Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32259 del 13/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 13/12/2018), n.32259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23466-2012 proposto da:

ITALMOBILIARE SPA in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato JOUVENAL che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Italmobiliare s.p.a. impugnava un avviso di liquidazione in materia di imposta di registro dopo aver proceduto al pagamento di quanto richiesto. La commissione tributaria provinciale di Monza accoglieva parzialmente il ricorso e la commissione tributaria regionale di Milano, con sentenza numero 338/54/98 depositata il 10 dicembre 1998, rideterminava l’imponibile ed ordinava all’ufficio di provvedere alla riliquidazione dell’imposta ed al rimborso della differenza. Tale sentenza passava in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla contribuente. Italmobiliare s.p.a. agiva per ottenere l’ottemperanza del giudicato e, quindi, il rimborso della somma versata in eccesso e degli interessi. La commissione tributaria regionale della Lombardia nominava un commissario ad acta per il soddisfacimento del credito della ricorrente che indicava in Euro 25.745,92 in linea capitale ed in Euro 5.150,00 per interessi. La contribuente presentava istanze di correzione di errore materiale assumendo che nella narrativa del ricorso aveva indicato per errore la data di decorrenza degli interessi nel 11 novembre 1998 anzichè in quella del 11 novembre 1988 (data di versamento della somma dovuta in restituzione in forza della sentenza di condanna), per il che gli interessi erano stati liquidati erroneamente in misura inferiore a quella dovuta. I ricorsi per correzione di errore materiale venivano respinti. A tal punto la contribuente instava presso l’ufficio onde ottenere il pagamento degli interessi calcolati per il periodo dal 11 novembre 1988 al 11 novembre 1998 e, successivamente, impugnava il rifiuto tacito dell’istanza. La commissione tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che in ordine al giudizio di ottemperanza proposto dalla società appellante si era formato il giudicato, non essendo stata impugnata la sentenza emessa all’esito di tale giudizio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR, nell’affermare che in ordine all’ottemperanza della sentenza di condanna si era formato il giudicato, non ha tenuto conto dei limiti propri del giudicato che, nel caso di specie, non riguardava la totalità degli interessi dovuti in base alla sentenza di condanna ma solo quelli decorrenti dal 11 novembre 1998, per che il giudicato non si estendeva ai residui interessi, ovvero a quelli dovuti dal 11 novembre 1988 al 11 novembre 1998.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c., per non aver la CTR tenuto conto che il petitum della sentenza di ottemperanza andava individuato negli interessi dal 11 novembre 1998 – poichè la domanda ivi erroneamente formulata faceva riferimento agli interessi maturati da tale data – ma non poteva ritenersi preclusa ogni ulteriore pretesa in merito alla richiesta di rimborso degli interessi. Non poteva ritenersi precluso, pertanto, il diritto della ricorrente di agire per ottenere il pagamento dei residui interessi.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2909 e 1236 c.c.. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che il giudicato sulla sentenza di ottemperanza con cui, in conformità alla domanda, veniva ordinato il pagamento di una sola parte degli interessi dovuti, fosse preclusivo della domanda dei residui interessi in assenza di riserva formulata dalla parte.

4. Osserva la Corte che i motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono infondati. La sentenza di condanna che è stata poi oggetto del giudizio di ottemperanza (secondo lo stralcio di essa trascritto dalla ricorrente a pagina 10 in ossequio all’onere dell’autosufficienza) prevedeva che l’ufficio doveva provvedere a riliquidare l’imposta sulla base dell’imponibile rideterminato in Lire 19.080.294.905 ed a rimborsare alla società contribuente la differenza versata in più del dovuto, oltre agli interessi. La contribuente ha promosso il giudizio per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, e la commissione tributaria regionale della Lombardia ha nominato un commissario ad acta affinchè provvedesse a soddisfare il credito della ricorrente a mezzo del versamento della somma di Euro 25.745,92 in linea capitale e di Euro 5.150,00 per interessi. Ora, non essendo stata impugnata tale sentenza, deve ritenersi formato il giudicato in ordine al fatto che l’esecuzione della sentenza numero 338/54/98 depositata il 10 dicembre 1998 andava attuata a mezzo del pagamento di tali somme, per il che non assume rilievo alcuno il fatto che la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di ottemperanza potesse non comprendere alcuni altri obblighi che erano stati pretermessi per errore, dovendosi considerare che il giudicato compre il dedotto ed il deducibile. Va peraltro considerato che la ricorrente, qualora avesse inteso frazionare il credito proponendo una domanda limitata ad una sola parte degli interessi, avrebbe dovuto non solo esporre le ragioni dell’apprezzabilità dell’interesse a conseguire solo parte del credito ma avrebbe dovuto anche formulare espressa riserva di far valere le ulteriori ragioni (cfr. Cass. n. 28964 del 4/12/2017 e Cass. n. 4090 del 16/2/2017).

Senza tacer del fatto, poi, che la contribuente, una volta avvedutasi di aver commesso un errore nell’indicazione della data di decorrenza degli interessi, avrebbe potuto, se del caso, agire nell’ambito del procedimento instaurato al fine di valorizzare la domanda nel suo contenuto sostanziale (che, con riguardo alla decorrenza degli interessi, riguardava il periodo calcolato dalla data di versamento della maggiore imposta dovuta in restituzione) e sostenere l’evidenza dell’errore della mera indicazione della data del 11 novembre 1998. Ne consegue che la domanda proposta dalla contribuente al fine di ottenere il pagamento di ulteriori interessi non previsti dalla sentenza emessa all’esito del giudizio di ottemperanza è infondata.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese processuali, liquidate coem da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in Euro 3.000,00, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018

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