Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3226 del 10/02/2011

Cassazione civile sez. III, 10/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 10/02/2011), n.3226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FORMA ARCHITETTURA D’INTERNI S.R.L. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico Signora A.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33, presso lo studio

dell’avvocato BOSCO ANTONINO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

W.S.I. EDUCATION S.R.L. (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale dott. I.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DEI PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO

ROSARIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4865/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 25/9/2007, depositata il 20/11/2007,

R.G.N. 5709/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato ANTONINO BOSCO;

udito l’Avvocato ROSARIO SICILIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

A seguito di decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 4.486,98 in favore della Soc. WSI Sylvan Learning System (ex Soc. SDH Italia) in forza di contratto stipulato in data 23.3.2000 avente ad oggetto la fornitura di un corso di inglese, proponeva opposizione la Soc. Forma Architettura d’Interni ed il Tribunale i Roma con sentenza 31.5.2004 respingeva l’opposizione.

Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva impugnazione e con sentenza 25.9 – 20.11.2007 la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello e condannava l’appellante a rimborsare le spese di lite.

Ricorre per Cassazione la Soc. Forma Architettura d’Interni con quattro motivi.

Resiste l’intimata con controricorso.

Deposita memoria la ricorrente.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. dell’art. 2697 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo la ricorrente, deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’omessa pronuncia sull’istanza di ammissione per interpello e per testi sulle prove chieste dalla ricorrente nella citazione, reiterate ex art. 184 c.p.c., nella precisazione delle conclusioni in prime cure e nel gravame di merito, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Con il terzo motivo la ricorrente, deduce omessa motivazione in ordine alle istanze istruttorie ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo contraddittoria motivazione circa il mancato pagamento del saldo a cui viene attribuito il significato di inadempimento con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I quattro connessi motivi del ricorso (illustrati anche con memoria) vanno trattati congiuntamente.

Con i predetti motivi – con i quali si addebita, sotto vari profili, alla Corte territoriale, di avere errato nell’escludere l’inadempimento della società nel contratto per cui è causa – sono inammissibili: quanto alla denunciata violazione dell’art. 1460 c.c. per la non pertinenza del correlativo quesito di diritto alla fattispecie concreta controversa; e, quanto alle altre censure, per la comune loro attinenza a circostanze non decisive e comunque non suscettibili di giustificare un riesame del giudizio di fatto, formulato dal giudice del merito ed a lui riservato, sulla rilevanza delle rispettive omissioni delle parti contraenti agli effetti dell’addebito di inadempimento.

Il ricorso, pertanto, è rigettato e la ricorrente è condannata a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

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