Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3226 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 07/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 16593/12) proposto da:

A.G. (c.f.: (OMISSIS));

A.L.A. (c.f.: (OMISSIS));

nonchè da:

M.M.A.P. (c.f.: (OMISSIS));

A.A. (c.f.: (OMISSIS));

A.P. (c.f.: (OMISSIS));

Eredi di A.D.;

Parti tutte rappresentate e difese dall’avv. Giovanni Lacaria ed

elettivamente domiciliate in Roma, via Del Monte Tesoro n.5, presso

lo studio dell’avv. Aniello Maria D’Ambrosio, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliata presso la stessa in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1332/2011 della Corte di Appello di Catanzaro,

deliberata il 2 dicembre 2011, depositata il 28 dicembre 2011, non

notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 novembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

udito l’avv. Bruno Caputi, con delega dell’avv. Giovanni Lacaria, per

le parti ricorrenti;

sentito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr.

Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e per la condanna per responsabilità processuale aggravata

ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., con atto notificato nell’ottobre 1993, citò innanzi al Tribunale di Catanzaro l’Amministrazione Finanziaria dello Stato e L.B.G. per sentir dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione di alcuni fabbricati siti nell’abitato di (OMISSIS), avendoli posseduti in modo pacifico ed ininterrotto per oltre trenta anni; l’amministrazione statale, per quello che qui ancora interessa, si oppose all’accoglimento della domanda per la natura demaniale del sedime ove i fabbricati erano stati edificati; fu prodotta una dichiarazione del L.B. con la quale lo stesso si dichiarava estraneo alla controversia, non essendo proprietario di nessuno dei fabbricati oggetto di domanda di usucapione; interrotto il giudizio per la morte dell’attrice, il procedimento fu riassunto dai figli della medesima, A.G., L. e D.; fu ammessa ed espletata una prova testimoniale; all’esito dell’istruttoria il Tribunale emise sentenza n. 1732/2005 con la quale rigettò la domanda, ritenendo incerta la identificazione dei beni pretesamente usucapiti sia in ordine agli estremi catastali sia in relazione agli effettivi proprietari.

Gli A. proposero impugnazione, da un lato fornendo l’esatta individuazione catastale dell’immobile (che tra l’altro portava ad escludere la legittimazione passiva del L.B.), dall’altro lamentando la mancata effettuazione di una consulenza tecnica, diretta ad accertare la titolarità del bene, sottolineando che, comunque, dalla documentazione prodotta, si sarebbe potuto ricavare l’esistenza di un possesso pacifico ed esclusivo durato settant’anni.

Si costituirono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio ribadendo la non usucapibilità del fabbricato, stante la sua natura demaniale e comunque la carenza dell’elemento oggettivo del possesso, per esser stata la originaria attrice solo la custode del bene; svolsero appello incidentale al fine di far accertare e dichiarare la demanialità dell’immobile e per ottenere il rilascio dello stesso.

La Corte di Appello di Catanzaro respinse il gravame, da un lato evidenziando la natura demaniale del bene, dall’altro statuendo la infondatezza della pretesa sdemanializzazione tacita dell’immobile, mancando la prova di atti univoci, concludenti e oppositivi da parte della Pubblica Amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica e, per altro verso, risultando insufficiente il rilievo in base al quale il bene da tempo non fosse più adibito ad un uso pubblico.

Il giudice del gravame accolse invece l’appello incidentale ritenendo pacifica tra le parti la titolarità del bene in capo al Demanio.

Per la cassazione di tale pronuncia hanno proposto ricorso A.G. e L.A. nonchè gli eredi di A.D.: la moglie M.M.A.P. e le figlie A.A. e P., facendo valere tre motivi di annullamento; hanno resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1 – Con il primo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 822, 823, 829 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 28 c.n.; viene altresì dedotta la “violazione” degli artt. 2, 9 e 42 Cost.; si denuncia infine un’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi “in violazione dell’art. 2697 c.c.”.

p.1.a – Contestano le parti ricorrenti l’affermazione, contenuta nella gravata decisione, secondo la quale sarebbe stata pacifica in giudizio la natura demaniale dei beni oggetto di usucapione, atteso che la stessa amministrazione aveva proposto domanda incidentale proprio per l’accertamento di tale qualitas rei, limitandosi, quanto al resto, ad affermare che il bene (l’edificio) sarebbe stato originariamente destinato ad essere adibito agli uffici del genio civile opere marittime; ribadiscono le ricorrenti di aver dimostrato l’inesistenza di atti concludenti, da parte dell’amministrazione, necessari a dimostrare la permanenza del carattere demaniale, mediante la produzione di un certificato della Capitaneria di Porto che avrebbe richiamato uno specifico atto formale con il quale l’amministrazione stessa, sin dal 25 novembre 1922, avrebbe escluso la demanialità del bene attraverso un verbale di delimitazione della proprietà demaniale; logica conseguenza di tale produzione, sarebbe stata, secondo le parti ricorrenti, l’effettuazione di una consulenza tecnica per verificare la suindicata situazione.

p.2 – Con il secondo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 822, 823 ed 829 c.c., nonchè dell’art. 35 c.n. (che recita: Esclusione di zone dal demanio marittimo. Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze); è altresì censurata siccome mancante o insufficiente la motivazione della sentenza della Corte di Appello con la quale si è negato che fosse avvenuta la c.d. sdemanializzazione tacita: i ricorrenti sostengono invece di aver fornito tale dimostrazione, anche con prova testimoniale sottolineano che dal richiamato certificato della Capitaneria di Porto sarebbe risultato che l’area in questione non avrebbe fatto parte del demanio marittimo sin dal 1922 e quindi da epoca anteriore all’entrata in vigore del codice della navigazione, così che non sarebbe neppure stato necessario, perchè vi fosse la cd. sdemanializzazione espressa, un decreto ministeriale o un atto formale (giusta la conforme interpretazione giurisprudenziale) essendo sufficiente un mero riconoscimento del mutamento di uso da parte del capo compartimento, al fine di far transitare il bene dalla categoria dei beni demaniali a quelli patrimoniali (c.d. sclassificazione), come in effetti accaduto sin dagli anni ‘40, allorchè la dante causa degli attori avrebbe iniziato il possesso valevole per l’usucapione.

p.3 – Con il terzo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c., oltre ad un triplice ed indifferenziato vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel non aver considerato che, a contrastare le risultanze catastali – che formalmente avrebbero assegnato il bene al demanio statale – era stato prodotto il certificato della Capitaneria di Porto sopra richiamato, rendendo indifferibile un accertamento da parte della Corte di Appello della attualità della natura del bene, tenuto conto anche della sua destinazione (casa di abitazione al centro di (OMISSIS), frazione (OMISSIS)).

p.4 – I tre motivi sono intimamente connessi quanto a trama argomentativa – che determina anche una parziale sovrapposizione di motivazioni – così che ne è possibile l’esame congiunto.

p.4.a – I mezzi sono inammissibili per difetto di specificità in quanto le parti ricorrenti non hanno descritto in alcun modo l’immobile oggetto di preteso possesso utile all’usucapione, rendendo quindi non scrutinabili le proprie doglianze in merito alle insufficienze motivazionali della Corte del merito che traggono spunto dalla documentazione offerta dall’amministrazione; l’introduzione della problematica relativa all’appartenenza dei beni al demanio marittimo, secondo quanto indicato dall’art. 28 c.n., rimane quindi priva di qualunque aggancio fattuale, tanto più necessario in quanto le stesse parti ricorrenti censurano la omessa ammissione di una consulenza tecnica diretta ad accertare le caratteristiche dell’immobile, al fine di dedurne il venir meno del nesso funzionale con lo scopo pubblico; l’inammissibilità dei motivi per carenza di autosufficienza ricomprende anche l’omessa indicazione del contenuto dell’ordinanza della Capitaneria di Porto e del provvedimento al quale essa faceva riferimento – in ordine ai quali documenti peraltro la difesa erariale ha dedotto financo la tardività della relativa produzione-; inammissibili poi – ed in generale – si pongono i motivi attinenti alla violazione e, contemporaneamente, alla falsa applicazione di legge, laddove non vi è alcuno specifico collegamento argomentativo tra le norme denunciate come violate o come male applicate e la motivazione della Corte di Appello; sono altresì inammissibili come parametro normativo di riferimento le norme della Costituzione, in quanto esse non sono di diretta applicazione, à sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; inammissibile perchè privo di svolgimento critico è il vizio di motivazione esposto in riferimento indifferenziato a tutte e tre i profili indicati nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; infondata è la richiesta di una consulenza tecnica diretta a verificare una pretesa sciassificazione, in quanto l’esigenza di una sua effettuazione sarebbe dovuta passare per l’esame della documentazione prodotta dalla difesa erariale che aveva determinato l’accoglimento della domanda riconvenzionale – senza contare che era onere delle deducenti di dimostrare facta concludentia della pretesa volontà di di-smissione del bene dal demanio -; inconferente è altresì il riferimento alle norme sulla sclassifica7ione dei beni del demanio marittimo contenute nel codice della marina mercantile del 1877 dal momento che la mera indicazione di un provvedimento del capo dipartimento di mutamento d’uso, senza riportarne il contenuto, rendeva non scrutinabile l’assunto.

p.5 La ripartizione dell’onere delle spese segue la soccombenza e va regolata secondo la liquidazione indicata in dispositivo; non può accedersi alla richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, come richiesto dal P.G., in quanto non si ravvisano i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c., comma 4, catione temporis applicabile, posto che a tal fine occorre che il ricorso per cassazione sia non soltanto erroneo in diritto, ma evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00, per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione della Corte di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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