Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32261 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 13/12/2018), n.32261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10312/2011 R.G. proposto da:

Della Navis Servis D.o.o. assistita dagli avvocati Corrado Diso e

prof. Giovanni Puoti con domicilio presso lo studio del secondo in

Roma, alla via Panama, n. 68;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Friuli Venezia Giulia, Sez. 11, n. 21/11/2010, depositata in data

24/02/2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

che la ricorrente reagiva al PVC elevato all’esito di verifica, ove la Guardia di Finanza contestava l’istituzione di una sua stabile organizzazione in Italia, di carattere personale e materiale, con conseguente ripresa a tassazione dei redditi percepiti e non denunciati nè in Italia, nè in Croazia, cui conseguivano sanzioni per omessa istituzione e mancata tenuta delle dovute iscrizioni contabili;

che, più in particolare, trattasi di (contestata) stabile organizzazione a Trieste di società croata, sub appaltatrice di costruzioni navali di Fincantieri e di sue consociate;

che sono stati accertati i compensi da essa società ricevuti in ragione delle fatture emesse ed il recupero a tassazione è avvenuto sulla base dei compensi versati dalle società italiane in esecuzione di contratti di (sub)appalto;

che i giudici di merito si sono espressi con segno favorevole agli Uffici finanziari;

che insorge quindi l’imprenditore e contesta la sussistenza di una stabile sede in Italia, affidandosi a tre motivi di gravame; che replica con puntuale controricorso la difesa erariale.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si lamenta contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo ai fini del decidere, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

che, nel concreto, si lamenta l’omessa e/o contraddittoria motivazione sui fatti che portano a provare la stabile organizzazione in Italia;

che, in disparte la condivisibile osservazione dell’Avvocatura per cui il vizio va posto in forma alternativa e non cumulativa, il percorso logico giuridico della CTR, pur sintetico, non presenta alcuno dei vizi di macroscopica contraddizione che integrano il vizio lamentato, tenendosi la sentenza impugnata ben lontana dai confini entro cui può entrare lo scrutinio logico argomentativo di questa Corte;

che, anzi, il giudice territoriale deduce coerentemente le conseguenze giuridiche dai verbali, dalle dichiarazioni dello stesso rappresentante della società croata, da fatti non contestati e pacifici su cui fonda la propria decisione;

che il motivo è quindi infondato e va disatteso;

che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta fra Repubblica Italiana e Repubblica Socialista Federativa Jugoslava del 24 febbraio 1982, art. 5, par. 2, lett. g), resa esecutiva in Italia con L. n. 974 del 1984, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, in concreto, viene lamentato error in iudicando per falsa interpretazione della convenzione bilaterale fra Italia e (ex) Jugoslavia in tema di doppie imposizioni, tuttora applicabile, anche per pacifica ammissione delle parti, ai rapporti fra Italia e Croazia.

che, nello specifico, si afferma l’insussistenza degli elementi materiali per la stabile organizzazione;

che, non di meno, i fatti provati e non contestati indicano la sussistenza di tutti gli elementi (capannoni, macchinari, merci) in titolarità formale e/o in disponibilità materiale, ben oltre i termini del nuovo testo (tre mesi), ma anche del vecchio testo (10 mesi) della convenzione precitata;

che, altresì, i contratti (di appalto/sub appalto) stipulati, eseguiti e pagati (ma non tassati) per continuità, quantità e qualità indicano un consolidato modulo organizzativo;

che la giurisprudenza di questa Sezione si è consolidata da tempo sul punto ed è ben riassunta anche recentemente in Cass. V, 12240 del 15 maggio 2018 (pres. Piccininni, est. Mancuso), proprio con riferimento al modello OCSE di convenzione;

che di tali principi ha fatto buon governo la sentenza qui impugnata, sicchè il motivo va disatteso;

che con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta fra Repubblica Italiana e Repubblica Socialista Federativa Jugoslava del 24 febbraio 1982, art. 5, par. 2, lett. g), resa esecutiva in Italia con L. n. 974 del 1984, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, nella sostanza, viene proposta la medesima precedente doglianza, ma con riguardo al profilo personale della stabile organizzazione in Italia;

che la stessa convenzione bilaterale – che peraltro ricalca il modello OCSE – richiede in alternativa o il profilo materiale o quello personale: provato il primo, potrebbe essere ritenuto assorbito il secondo;

che, non di meno, la CTR ha motivato sul punto, diffusamente e sulla base di pacifiche dichiarazioni dello stesso titolare croato, ma è la stessa quantità e qualità di contratti ad indicare la presenza personale, continuativa e reale;

che quindi anche il terzo motivo da respinto che, in definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato;

che le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro semila-, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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