Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32260 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25650-2013 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINCIANA 25,

presso lo STUDIO LEGALE GRIMALDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAVIDE GIORGIO CONTINI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 21, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE FIERTLER giusta delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI MILANO UFFICIO

TERRITORIALE MILANO 5, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1

DI MILANO UFFICIO CONTROLLI, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE

PROVINCIALE 1 DI MILANO UFFICIO LEGALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato AMADEO per delega dell’Avvocato

CONTINI che ha chiesto l’accoglimento, in subordine la riduzione

delle spese del 30%;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. O.V. impugnava la cartella di pagamento relativa all’imposta dovuta sulla base di un avviso di liquidazione. La commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che il contribuente aveva impugnato la cartella sulla base della dedotta nullità insanabile e/o inesistenza della notificazione di essa ma il motivo era infondato in quanto la nullità doveva ritenersi sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. per aver il contribuente proposto tempestivo ricorso avverso la cartella medesima, dimostrando così di essere a conoscenza degli elementi della stessa.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Resistono con distinti controricorsi l’agenzia delle entrate ed Equitalia Nord S.p.A..

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 140 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Sostiene che l’avviso di deposito della cartella non è stato affisso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione e non risulta inviata la ricevuta di ritorno dell’avviso che Equitalia avrebbe dovuto spedire con raccomandata al contribuente per informarlo dell’avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale. Invero egli solamente in data 12 aprile 2012 aveva avuto conoscenza dell’avvenuta notifica dell’atto nei suoi confronti, ovvero nel momento in cui gli era pervenuto tramite posta ordinaria l’avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale di Milano. Conseguentemente si doveva ritenere che la notifica della cartella fosse affetta da inesistenza o nullità insanabile che non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

2. Con il secondo motivo deduce omessa pronuncia e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al vizio della cartella consistente nel difetto di motivazione circa l’applicazione delle sanzioni e nella nullità per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi dovuti.

3. Con il terzo motivo deduce omessa pronuncia e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR pronunciato in ordine al motivo relativo alla illegittimità della duplicazione delle sanzioni amministrative iscritte a ruolo.

4. Con il quarto motivo deduce omessa pronuncia e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR pronunciato in ordine al rilievo della inesistenza del contestato ritardo nel pagamento della maggiore Iva ed imposta sostitutiva liquidate e sulla conseguente inapplicabilità del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13,comma 2.

5. Con il quinto motivo deduce omessa pronuncia e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR deciso in ordine al rilievo della nullità della cartella poichè essa riportava solamente l’importo complessivo degli interessi senza specificazione dell’arco temporale in cui erano stati calcolati e delle aliquote applicate.

6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero il ricorrente sostiene che la cartella sarebbe stata notificata contravvenendo alla norma di cui all’art. 140 c.p.c., in quanto sarebbe mancata l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e non gli sarebbe stata inviato a mezzo raccomandata l’avviso di deposito del plico presso la casa comunale. Sennonchè il ricorrente sostiene di aver ricevuto via posta ordinaria l’avviso inviato da Equitalia Nord s.p.a. di notifica di atto giudiziario mediante deposito nella casa comunale di Milano e ciò gli aveva consentito di prendere visione della cartella ed impugnarla tempestivamente. Da ciò consegue che la notifica della cartella, quand’anche effettuata senza il rispetto di talune regole formali, ha raggiunto il suo scopo e, dunque, non di inesistenza della notifica si tratta ma di mera nullità sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.. Questa Corte, invero, ha affermato il principio secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., Sezioni Unite, n. 14916 del 20/07/2016).

7. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Dalla sentenza impugnata si evince che l’appellante si era doluto del solo vizio di notifica della cartella ed il ricorrente ha proposto i motivi dal secondo al quinto incentrati sulla omissione di pronuncia in ordine a varie censure che asserisce genericamente di aver proposto nel giudizio di appello e nel giudizio di primo grado senza indicare in che modo tali motivi erano stati dedotti nell’atto di appello. E’ principio costantemente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 14784 del 2015, n. 26489, n. 19306 e n. 14541 del 2014), quello secondo cui, in base al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità… la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, che ha codificato il principio di autosufficienza, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 15952 del 2007). Si è perciò di nuovo ricordato che la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione”, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. n. 1142 del 2014). Con specifico riferimento, poi, al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, è stato più volte ribadito che l’attribuzione al giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito non è sufficiente a consentire il vaglio del denunciato vizio procedurale essendo, invece, necessario e preliminare a quell’esame, la verifica dell’ammissibilità del motivo di censura sotto il profilo della sua specificità ed autosufficienza, perchè “solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (Cass. Sez. 5, n. 12664 del 2012; Sez. L, n. 896 e n. 8008 del 2014). In buona sostanza, quando viene denunciato un vizio procedurale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, riguardante atti dei precedenti gradi di giudizio di merito, la Corte, che è anche giudice del fatto, può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito se in tal senso sollecitato dalla parte, ma non in base a qualsiasi generica deduzione di nullità, formulata in termini meramente assertivi, ma – in conformità al requisito di autosufficienza del ricorso che trova fondamento normativo nell’art. 366 c.p.c, comma 1, n. 6) – soltanto a seguito di una specifica allegazione dei fatti processuali e dunque di una completa ricostruzione della vicenda processuale attraverso la trascrizione del contenuto di quegli atti che, in relazione alla sequenza processuale, consentono di fornire una chiara rappresentazione del vizio denunciato (Cass. n. 12664 del 2012). Quando, poi, la censura attiene – come nel caso qui vagliato – all’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è stato affermata la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione (cfr., n. 13759 2016; Cass. n. 23420 del 2011).

8. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disp. per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese processuali che liquida in Euro 10.000,00, oltre, con riguardo all’agenzia delle entrate, ad eventuali spese prenotate a debito e, con riguardo al Equitalia Nord s.p.a., al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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