Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3226 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3226 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 15354-2008 proposto da:
COLTELLESSA MARIA C.F. CTLMRA43T55E435R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
3731

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

4

Data pubblicazione: 12/02/2014

A

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO,
giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1165/2007 della CORTE D’APPELLO

177-707; A 36 0

/og

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di L’AQUILA, depositata il 07/11/2007 r.g.n.

R.G. n. 15354/08
Ud. 18 dic. 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

proposto da Coltellessa Maria nei confronti dell’INPS, dichiarava
che la medesima aveva diritto alla riliquidazione della pensione
di anzianità sulla base della retribuzione effettivamente percepita
durante il periodo di lavoro svolto in Svizzera, anziché, come
sostenuto dall’Istituto, della retribuzione determinata in base alle
aliquote vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Su impugnazione dell’INPS, la Corte d’appello di L’Aquila
rigettava la domanda, rilevando che in base allo ius superueniens
costituito dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma
777, l’art. 5, c. 2, d.p.r. 488/68 e successive modificazioni,
doveva essere interpretato nel senso che la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri
andava determinata moltiplicando l’importo

dei contributi

trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota
contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel
periodo di riferimento dei contributi.
E poiché questo era stato il criterio utilizzato dall’INPS per
la determinazione della retribuzione pensionabile, la domanda
doveva essere rigettata.
Per la riforma della sentenza ha proposto ricorso per
cassazione la pensionata sulla base di un solo motivo. L’INPS ha
resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denunzia
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 dell’accordo aggiuntivo
della convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del

Il Tribunale di Lanciano, in accoglimento del ricorso

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14 febbraio 1962, ratificato con la legge n. 283 del 18 maggio
1973, nonché vizio di motivazione.
Deduce che con ordinanza del 15 febbraio 2007 n. 5048
questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli artt. 3, comma 1, 35, comma 4, e 38,
comma 2, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007),

nella parte in cui si applica

retroattivamente anche ai lavoratori che alla data di entrata in
vigore di tale disposizione abbiano già maturato il diritto alla
pensione di anzianità ed abbiano chiesto, senza averla ottenuta,
la liquidazione della prestazione.
Trascrive la ricorrente il contenuto di tale ordinanza e, dopo
aver formulato il quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.,
non più in vigore, ma applicabile ratione temporis, chiede la
cassazione della sentenza impugnata, sollevando questione di
legittimità costituzionale per i motivi dedotti nell’ordinanza
anzidetta.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il criterio adottato dalla Corte di merito è conforme al
disposto di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 488 del 1968,
come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 777, della
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777, il quale prevede
che “il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 2, e successive

modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento
presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi
versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di
convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la
retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei
Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi
trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota
contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel
periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti

1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni

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pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge”.
La ricorrente, nel proporre impugnazione, ha insistito nella
questione di illegittimità costituzionale della norma di
interpretazione autentica, già sollevata da questa Corte con la
citata ordinanza n. 5048 del 2007.
escluso l’illegittimità costituzionale dalla disposizione scrutinata,
rilevando che la norma sopravvenuta persegue lo scopo

“di

rendere il rapporto tra retribuzione pensionabile e contributi
versati omogeneo a quello vigente in Italia nello stesso periodo di
tempo”, rendendo “esplicito un precetto già contenuto nelle
disposizioni oggetto dell’interpretazione autentica”, per cui sotto
tale profilo la norma non è irragionevole.
Ha inoltre evidenziato la Corte Costituzionale che la norma
scrutinata non determina alcuna lesione dell’affidamento del
cittadino nella certezza dell’ordinamento giuridico; che non
sussiste violazione del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3
Cost., comma 1, e neppure è leso l’art. 35 Cost., comma 4,
perché la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, non attribuisce
al lavoro prestato all’estero un trattamento deteriore rispetto a
quello svolto in Italia, ma anzi assicura la razionalità
complessiva del sistema previdenziale, evitando che, a fronte di
una esigua contribuzione versata nel Paese estero, si possano
ottenere le stesse utilità che chi ha prestato attività lavorativa
esclusivamente in Italia può conseguire solo grazie ad una
contribuzione molto più gravosa.
Neppure è ravvisabile, ha sottolineato il Giudice delle leggi,
un contrasto con l’art. 38 Cost., comma 2, perché la norma
censurata non determina alcuna riduzione

ex post

del

trattamento previdenziale spettante ai lavoratori.
3. Deve per completezza evidenziarsi che, con ordinanza del
15 novembre 2041 n. 23834, questa Corte ha nuovamente
rimesso gli atti alla Consulta, ritenendo non manifestamente

La Consulta con sentenza del 23 maggio 2008 n. 172, ha

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infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 777, della legge n. 296 del 2006 n. 296, con riferimento
all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo
1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, come interpretato dalla sentenza 31 maggio 2011
(Maggio e altri contro Italia) della Corte europea dei diritti
Stato italiano ha introdotto, nell’ordinamento, un’interpretazione
dell’art. 5, secondo comma, D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e
successive modificazioni, in senso sfavorevole alle posizioni degli
assicurati, intervenendo in modo decisivo per garantire che
l’esito del procedimento in cui esso era parte attraverso l’INPS gli
fosse favorevole, senza che sussistessero impellenti motivi di
interesse generale, così interferendo arbitrariamente
nell’amministrazione della giustizia.
Anche sotto tale profilo la questione di legittimità
costituzionale è stata dichiarata infondata dal giudice delle leggi
con sentenza n. 264 del 5 dicembre 2012, con la quale, in
sintesi, si è ritenuto che gli effetti della disposizione censurata
ricadono nell’ambito di un sistema previdenziale tendente alla
corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate,
anche in ossequio al vincolo imposto dall’art. 81, quarto comma,
della Costituzione, che assicura la razionalità complessiva del
sistema stesso, impedendo alterazioni della disponibilità
economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di
altri, e così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di
solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una
posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori
costituzionali.
E’ ispirata – rileva la Consulta – ai principi di uguaglianza e
di proporzionalità una legge che tenga conto della circostanza
che i contributi versati in Svizzera siano quattro volte inferiori a
quelli versati in Italia e operi, quindi, una riparametrazione
diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni ed a

dell’uomo, secondo la quale con la censurata disposizione lo

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livellare i trattamenti, per evitare sperequazioni e rendere
sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di
coloro che usufruiscono delle sue prestazioni.
Ha ribadito, quindi, la Corte Costituzionale la non fondatezza
della questione.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

avuto riguardo agli esiti alterni dei giudizi di merito e alla
complessità delle questioni trattate.
P. Q . M .
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

Vanno compensate tra le parti le spese del presente giudizio,

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