestata fatturazione falsa nel commercio di carni, con ripresa a tassazione sulla scorta di indagini penali, la cui importazione nel processo tributario viene contestata dal contribuente, ritenendo trattarsi di prova meramente indiziaria, insuscettibile di raggiungere i caratteri di indizi gravi, precisi e concordati, necessari per fondare l’accertamento tributario e la conseguente pretesa fiscale;

che, nel particolare, il giudizio rescissorio ha ossequiato il principio enunciato da questa Corte in tema di autorizzazione dell’autorità giudiziaria di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, ma nel contempo ha confermato la sentenza di primo grado ove ha ritenuto che sia illegittimo l’accertamento fondato su dichiarazioni di alcuni amministratori della società e facendo riferimento esclusivo alle fatture, senza fornire spiegazione e prova per cui esse debbano ritenersi false;

che insorge la difesa erariale affidandosi a tre motivi di ricorso; che replica parte contribuente con controricorso e che in prossimità dell’udienza ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 2967 c.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nello specifico, viene ricordato come la rettifica reddituale della società Dama Bianca s.a.s. si fondasse su fatturazione passive per operazioni ritenute inesistenti e funzionali ad abbattere l’imponibile per l’anno 1999;

che, più in particolare, in materia di inversione dell’onere della prova, la difesa erariale afferma come non si controverta qui della fattura falsa o delle dichiarazioni (a propria difesa e ad altrui accusa) rese in sede penale da alcuni amministratori, quanto dell’effettività del costo, sicchè il diritto del contribuente alla deduzione dev’essere da lui provato ulteriormente quando la contestazione sia puntuale (cfr. p. 14, terzo capoverso del ricorso e p. 8 del pvc, riportato a pag. 18 e 19 ricorso);

che il motivo è fondato e merita accoglimento, perchè la CTR non ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte (già in allora ferma) in tema di condizioni per l’inversione dell’onere della prova, ove sta al contribuente dimostrare l’effettività ed inerenza dei costi posti a deduzione che siano puntualmente contestati: Cfr. Cass. n. 12802/2005; n. 428/2015; da ultimo n. 13587 del 30 maggio 2018;

che con il secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, nello specifico, l’Ufficio ha indicato plurimi riscontri a sostegno degli indizi dei fatti contestati, mentre la CTR si limita a liquidarli, senza prendere posizione sui principali, affermando che le dichiarazioni rese in sede penale non sono attendibili, perchè servono a tutelare il dichiarante, ovvero sono rese da amministratori cessati da tempo di altre società, per cui – si intuisce – non più a conoscenza dei fatti;

che il motivo è fondato e merita accoglimento, perchè i fatti posti in contestazione – e riprodotti ai fini dell’autosufficienza del motivo di ricorso- non sono oggetto di puntuale motivazione nella sentenza qui scrutinata, ove si limita a ritenere (apoditticamente e presuntivamente tutte) non attendibili le dichiarazioni rese in sede penale;

che con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4, codice di rito cit.;

che, nel concreto, la difesa erariale lamenta come il giudice d’appello fosse stato investito di uno specifico motivo di gravame teso alla riforma del capo della sentenza di primo grado che aveva annullato la ripresa per ricavi omessi;

che, dall’esame degli atti riprodotti ai fini dell’autosufficienza del motivo di ricorso emerge come l’Ufficio avesse fatto oggetto di impugnazione il capo di sentenza della CTP che stigmatizzava la doppia presunzione sull’occultamento di ricavi, mentre la CTR non si pronuncia, seppure assorbe tutti gli altri motivi di doglianza, con la terz’ultima frase dell’ultima pagina;

che il motivo è fondato e merita accoglimento, poichè l’espresso riferimento all’assorbimento di ogni altra eccezione non affranca dall’esame di un capo di domanda con oggetto affatto differente e l’assorbimento vale in caso di accoglimento di un motivo, non in caso di reiezione di un solo motivo, cosa che impone l’esame degli altri;

che, in definitiva, il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice territoriale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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