Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32259 del 10/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/12/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 10/12/2019), n.32259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19240/2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI S.

SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE DORSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 312/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/05/2014 R.G.N. 82/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 12 febbraio 2014 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Pesaro che aveva respinto la domanda proposta da C.F. intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con il quale il Dirigente del Liceo scientifico e musicale (OMISSIS), presso il quale il C. stava svolgendo le funzioni di Dirigente Generale dei Servizi Amministrativi, aveva disposto, su sollecitazione della Procura della Repubblica di Catania, la sua sospensione dall’impiego per la durata di 5 anni in esecuzione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici inflitta con sentenza del Tribunale di Paternò del 18/12/2007 (integrata con ordinanza del 5/10/2011). Il C. aveva domandato, altresì, la condanna del Miur al pagamento delle retribuzioni ed alla regolarizzazione contributiva.

La Corte territoriale disattendeva la tesi del ricorrente secondo cui l’ammissione alla misura, alternativa alla detenzione, dell’affidamento al servizio sociale, avrebbe reso non eseguibile la pena accessoria ritenendo che l’art. 139 c.p.p., dovesse essere considerato ispirato all’esigenza che la portata afflittiva della pena accessoria andasse garantita in modo svincolato dalle modalità di esecuzione della pena principale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.F. con due motivi.

3. Il Miur ha resistito con controricorso.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 354 del 1975, art. 47, L.n. 663 del 1986, artt. 677 c.p.p. e segg., in materia di competenza della magistratura di sorveglianza.

Lamenta che, nonostante l’art. 139 c.p., preveda che nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta conseguenze penali della condanna, facendo presumere che le pene accessorie si applichino solo allorquando la pena principale sia stata interamente espiata, la Corte territoriale abbia ritenuto tale previsione non ostativa ad una applicazione immediata della pena accessoria.

Rileva che, così argomentando, la Corte d’appello avrebbe travalicato i limiti della propria competenza ingerendosi nelle attribuzioni del Tribunale di Sorveglianza cui solo spetta la valutazione della sussistenza delle condizioni per l’ammissione allo svolgimento di misure alternative alla detenzione e così per l’affidamento ai servizi sociali, presupponente lo svolgimento di attività lavorativa, condizione questa che verrebbe neutralizzata dall’applicazione della pena accessoria.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per falsa applicazione di norma in materia di pubblico impiego e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’interdizione dai pubblici uffici non costituisca “un ostacolo assoluto all’accesso alle pene alternative alla detenzione” avendo il soggetto interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.

Rileva che, nello specifico, la sospensione dal servizio gli avesse precluso la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa diversa da quella di sua competenza per il principio della esclusività della prestazione e altresì precluso la possibilità di iscriversi al collocamento (essendo solo sospeso dal lavoro ma non privo di lavoro) per un’eventuale attività nel settore privato.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati per le ragioni di seguito illustrate.

3.1. Le misure alternative a quelle propriamente detentive, introdotte con la legge di riforma dell’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), specificamente indicate negli artt. 47 e segg., costituiscono una modalità diversa di espiazione della pena restrittiva della libertà personale. Ciò è confermato implicitamente dal rilievo che le suddette misure, costituendo altrettante modalità di esecuzione della pena con prescrizioni di indubbio carattere “sanzionatorio-afflittivo”, mirano ad attuare i “preminenti valori costituzionali della eguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena (artt. 2,3 Cost. e art. 27 Cost., comma 3)” – così Corte Cost. 16 marzo 2007, n. 78 -.

3.2. L’orientamento, desumibile nelle sue articolazioni di fondo sin da Corte Cost. 13 giugno 1985, n. 185, esclude l’inquadramento delle predette misure nell’ambito della legislazione premiale e le colloca, per contro, tra i trattamenti penitenziari. Scopo della misura alternativa, infatti, è di evitare l’inutile sofferenza della detenzione (o il protrarsi della medesima) quando la rieducazione ed il recupero sociale del condannato possa essere conseguito con uno strumento meno afflittivo, ma pur sempre catalogabile nel medesimo genus.

3.3. Se questa è la ratio sistematica delle misure alternative (e così anche dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che rileva nel caso in esame), non v’è dubbio che un rapporto di coerenza possa essere stabilito solo tra misura alternativa e pena detentiva. Fuoriescono, perciò, da tale ambito di corrispondenza le pene accessorie, che non partecipano al sistema afflittivo della coazione restrittiva propria del regime penitenziario.

3.4. Ciò trova ulteriore dimostrazione nella stessa L. n. 354 del 1975, artt. 47 ter, quater e quinquies (inseriti rispettivamente dalla L. n. 663 del 1986, art. 13,L. n. 231 del 1999, art. 5, comma 1 e dalla L. n. 40 del 2001, art. 3, comma 1), nei quali la misura alternativa viene sempre posta in relazione con quella detentiva.

3.5. Da un punto di vista sistematico, va aggiunto che l’emenda del reo alla quale è preordinata la pena accessoria non può essere, per dir così, sovrapposta a quella correlata alla pena principale.

Ci si muove, infatti, nel campo di disvalori (derivanti dalla commissione dei reati) posti su diversi livelli: l’interdizione dai pubblici uffici che deriva, ad esempio, da un episodio di peculato è mirata sia alla difesa sociale (e in questo senso condivide uno degli aspetti funzionali della pena principale) sia alla prevenzione speciale in ragione dello status di pubblico dipendente propria del condannato. La pena accessoria ha, in questo caso, una funzione diversa e non coincidente con quella della pena detentiva, essendo finalizzata a rendere definitivo il distacco del soggetto da una posizione che, anche in via mediata, implichi il maneggio di pubblico denaro o il concorso all’attuazione di interessi pubblici rispetto ai quali il contegno del reo si pone in antitesi tale da sconsigliare ogni riavvicinamento a tale posizione. La pena accessoria, infatti, nella normalità dei casi, incide sulle capacità e legittimazioni e non, quanto meno in modo radicale, sullo status libertatis del soggetto.

3.6. Ne consegue come non possa ipotizzarsi un contesto unitario su cui una vicenda quale l’affidamento in prova al servizio sociale possa influire su una situazione (esecuzione della pena accessoria) correlata a un diverso e non coincidente risultato, che non è solo di emenda, ma comprende aspetti e disvalori di diversa natura ed esposizione.

3.7. E’ stato, così, coerentemente affermato che l’esito positivo dell’affidamento in prova cancella la pena detentiva ma non l’interdizione dai pubblici uffici (v. Cass. 22 agosto 2018 n. 20952, in dissenso rispetto a Cass. pen. 29 settembre 2014, n. 52551 ma in linea con Cass. 28 ottobre 2008, n. 25896 e con Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 5859 e con Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, n. 27). Diversamente residuerebbero scarse ragioni di operatività all’istituto della riabilitazione, che pure ha una importanza centrale nella tematica dell’integrità e coerenza del complessivo recupero sociale e comportamentale di un soggetto già condannato.

Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione nella citata decisione n. 5839/2011 hanno evidenziato che l’u.c. (oggi il comma 12) della L. n. 354 del 1975, art. 47, allorquando si riferisce ad “ogni altro effetto penalè non aggiunge la specificazione” della condannà, come, invece, fa l’art. 178 c.p., a proposito della riabilitazione, mentre l’individuazione corretta delle pene accessorie è di costituire effetti penali della condanna (come si deduce anche dall’art. 20 c.p.). D’altro canto, a differenza dell’art. 178 c.p., l’art. 47 citato, non menziona neppure le pene accessorie.

Da queste osservazioni le Sezioni Unite hanno tratto la conseguenza che le pene accessorie restano fuori dall’effetto estintivo.

Nè il complessivo sistema si espone a dubbi di costituzionalità atteso che l’afflittività del regime di tali pene accessorie è ragionevole conseguenza di un comportamento illecito definitivamente sanzionato.

3.8. Come di recente precisato da Cass. Pen., Sez. Un., 3 luglio 2019, n. 28910, la considerazione autonoma delle pene accessorie emerge rafforzata dalla recente L. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale in un quadro di interventi volti al rafforzamento degli strumenti repressivi e preventivi dei reati contro la pubblica amministrazione, ha inciso anche sulla sottoposizione del condannato alle pene accessorie, mediante, sia l’allargamento dell’area delle fattispecie che ne determinano l’applicazione, l’aggravamento della loro durata e la loro irrogazione anche nei casi di pena già espiata, pena condizionalmente sospesa e pena patteggiata, sia la distinzione dei requisiti temporali di accesso alla riabilitazione per le pene accessorie rispetto a quelli valevoli per la pena principale in uno con la previsione che, decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione penale, le pene accessorie perpetue possano dichiararsi estinte allorquando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (art. 1, comma 1, lett. i).

Sempre le citate Sez. Un. hanno confermato che l’estinzione della pena detentiva per effetto dell’esito positivo dell’affidamento in prova non fa venir meno l’interdizione dai pubblici precisando che con la riformulazione dell’art. 47 c.p. (per effetto del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4-vicies semel, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49) nel testo attualmente vigente, secondo cui (comma 12): “L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale” (e l’aggiunta della locuzione “detentiva” assente nel testo precedente dell’ordinamento penitenziario) rende chiara la ratio dell’intervento nel senso che l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue la sola pena detentiva e non quelle accessorie, riguardo alle quali neppure è prevista alcuna clausola di salvezza.

3.9. Da tanto consegue che, restando distinti gli ambiti di operatività della pena principale e di quella accessoria (che può essere eseguita in qualsiasi momento dalla formazione del giudicato con il solo limite della incompatibilità rispetto alla pena detentiva eventualmente in corso presso l’istituto penitenziario: v. Cass. Pen. 6 luglio 2016, n. 33541), nessuna conseguenza può riversare sulla seconda (anche in termini di sospensione dell’esecuzione) l’ammissione del condannato ad una pena alternativa alla detenzione nè possono sussistere indebite interferenze del giudice chiamato a decidere su una sospensione dell’esecuzione della pena accessoria rispetto alle attribuzioni del Tribunale di sorveglianza.

Sul punto il ricorrente fa leva sull’art. 139 c.p., del quale le sezioni penali di questa Corte – v. la sopra citata Cass. n. 33541/2016 – hanno dato una diversa lettura rilevando che la contestuale esecuzione della pena accessoria e di quella principale è legittima in caso di compatibilità, situazione, per quanto detto, riscontrabile nella fattispecie.

4. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.500,00 per professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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