Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3226 del 09/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2018, (ud. 22/11/2017, dep.09/02/2018),  n. 3226

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 10 aprile 2013, la Corte d’appello di Firenze rigettava gli appelli proposti da G.G. avverso le due sentenze di primo grado, che avevano: la prima (n. 1358/11 del Tribunale di Firenze), respinto le sue domande di accertamento di nullità del termine apposto ai contratti stipulati, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, con Poste Italiane s.p.a. dal 4 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 e dal 1 aprile al 30 giugno 2008, di conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato dalla prima data e di condanna della società datrice a riassumerlo in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora; la seconda (n. 444/12 dello stesso Tribunale), di inammissibilità, per ritenuto “abuso di processo”, della sua domanda di illegittimità del contratto per il nuovo profilo di violazione della clausola di contingentamento;

che avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, mentre Poste Italiane s.p.a. resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con unico motivo;

che la controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1;

che il P.G. ha comunicato le sue conclusioni scritte nel senso del rigetto del primo motivo di ricorso e di accoglimento degli altri.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in riferimento alla clausola 8, p.to 3 della Direttiva 1999/70/CE (cd. clausola di non regresso), per una lettura erroneamente restrittiva della stessa, di tutela delle condizioni dei lavoratori da ogni abuso in materia di contratti a tempo determinato, su cui era indubbiamente intervenuta la norma denunciata (primo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per extrapetizione, avendo il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del secondo ricorso del lavoratore per “abuso del processo” (ipotesi non normata, ma di creazione pretoria) rilevato d’ufficio, a fronte invece delle due eccezioni della parte datrice resistente di violazione del principio di “ne bis in idem” e litispendenza, sulle quali non era stata resa alcuna pronuncia (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., per la ricorrenza della fattispecie di abuso del processo, nella sola ipotesi di frazionamento di un unico credito, nell’inosservanza del principio di correttezza e buona fede, inconfigurabile nell’ipotesi di riunione (come appunto nel caso di specie) ad altro giudizio rispetto al quale un tale abuso ipotizzato (terzo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., per lesione del diritto di difesa, attesa l’osservanza di quei principi, la cui violazione invece alla base dell’ipotesi di abuso del processo, di buona fede e correttezza nell’esecuzione delle obbligazioni e nel comportamento processuale, per l’acquisita conoscenza del bilancio di Poste, da cui risultante il mancato rispetto della clausola di contingentamento (nuova causa petendi dedotta con il secondo giudizio), soltanto nel corso del primo giudizio, nonchè di ragionevole durata del processo, rispettato nel caso di specie anche per la riunione richiesta (ed ottenuta) dei due giudizi (quarto motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., per la necessaria estensione del giudicato al dedotto e al deducibile tra le stesse parti (loro eredi o aventi causa) all’ipotesi della sua formazione: diversamente operando i principi di litispendenza (in caso di identità di petitum e causa petendi delle domande) ovvero di continenza (nel caso di maggiore estensione del petitum di una delle domande) ovvero la facoltà del giudice di riunione dei giudizi (quinto motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 24 Cost., art. 414 c.p.c., per l’erroneamente ritenuta preclusione alla proposizione di una nuova domanda con diversa causa petendi (pertanto integrante mutatio e non mera emendatio libelli), in assenza di formazione di giudicato sul primo giudizio e di previsione di decadenza della norma processuale denunciata dalla proposizione di nuove azioni, comportando la violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 4, la sola nullità dell’atto rilevabile d’ufficio, non produttiva di giudicato sul diritto del ricorrente, legittimato alla proposizione di nuove ragioni di domanda (sesto motivo);

che la società controricorrente, in via di ricorso incidentale condizionato, a propria volta deduce l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, per l’eventuale profilo risarcitorio, in misura minima di legge, tenuto conto della dimidiazione dell’indennità stabilita, attesa la presenza di accordi sindacali di una graduatoria tra i lavoratori assunti a termine cui attingere in caso di assunzioni a tempo indeterminato (unico motivo);

che il collegio ritiene che il primo motivo sia infondato;

che deve essere esclusa alcuna riduzione di tutela del lavoratore qualora non si verta in materia riconducibile all’applicazione dell’accordo quadro, ma alla realizzazione di altro e distinto obiettivo (Corte di giustizia UE 23 aprile 2009, Angelidaki e altri c. Organis mos Nomarchiakis Auotdioikisis Rethymnis, C-378/07 e riuniti C-379/07 e C380/07, p.to 133; Corte di giustizia UE 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, C144/04, p.ti 52 e 53): quale appunto quello del contratto di lavoro a tempo determinato regolato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, esclusivamente riferito alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore (Cass. 2 luglio 2015, n. 13609);

che ciò corrisponde ad una sua valutazione preventiva ed astratta, non manifestamente irragionevole, per l’assicurazione di una tale garanzia alle imprese concessionarie di servizi postali, pure conforme al diritto dell’Unione europea come interpretato dalla giurisprudenza, in quanto non collegata all’attuazione dell’art. 8, p.to dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE (Corte di giustizia UE 11 novembre 2010, Vino c. Poste Italiane s.p.a., C-20/10, p.ti 38 – 42);

che anche il secondo motivo è infondato;

che deve essere escluso il vizio di extrapetizione della sentenza che abbia d’ufficio dichiarato l’inammissibilità del secondo ricorso del lavoratore per “abuso del processo”, a fronte invece delle due eccezioni, di pari inammissibilità della parte datrice resistente, di violazione del principio di “ne bis in idem” e litispendenza: posto che detto principio non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante, purchè restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (Cass. 20 giugno 2008, n. 16809; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2209); che una tale pronuncia mette piuttosto capo ad una diversa interpretazione della domanda del lavoratore ricorrente, rientrante nella valutazione del giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio (Cass. 2 novembre 2005, n. 21208; Cass. 24 luglio 2012, n. 12944); nè in ogni caso potendo la statuizione sull’interpretazione della domanda, ancorchè erronea, essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione: sicchè, in tal caso, il dedotto errore non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico dell’accertamento in concreto della volontà della parte (Cass. 31 luglio 2006, n. 17451; Cass. 27 gennaio 2016, n. 1545);

che il sesto motivo, esaminabile prima degli altri residui per una più organica trattazione, è fondato;

che l’inammissibilità nel rito del lavoro di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, in violazione dell’art. 420 c.p.c., comma 1, in conseguenza del mutamento in corso di causa del fatto posto a fondamento della domanda, variandone le circostanze materiali o introducendone di nuove, con una modificazione così del titolo della domanda (Cass. 1 febbraio 2006, n. 2240), non preclude tuttavia alla parte che abbia già proposto, con un primo ricorso, determinate domande, di proporne ulteriori, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separato ricorso il quale deve ritenersi completo con l’indicazione, a sostegno delle suddette ulteriori domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio di cui sia chiesta la riunione al secondo per ragioni di economia processuale (Cass. 1 dicembre 2010, n. 24339);

che i motivi residui (dal terzo al quinto), congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parimenti fondati;

che non sussiste l’abuso del processo erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte negli ultimi due capoversi di pg. 5 della sentenza), che è configurabile nell’ipotesi diversa di un ingiustificato ed arbitrario frazionamento della domanda, per esclusiva utilità dell’attore inutilmente aggravante la posizione della controparte, in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo: traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. s.u. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539);

che nel caso di specie non ricorre alcuna parcellizzazione della domanda, ma una domanda nuova per modificazione di causa petendi, ben proponibile per le ragioni suindicate (ovviamente nei limiti di prescrizione e dell’assenza di giudicati preclusivi), sicchè non si configura abuso alcuno dello strumento processuale, laddove sia ritenuto ammissibile (e non soltanto in virtù della più generale tutela del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 24 Cost.) l’esercizio di un’azione;

che dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del ricorso incidentale condizionato, discende l’accoglimento dei motivi dal terzo al sesto del ricorso, rigettati i primi due e assorbito l’incidentale condizionato, con cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi dal terzo al sesto del ricorso principale, rigettati i primi due, assorbito l’incidentale condizionato; cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

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